Il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà di chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile decorre, per il datore di lavoro, dall’intervenuta prescrizione dei contributi, mentre, per il lavoratore, dal momento in cui si è prescritto il diritto
Omissioni contributive e azione risarcitoria
Il diritto al risarcimento si concretizza esclusivamente al perfezionarsi della età pensionabile. Nota a Cass. (ord.) 2 ottobre 2023, n. 27749 Francesca Fedele

