Per la validità della conciliazione ex artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c., non basta l’incarico conferito dal lavoratore contestualmente alla sottoscrizione della stessa, ma necessita di un’effettiva assistenza sindacale

Nota a Trib. Bari 6 aprile 2022

Paolo Pizzuti

La validità del negozio transattivo postula la consapevolezza dei diritti di cui si sta disponendo e della sussistenza di una volontà abdicativa la quale si configura solo in caso di effettiva assistenza del lavoratore da parte dei rappresentanti dell’organizzazione a cui lo stesso aderisce.

Così, il Tribunale di Bari 6 aprile 2022, il quale, nello specifico rileva che:

– l’elemento volitivo proprio del negozio di rinunzia ex art. 2113 c.c. “postula che il precetto dell’autonomia privata abbia un oggetto determinato o determinabile, mentre non rileva, salvo l’errore essenziale di fatto o di diritto, che il dichiarante abbia una rappresentazione esatta dell’oggetto medesimo, sia sotto il profilo naturalistico sia sotto quello normativo”;

– l’accordo transattivo tra lavoratore e datore deve contenere lo scambio di reciproche concessioni, L’elemento dell’“aliquid datum, aliquid retentum” è infatti essenziale ad integrare lo schema della transazione e, qualora manchi, questa non è configurabile;

– la dichiarazione del prestatore, oltre a contenere una precisa indicazione del diritto di cui si sta disponendo, deve fondarsi su una chiara volontà di transigere (v. Cass. n. 10218/2008);

– l’art. 2113 c.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., vale a dire quelle conciliazioni in cui la posizione del lavoratore è adeguatamente protetta nei confronti del datore di lavoro in ragione dell’intervento garantista del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale) “diretto al superamento della presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso da parte del prestatore (risultando, la posizione di quest’ultimo, protetta). Il terzo, ossia il conciliatore sindacale, non è un pubblico ufficiale ma un semplice terzo che garantisce, con la sua presenza, l’assenza di uno stato di inferiorità o soggezione fra dipendente e datore;

– in sede di conciliazione sindacale (ex art. 411, co.3, c.p.c., è imprescindibile che vi sia una effettiva assistenza del lavoratore da parte die rappresentanti sindacali;

– una assistenza effettiva del lavoratore può essere offerta soltanto dagli esponenti del sindacato al quale il lavoratore si sia affidato. “Altre forme di presenza non possono pertanto ritenersi…idonee a sottrarre la rinunzia e la transazione al regime legale d’invalidità”. Una generica assistenza sindacale è infatti inidonea a rendere inoppugnabile la transazione;

– inoltre, per fruire della funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa (v. Cass. n. 4730/2002), è indispensabile l’appartenenza del rappresentante sindacale all’organizzazione cui aderisce il lavoratore (v. Cass. n. 12858/2003). In mancanza di tale appartenenza, non è preclusa l’impugnazione della conciliazione che si concretizzerebbe in una mera rinuncia a plurimi ed eterogeni diritti del lavoratore, in quanto priva dei caratteri prescritti dalla legge ai fini della sua intangibilità.

Transazione e conciliazione sindacale
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