Ai fini della validità delle rinunce e transazioni, l’accordo conciliativo tra le parti in causa, sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore alla presenza di un rappresentante sindacale, ma presso i locali della società, non soddisfa i requisiti della
Inoppugnabilità delle conciliazioni sindacali solo se sottoscritte nelle sedi protette ed alla presenza delle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative
Le sole conciliazioni sindacali che avvengono presso le sedi protette e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative godono del regime dell’inoppugnabilità. Nota a Trib. Roma 8 maggio 2019, n. 4354 Arturo Serra