“L’onere della prova relativo all’aliunde perceptum e all’aliunde percipiendum compete al datore di lavoro, posto che la circostanza che il lavoratore ingiustamente licenziato abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito rappresenta un fatto impeditivo della pretesa
Corrispondenza tra violazione disciplinare contestata e fatto oggetto di licenziamento
Se la giustificazione alla base del recesso non coincide con la condotta originariamente contestata in sede disciplinare, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione. Nota a Cass. 28 agosto 2018, n. 21265 Francesco Belmonte
Scadenza del periodo di prova e licenziamento: aliunde perceptum e percipiendum
Se, quando viene intimato il licenziamento, la prova era stata superata, si applica la disciplina sui licenziamenti illegittimi. Spetta al datore di lavoro provare l’aliunde perceptum e percipiendum. Nota a Cass. 3 luglio 2018, n. 17358 Giuseppe Catanzaro