Francesco Belmonte
La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di bilancio 2021) ha novellato le disposizioni a sostegno della paternità, introdotte in via sperimentale (e confermate in seguito) dalla Riforma Fornero (art. 4, co. 24, lett. a), Legge 28 giugno 2012, n. 92), che si affiancano alle tutele contenute nel D.LGS. 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”).
In particolare, il Legislatore, in linea con la recente Direttiva 20 giugno 2019, n. 2019/1158/UE (relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori), ha potenziato il congedo obbligatorio (c.d. “diretto”) e confermato il congedo parentale – entrambi riservati esclusivamente ai padri lavoratori dipendenti, anche in caso di adozione o affidamento – estendendo la loro fruizione anche in caso di morte perinatale del feto o del bambino (art. 1, co. 25, L. n. 178/2020, che modifica l’art. 4, co. 24, lett. a), L. n. 92/2012).
Infatti, per l’anno 2021, il congedo di paternità è stato ampliato a 10 giorni (in precedenza, per l’anno 2020, erano 7); mentre, il congedo parentale (ulteriore) del solo padre risulta confermato nella sua durata pari ad 1 giorno di astensione.
La Legge di bilancio 2021 non modifica la regolamentazione degli istituiti citati, che continua a trovare la sua fonte nel D.M. 22 dicembre 2012, n. 66539 e nelle istruzioni operative fornite dall’Inps.
Pertanto, entrambi i congedi continuano a distinguersi in ragione della circostanza che l’astensione obbligatoria, usufruibile anche in modo non continuativo, si configura come un diritto autonomo del padre (quindi aggiuntivo al congedo di maternità), fruibile altresì durante l’astensione obbligatoria della madre (art. 1, co. 2, D. M. 22 dicembre 2012, n. 66539; INPS Circ. n. 40/2013; INPS Msg. n. 828/2017). Diversamente, il congedo facoltativo rappresenta un diritto derivato da quello della madre, in quanto la possibilità di astensione del padre dal lavoro è subordinata alla circostanza che la madre rinunci ad un proprio giorno di congedo obbligatorio, “cedendolo” al padre.
Per ambedue i congedi, il padre lavoratore è destinatario di un’indennità pari al 100% della retribuzione, unitamente all’accredito figurativo della contribuzione ai fini previdenziali.

