Il datore di lavoro può legittimamente rivolgersi a un investigatore privato per finalità di controllo di attività extralavorative del lavoratore.
Nota a Trib. Padova ord. 4 ottobre 2019, n. 1774
Fabrizio Girolami
Il datore di lavoro può intimare legittimamente il licenziamento per giusta causa al dipendente che ha falsamente attestato la propria presenza in servizio per dedicarsi allo svolgimento di attività extralavorative (facendosi corrispondere indebitamente la relativa retribuzione), anche se la condotta illecita sia accertata a mezzo di agenzia investigativa privata.
Il principio è stato affermato dal Tribunale di Padova con ordinanza 2 ottobre 2019 n. 1774.
Nel caso di specie, un lavoratore, assunto da una società operante nel settore commerciale, si era reso protagonista di ripetuti fenomeni di assenteismo, materialmente accertati dalla società mediante affidamento di incarico a una agenzia investigativa privata. Tra l’altro, egli si era assentato dal lavoro per svolgere attività extralavorative e di natura meramente personale, ad esempio, frequentando bar e ristoranti oppure recandosi presso la propria abitazione per seguire i lavori di ristrutturazione e aveva “coperto” la propria assenza, inserendo manualmente sull’applicativo gestionale orari di ingresso e di uscita diversi da quelli reali. A seguito dell’accertamento di tali condotte, la società medesima aveva intimato al dipendente il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., sul presupposto che le condotte medesime integrassero violazioni contrattuali talmente gravi da non consentire “la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
In seguito al ricorso del lavoratore (che chiedeva l’accertamento della illegittimità del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento dei danni), il giudice padovano richiama le disposizioni degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), le quali, come noto, disciplinano le forme di controllo del datore di lavoro, considerate maggiormente invasive e potenzialmente lesive della dignità e riservatezza dei lavoratori,
Secondo l’ordinanza in commento, il controllo attuato dal datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa privata esula dal perimetro di applicazione delle sopra richiamate disposizioni (contenute negli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori), laddove sia finalizzato ad accertare la sussistenza di condotte illecite del lavoratore, fonte di danno per il datore di lavoro medesimo. In particolare, rientra nell’ambito dei cd. “controlli difensivi”, i quali sono consentiti, appunto, in quanto finalizzati esclusivamente all’accertamento del compimento di fatti illeciti da parte del lavoratore. Viceversa, i controlli sono assolutamente vietati se diretti a verificare il corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro.
Come anche affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito (cfr., ex aliis, Trib. Venezia ord. 8 ottobre 2018) e di legittimità (cfr., tra le varie, Cass. 22 maggio 2017, n. 12810, in questo sito con nota di M.N. BETTINI, Controlli sui lavoratori e agenzie investigative; Cass. 4 marzo 2014, n. 4984; Cass. 3 novembre 2000, n. 14383), i controlli difensivi a mezzo di agenzia investigativa privata sono legittimi laddove siano finalizzati ad accertare – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la violazione del divieto di concorrenza (art. 2105 c.c.), l’utilizzo improprio di permessi per l’assistenza a familiari disabili (ex art. 33, L. n. 104/1992) o comportamenti che possano configurare fattispecie di reato penalmente rilevanti.
Nel caso di specie, secondo l’ordinanza in commento, la condotta posta dal lavoratore (falsa attestazione della presenza in servizio) non è un mero inadempimento contrattuale, ma costituisce una condotta penalmente illecita, integrando gli estremi del reato di truffa di cui all’art. 640 c.p., in quanto il dipendente, attraverso le false attestazioni, ha svolto un orario lavorativo ridotto, percependo comunque l’intera retribuzione.
In applicazione di tale principio, il Tribunale di Padova ha ritenuto pienamente legittimo l’attività di controllo posta in essere dalla società datrice di lavoro tramite investigatori privati e, per l’effetto, ha considerato valido ed efficace il licenziamento per giusta causa intimato al prestatore di lavoro.

