L’adempimento e l’inadempimento dell’obbligazione lavorativa non possono essere controllati né dalle guardie giurate né dagli investigatori privati che sono legittimati solo a verificare la perpetrazione di illeciti.
Nota a Cass. 11 giugno 2018, n. 15094
Maria Novella Bettini
In tema di vigilanza sull’attività lavorativa e di controllo tramite guardie giurate e/o agenzie investigative è intervenuta la Corte di Cassazione (ord. 11 giugno 2018, n. 15094), la quale ha interpretato la normativa sul punto e chiarito una serie di principi:
1) Il datore di lavoro può sia esercitare, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica, il suo diritto di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., sia ricorrere alle guardie particolari giurate per la tutela del patrimonio aziendale ovvero alla collaborazione di soggetti diversi (come un’agenzia investigativa).
2) Gli artt. 2 (guardie giurate) e 3 (personale di vigilanza), Stat. Lav. (L. n. 300/1970) delimitano, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali ed a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di soggetti preposti dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, ossia per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art.3).
3) Quanto al controllo da parte degli investigatori degli illeciti relativi al patrimonio aziendale, il datore di lavoro può “decidere autonomamente” come e quando compierlo, anche in modo occulto (v. Cass. n. 16196/2009 e Cass. n. 18821/2008, sulla legittima sorveglianza datoriale tramite agenzia investigativa in un caso di mancata registrazione della vendita ed appropriazione delle somme incassate da parte dell’addetto alla cassa di un esercizio commerciale). Esso non è perciò impedito dall’ art. 4 Stat. Lav. che regola il controllo a distanza dell’attività lavorativa.
4) Il controllo delle guardie particolari giurate, o di un’agenzia investigativa, non può riguardare, “in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera”, poiché entrambi sono riconducibili all’attività lavorativa, che è “sottratta alla suddetta vigilanza, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione” (v. Cass. n. 9167/2003). Il divieto di controllo occulto sull’attività lavorativa riguarda anche il caso di prestazioni lavorative svolte al di fuori dei locali aziendali, ferma restando l’eccezione rappresentata da ipotesi in cui il ricorso ad investigatori privati sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti (“come l’esercizio durante l’orario lavorativo di attività retribuita in favore di terzi” (v. Cass. nn. 5269 e 14383/ 2000).
5) Le agenzie investigative, in particolare, per svolgere la loro attività legittimamente non possono sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria, in quanto questa è riservata direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori dall’art. 3 Stat. Lav. Sicché il loro intervento è giustificato solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti, quando vi sia l’esigenza di verificarne il contenuto, “anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione” (v. Cass. n. 15867/2017 e Cass. n. 3590/2011).
6) è dunque lecita la sorveglianza ove il controllo demandato all’agenzia investigativa che non abbia ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa e sia espletato al di fuori dell’orario di lavoro (si pensi all’ipotesi di verifica sull’attività extralavorativa svolta dal lavoratore in violazione del divieto di concorrenza, su cui v. Cass. n. 12810/2017, ovvero al caso di controllo finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 L. n. 104/1992 – v. Cass. n. 4984/2014).
(In tema v., di recente, Cass. n. 8373/2018, in questo sito con nota di M.N. BETTINI, Agenzia investigativa e accertamento sull’osservanza dell’orario di lavoro).

