Nella determinazione del costo minimo offerto, il concorrente ad un appalto deve rispettare minimi salariali retributivi nonché l’aumento salariale fisiologico dipendente dal rinnovo del CCNL che di fatto incide sul costo del lavoro e in particolare sul rispetto della retribuzione minima, pena l’esclusione dalla gara.
Nota a Tar Lombardia, sez. I, 3 febbraio 2025
Fabio Iacobone
Nell’ambito di un affidamento concernente servizi di trasporto sanitario, il Tar Lombardia (sez. I, 3 febbraio 2025) afferma che “secondo quanto previsto dal legislatore la stazione appaltante deve richiedere al concorrente la presentazione di “spiegazioni” sul rispetto dei minimi salariali retributivi, dopodiché, se accerta il mancato rispetto dei minimi salariali retributivi, esclude il concorrente”. Inoltre, l’impresa che partecipa alla gara deve costruire l’offerta oltre che sul rispetto dei minimi retributivi contrattuali, anche considerando i fisiologici aumenti futuri del CCNL, pena l’esclusione dalla gara.
Come noto, ai sensi dell’art. 95, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016, “Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”. Inoltre, il co. 5, lett. d), D.Lgs. cit. stabilisce “che l’offerta è anormalmente bassa in quanto: … d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16”; inoltre precisa (al primo periodo) che la stazione appaltante “richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni” sul rispetto dei minimi salariali retributivi ed esclude il concorrente “se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa”.
Infine, ai sensi del successivo co. 6, art. 97 cit. “Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”.
I giudici hanno specificato altresì che, in base all’art. 97, co. 5, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, non si prevede “un obbligo di confutazione motivazionale analitica, da parte della stazione appaltante, dei chiarimenti ricevuti dall’operatore in relazione al rispetto dei minimi salariali retributivi, ma s’impone unicamente a quest’ultima di richiedere ed esaminare i chiarimenti esternando nel provvedimento finale le ragioni del mancato rispetto dei minimi salariali retributivi che valgono anche quale reiezione implicita, o non condivisione, dei chiarimenti ricevuti”.
Nella fattispecie, il lotto della procedura di gara aveva ad oggetto il servizio di trasporto sanitario e di trasporto sanitario avanzato “a chiamata” di pazienti mediante impiego di ambulanze ed il servizio di trasporto “a chiamata” per sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni mediante impiego di automezzo.
Il concorrente aveva indicato le tabelle retributive (oggetto di rinnovo il 26.1.2024), previste dal C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Tuttavia: a) nel concreto, tale remunerazione si riduceva a un costo orario di € 8,93 non rispettosa dei minimi retribuitivi indicati nelle tabelle ministeriali dove il costo orario minimo era pari a € 9,37; b) l’operatore economico doveva prendere in considerazione il possibile aumento dei salari dei lavoratori a seguito del rinnovo della contrattazione collettiva. Tale richiesta, secondo il Tar, “non si risolve in un onere eccessivo poiché l’aumento salariale è circostanza fisiologica nei rapporti di lavoro contrattualizzati e quindi è un evento prevedibile da un datore di lavoro diligente, soprattutto laddove questi applichi la disciplina sul rispetto dei minimi salariali inderogabili”.

