La lavoratrice che rifiuta di sottoporsi alla visita medica disposta dall’azienda per l’assegnazione di mansioni nuove può essere licenziata. Nota a Cass. ord. 13 luglio 2022, n. 22094 Pamela Coti
Visita medica preventiva e ripresa dell’attività lavorativa
L’effettuazione della visita medica preventiva (ex art. 41 D.LGS. n 81/2008) al momento della ripresa dell’attività lavorativa riguarda le mansioni svolte prima dell’assenza per motivi di salute. Il lavoratore non può astenersi dalla presentazione sul posto di lavoro una volta
Licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore pubblico e sindacato discrezionale del giudice
La mancata certificazione dell’assenza per malattia legittima il licenziamento con preavviso. Nota a Cass. 21 giugno 2021, n. 17600 Fabrizio Girolami
Rifiuto della prestazione e visita medica obbligatoria
Alla scadenza del periodo di comporto, il lavoratore deve rientrare al lavoro. Egli può astenersi dall’eseguire la prestazione solo se venga riassegnato alle mansioni svolte prima dell’assenza per malattia senza essere sottoposto alla visita medica obbligatoria ex art. 41, D.LGS.