La motivazione della comunicazione di licenziamento deve essere tale da consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso datoriale. Nota a App. Roma 6 marzo 2023, n. 637 Fabrizio Girolami
Incarico dirigenziale non motivato nella P.A.
Il difetto di motivazione di un incarico dirigenziale da parte della P.A. non determina, salvo diversa disposizione di legge, la nullità dell’atto, la quale consegue unicamente alla violazione di norme imperative concernenti la validità dello stesso. Nota a Cass. 8
Dirigente medico: incarico di secondo livello in mancanza dell’anzianità richiesta e risarcimento del danno per perdita di chance (Trib. Monza 20 maggio 2020, n. 59)
Qualora la procedura selettiva per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa non venga correttamente attuata dall’azienda sanitaria, la lesione dell’interesse legittimo di diritto privato che sorge in capo a ciascun candidato è emendabile, alternativamente, con
Patto di prova: principi generali e pubblico impiego
Il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione. Gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del Comune sono riservati alla esclusiva competenza del
Prove (ammissione in appello)
Nel rito del lavoro, il giudice, laddove ritenga insufficienti gli elementi probatori già acquisiti, può, anche in grado di appello ed ex officio, ammettere in via eccezionale le prove indispensabili per l’accertamento di fatti costitutivi (impeditivi o estintivi) dei diritti
Immodificabilità delle ragioni del licenziamento
Il datore di lavoro non può addurre a giustificazione del recesso fatti diversi da quelli già indicati nella lettera di licenziamento. Nota a Cass. 20 marzo 2019, n. 7851 Sonia Gioia