Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento consiste, ai sensi dell’art. 3, L. n. 604/66, in ragioni c.d. economiche, cioè inerenti l’impresa (“attività produttiva” ed “organizzazione del lavoro”); oppure la persona del lavoratore oggettivamente considerata (tali da incidere negativamente sul “regolare