Il giustificato motivo soggettivo rappresenta un’ipotesi di licenziamento “colpevole” che si configura, ex art. 3, L. n. 604/66, in presenza di “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro” (es.: ritardo reiterato, assenza ingiustificata). Diversamente dalla giusta causa
Cassiera che accredita sul proprio conto i punti spesa e licenziamento per lesione del vincolo fiduciario
Nel licenziamento disciplinare la gravità dell’inadempimento deve essere valutata secondo il parametro dell’inadempimento grave o notevole degli obblighi contrattuali, non secondo la tenuità del danno