Ai fini della decadenza dalla fruizione della NASpI, l’onere di dimostrare che l’attività svolta sia di natura subordinata o che il reddito sia superiore a quello esente da imposizione fiscale spetta all’INPS. Nota a Trib. Monza 15 gennaio 2024, n.
Ai fini della decadenza dalla fruizione della NASpI, l’onere di dimostrare che l’attività svolta sia di natura subordinata o che il reddito sia superiore a quello esente da imposizione fiscale spetta all’INPS. Nota a Trib. Monza 15 gennaio 2024, n.