Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 novembre 2019, n. 30996

Redattore, Attività di giornalista professionista, Settore
sportivo, Demansionamento, Compiti di desk, Verifica del legittimo esercizio
dello “ius variandi”, Salvaguardia del livello professionale
acquisito e accrescimento delle capacità, Depauperamento professionale,
Risarcimento del danno all’immagine professionale

Fatti di causa

 

Il Tribunale di Venezia in parziale accoglimento
delle domande proposte da L. M. nei confronti della s.p.a. Il G., accertava che
il ricorrente, redattore dell’omonima testata, aveva subito un demansionamento
nel periodo 1/8/2007-30/6/2010 e condannava la parte datoriale al risarcimento
del danno all’immagine professionale, nella misura del 20% della retribuzione
spettante.

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla
Corte distrettuale che con sentenza resa pubblica il 24/1/2015, in parziale
accoglimento del gravame interposto dalla società, condannava quest’ultima al
risarcimento del danno in favore del M., in relazione al ridotto periodo
1/8/2007-10/3/2009.

La Corte territoriale perveniva a tale convincimento
sul rilievo che il ricorrente, fino al mese di agosto 2007, aveva svolto
attività di giornalista professionista in qualità di inviato nel settore
sportivo (segnatamente basket) firmando gli articoli, mentre, successivamente,
era stato adibito esclusivamente ad attività di desk. Dopo aver scrutinato il
materiale probatorio acquisito e condividendo gli approdi ai quali era
pervenuto il giudice di prima istanza, a fondamento del decisum, ribadiva che
la nozione di equivalenza fra le mansioni legittimante l’esercizio dello jus
variandi, andava riferita non solo all’oggettivo valore professionale, ma anche
alla attitudine delle mansioni ascritte a consentire la piena utilizzazione o
l’arricchimento del patrimonio professionale del lavoratore acquisito nella
pregressa fase del rapporto.

Nell’ottica descritta, la Corte distrettuale
deduceva che per un giornalista professionista redattore l’invio in trasferta
con possibilità di attingere a varie fonti di conoscenza e descrizione degli
eventi come appresi in diretta, oltre alla possibilità di firmare i relativi
articoli, costituivano espressione di acquisita professionalità, che
l’adibizione solo a mansioni cd. di desk non aveva tutelato, in violazione dei
dettami di cui all’art. 2103 c.c..

Per la cassazione di tale decisione, propone ricorso
“Il G. s.p.a.” sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso il M. che dispiega ricorso
incidentale sostenuto da unico motivo al quale Il G. s.p.a. oppone difese ai
sensi dell’art. 371 c.p.c..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La causa, chiamata in sede di adunanza camerale, è
stata rinviata alla data odierna per la trattazione in pubblica udienza.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente principale
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
2103 c.c. e 2697 c.c. nonché degli artt. 414 e 421 c.p.c.
in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c..

Si duole che la Corte di merito, pur correggendo
l’iter motivazionale seguito sul punto dal giudice di prima istanza, non abbia
disposto corretta applicazione del principio secondo cui, ove si controverta in
tema di illegittimo esercizio dello jus variandi, sul lavoratore grava l’onere
di provare i fatti allegati ed indicativi del denunciato demansionamento,
mentre alla parte datoriale compete dimostrare di aver legittimamente
esercitato il potere direttivo. Si deduce che erroneamente il giudice del
gravame avrebbe “posto a carico di parte datoriale l’onere di provare che
non vi fosse stato demansionamento”, accentuando i poteri istruttori
officiosi sanciti dall’art. 421 c.p.c. e
ritenendo sulla scorta di essi, dimostrato il disposto demansionamento.

2. Il secondo motivo prospetta violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n.4 c.p.c..

Si lamenta che la Corte distrettuale non abbia
“risposto alle censure mosse dalla società sulla erronea inversione
dell’onere probatorio contenuta nella sentenza di primo grado”
illegittimamente integrando la motivazione della sentenza di primo grado e così
incorrendo nel vizio di extra petizione.

3. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per
presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, vanno disattesi. E’
infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio alla cui
stregua la violazione del precetto di cui all’art.
2697 c.c. si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola
di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo
l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le
regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti
costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte
dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che
ad altre (ex plurimis, vedi Cass. 5/9/2006, n. 19064; Cass. 17/6/2013, n.15107;
Cass. 21/2/2018, n. 4241).

Nel caso di specie la Corte distrettuale ha
accertato, con argomentare sovrapponibile a quello già elaborato dal giudice di
prima istanza, che il ricorrente, prima dell’agosto 2007 firmava articoli ed
era inviato a seguire eventi sportivi (in particolare basket), attività queste,
non più espletate successivamente.

Ha al riguardo dedotto che i fatti descritti ed
allegati dal ricorrente, non oggetto, peraltro, di alcuna contestazione da
parte convenuta, erano risultati confermati alla stregua della attività
istruttoria espletata.

In tale prospettiva, l’eventualità che la
valutazione delle acquisizioni probatorie da parte del giudicante sia stata
incongrua e che il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata
avesse assolto l’onus probandi non integra, quindi, violazione dell’art. 2697 c.c, ma soltanto un erroneo
apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità
esclusivamente nei rigorosi limiti sanciti dal novellato testo di cui all’art. 360 comma primo n.5 c.p.c. nella
interpretazione resa dalle Sezioni Unite di questa Corte (vedi Cass. S.U. 7/4/2014 n. 8053).

Deve, pertanto, escludersi, alla stregua delle
esposte considerazioni, che il giudice del gravame sia incorso nella enunciata
violazione dei principi evocati in tema di ripartizione dell’onere della prova,
così come delle norme che disciplinano l’esercizio officioso dei poteri istruttori
nel processo del lavoro, essendosi limitato ad espletare, congruamente,
l’attività ermeneutica del quadro probatorio delineato in prime cure che ad
esso compete.

4. Né può sottacersi, per esigenze di completezza
espositiva che il secondo motivo è connotato da ulteriori profili di
inammissibilità, giacché pur prospettando un error in procedendo per violazione
dell’art. 112 c.p.c. non reca alcun riferimento
alle conseguenze (nullità del procedimento e della sentenza) derivanti
dall’errore sulla legge processuale.

Va infatti richiamato il consolidato orientamento di
questa Corte secondo cui in questa ipotesi, pur non essendo indispensabile la
formale ed esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al numero
4 del primo comma dell’art.360 c.p.c., è
peraltro necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della
decisione derivante dal vizio denunciato, dovendosi reputare inammissibile il
gravame che si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. S.U.
24/7/2013, n.17931; v. anche Cass. 17/9/2013, n.21165, Cass. 28/09/2015 n.
19124).

Sotto tutti i profili delineati, i motivi vanno,
dunque, disattesi.

5. Con la terza censura è denunciata violazione e
falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art.5 c.c.n.l. giornalisti ex art. 360 comma primo n.3 c.p.c..

Ci si duole che nell’esprimere un giudizio in ordine
alla equivalenza delle mansioni svolte dal giornalista, la Corte distrettuale
si sia attenuta ad un concetto meramente formale e non sostanziale,
tralasciando di considerare le competenze professionali proprie della figura di
redattore, in concreto espletate dal dipendente. Si deduce che dal quadro
istruttorio definito in prime cure era emerso che il M., anche dopo l’agosto
2007, aveva continuato a svolgere mansioni di redattore, occupandosi della
cronaca sportiva che comprendeva il preponderante lavoro di “desk”,
tipico della qualifica di redattore, espletando le stesse mansioni che già in
precedenza gli erano state attribuite quando non veniva incaricato di seguire
un evento sportivo.

Si precisa al riguardo, che nel contenuto tipico
della attività giornalistica di redattore – come affermato anche in precedente
pronuncia di legittimità – rientra sicuramente l’attività di elaborazione,
trattazione e sistemazione del materiale proveniente dalle redazioni
decentrate, come pure il taglio, la revisione del testo, la scelta e la
collocazione in pagina dell’articolo, la titolazione dei pezzi e dei servizi
(cd. compiti di desk); attività queste espletate dal M. nel periodo
controverso, sicché nessuna concreta dequalificazione poteva ritenersi
configurabile nella fattispecie.

6. Anche tale doglianza non può essere condivisa. La
ricorrente ripropone in questa sede le osservazioni poste a fondamento
dell’atto di appello, con le quali aveva avvalorato la tesi relativa alla
identità dei compiti assegnati al giornalista sia nel periodo anteriore che
successivo all’agosto 2007, e della insussistenza di alcun profilo di
illegittimità nell’esercizio dello jus variandi, procedendo ad una ricognizione
delle testimonianze raccolte nel giudizio di merito ritenute idonee a
corroborare l’assunto relativo alla insussistenza di alcun mutamento —
nell’arco temporale di riferimento – delle mansioni a lui ascritte.

Alle doglianze formulate in sede di gravame, la
Corte distrettuale ha congruamente dato riscontro, stigmatizzando la angusta
prospettiva delle critiche formulate, con il quale la società aveva fatto
riferimento esclusivamente ad un criterio di equiparazione formale delle
mansioni, ritenute rientranti – astrattamente – tutte nell’ambito della qualifica
rivestita di redattore.

I giudici del gravame, richiamando i più
significativi approdi della giurisprudenza di legittimità, hanno correttamente
chiarito che ai fini della verifica del legittimo esercizio dello “ius
variandi” da parte del datore di lavoro, deve essere valutata la
omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria
appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla
competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione
del patrimonio professionale acquisito dal dipendente.

Nell’ottica descritta, dopo aver proceduto ad una
ricognizione del quadro probatorio acquisito, hanno quindi condiviso il
giudizio espresso dal giudice di prima istanza secondo cui per un redattore,
pur non rivestente la qualifica di inviato quale il ricorrente, l’invio in
trasferta con possibilità di attingere a varie fonti di conoscenza nonché la
possibilità di firmare i relativi articoli, costituivano espressione di
acquisita professionalità che l’adibizione a mansioni solo di desk non aveva in
concreto tutelato. Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di merito
risultano conformi a diritto perché coerenti coi dicta di questa Corte in tema
di “ius variandi” del datore di lavoro, secondo cui (vigente l’art. 2103 c.c. nella formulazione anteriore alla
novella operata con il d.lgs. n. 81 del 2015)
il divieto di variazione in “peius” opera anche quando al lavoratore,
nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano
assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori sicché nell’indagine
circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello
di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti
alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello
professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue
capacità professionali. A tal fine l’indagine del giudice di merito deve essere
rivolta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli
nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della
contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali (cfr. in tali sensi:
Cass. 2/10/2002 n. 14150, cui adde, Cass. 30/7/2004 n.14666, Cass. 3/2/2015 n.1916, Cass. 8/6/2009 n.13173, Cass. 6/11/2018 n.28240).

Al riguardo è stato poi precisato che le nuove
mansioni possono considerarsi equivalenti alle ultime effettivamente svolte
soltanto ove  risulti tutelato il
patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova
collocazione gli consenta di utilizzare, ed anzi di arricchire, il patrimonio
professionale acquisito con lo svolgimento della precedente attività
lavorativa, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di
arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze ‘(cfr. Cass.
28/3/1995 n.3623; Cass. 30/7/2004 n.14666, Cass.
11/4/2005 n.7351).

L’accertamento svolto dalla Corte del merito si pone
nel solco del ricordato insegnamento e risulta sorretto da una motivazione
congrua che fa leva proprio sul depauperamento professionale di cui in concreto
il M. aveva risentito — come emerso dalle testimonianze e dai dati istruttori
acquisiti – per essere stato adibito esclusivamente a compiti di desk, dopo
essere stato abitualmente inviato ad assistere ad eventi sportivi ed a firmare
gli articoli, con pregiudizio del corredo professionale acquisito. In tal senso
il motivo, con il quale si prospetta un error in judicando nel quale sarebbe
incorsa la Corte di merito, tende invece a pervenire ad una rivalutazione del
compendio probatorio acquisito, non consentita in questa sede di legittimità.

7. Con il quarto motivo si denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 2103, 1218, 1223, 1226, 2043, 2059, 2087, 2697 e 2729 c.c.
nonché dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n.3 c.p.c..

Si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la
Corte di merito per aver ritenuto comprovato il rivendicato danno all’immagine
professionale valorizzando la categoria della prova presuntiva.

8. Anche tale critica non può essere condivisa.

E’ infatti consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte, il principio in base al quale il danno derivante da
demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in
tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore,
ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso
l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a
tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta,
il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del
demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la
prospettata dequalificazione (ex multis, vedi Cass.
3/1/2019 n. 21).

Nello specifico, la Corte di merito ha dato atto che
la pretesa attorea non era stata basata su di una nozione di danno in re ipsa,
ma era desumibile da circostanze specifiche addotte dal lavoratore e ritenute
suscettibili di valutazione presuntiva oltre che in parte, anche suffragate da
prova (durata del demansionamento di diciassette mesi, venir meno
dell’esercizio ed affinamento della capacità di informare e di raccogliere
informazioni, danno all’immagine ed all’Identità professionale nei “confronti
di colleghi e suoi lettori”, per non aver potuto redigere articoli dopo
oltre trent’anni di servizio).

In tal senso il giudice di merito ha statuito in
conformità a diritto, con argomentare congruo, che si sottrae ad ogni censura
nella presente sede.

8. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il M.
censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma
1, nn. 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 414 e 420 c.p.c..

Lamenta che la Corte distrettuale, accogliendo il
quarto motivo di appello della società, abbia escluso il risarcimento del danno
da demansionamento per il periodo successivo al trasferimento a Treviso.
Sostiene di avere, nelle note conclusive di primo grado, ridotto la domanda
risarcitoria in ragione del pensionamento, non essendo pertanto necessaria
alcuna autorizzazione ai sensi dell’art. 420 c.p.c.,
e si duole che la Corte di merito abbia omesso di esaminare i dati relativi al
contenuto delle mansioni svolte, emersi in sede istruttoria e di note
conclusive.

9. Il ricorso è inammissibile, perché notificato
oltre il termine di legge di quaranta giorni dalla notifica del ricorso
principale.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, la
ammissibilità del ricorso incidentale è condizionata al rispetto del termine di
quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod.
proc. civ., indipendentemente dai termini – l’abbreviato o l’annuale – di
impugnazione, di guisa che deve ritenersi ammissibile l’impugnazione tardiva
che abbia rispettato il termine di cui agli artt.
370 e 371 cit., mentre non lo è quella
tempestiva ai sensi degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. che però non abbia rispettato
il suddetto termine di quaranta giorni (Cass. 29/3/1995 n.3738, Cass. S.U.
20/3/2017 n.7074).

Nello specifico, il controricorso recante il ricorso
incidentale, risulta spedito in data 6/10/2015, oltre il termine di quaranta
giorni dalla notifica del ricorso principale (27/7/2015), e depositato in
cancelleria il 22/10/2015.

Consegue, da quanto sinora detto, che va emanata
pronuncia, in rito, di inammissibilità del ricorso incidentale.

La regolazione delle spese inerenti al presente
giudizio, segue il regime della compensazione, in ragione della situazione di
reciproca soccombenza fra le parti.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente
al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1 co 17 L. 228/2012 (che ha
aggiunto il comma 1 quater all’art.
13 DPR 115/2002) – della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente
incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a
norma del comma 1 bis dello stesso articolo
13.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso principale, dichiara
inammissibile il ricorso incidentale. Compensa fra le parti le spese del
presente giudizio. Ai sensi dell’art.
13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale
e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso
incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 novembre 2019, n. 30996
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