La clausola pattizia che preveda un compenso non proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e che non assicuri al dipendente un’esistenza libera e dignitosa è nulla per contrarietà al principio costituzionale della giusta retribuzione e va, pertanto, disapplicata dal giudice.
Nota a Trib. Vicenza 15 aprile 2025, R.G.N. 142/2024
Sonia Gioia
In materia di giusto compenso, la clausola di un accordo collettivo che non garantisca al prestatore un trattamento retributivo proporzionato alla quantità e alla qualità di lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa è illegittima per contrasto al canone costituzionale della giusta remunerazione (art. 36 Cost.).
In tale caso, il giudice di merito è tenuto a disapplicare il trattamento economico insufficiente in concreto applicato, anche se corrispondente ad un contratto collettivo nazionale e sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi, e, conseguentemente, a procedere alla quantificazione della giusta remunerazione costituzionale (ai sensi degli artt. 1419, co. 1 e 2099, co. 2, c.c.), servendosi ai fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe o, all’occorrenza, degli indicatori economici e statistici suggeriti dalla Direttiva 2022/2041/UE (“relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea”).
Lo ha ribadito il Tribunale di Vicenza (15 aprile 2025, R.G.N. 142/2024), in relazione ad una controversia instaurata da un lavoratore, impiegato con la qualifica di addetto ai controlli, che lamentava una violazione del principio costituzionale della giusta remunerazione da parte della nuova società appaltatrice del servizio di guardiania, che applicava il ccnl per i dipendenti degli istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari.
In particolare, il lavoratore, inquadrato nel livello D della classificazione del personale e con riconoscimento di un trattamento salariale base di 930 Euro lordi, aveva agito in giudizio chiedendo di dichiarare la nullità e/o l’illegittimità dell’art. 23 ccnl Vigilanza, sezione Servizi Fiduciari, così come a lui in concreto applicato, per contrarietà ai canoni costituzionali della proporzionalità e sufficienza della retribuzione, e, per l’effetto, di accertare il diritto a percepire un trattamento salariale non inferiore a quello previsto, per dipendenti svolgenti le sue medesime mansioni, dal ccnl Multiservizi, con conseguente condanna della società datrice al pagamento delle differenze retributive.
Com’è noto, l’art. 36, co. 1, Cost. (norma immediatamente precettiva) garantisce al lavoratore due diritti distinti che “si integrano a vicenda”: quello ad una retribuzione “proporzionata” che riconosce al dipendente “una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e alla qualità dell’attività prestata” e quello ad una remunerazione “sufficiente” che mira ad assicurare al prestatore non solo una vita “non povera ma persino dignitosa” (Cass. n. 24449/2016).
Sicché, il trattamento economico previsto dalla Costituzione deve tener conto non solo del soddisfacimento di meri bisogni essenziali ma anche del conseguimento di beni immateriali, quali, ad es. la partecipazione ad attività culturali, educative e sociali (in questo senso, considerando n. 28, Direttiva. cit.).
La verifica dell’adeguatezza della retribuzione corrisposta al lavoratore compete al giudice di merito, che è tenuto ad operare un confronto tra il salario netto percepito in concreto dal lavoratore – da individuarsi in tutte le voci retributive che possono definirsi ordinarie (paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, E.D.R. riferiti alle ore di lavoro ordinario svolto o alle giornate paragonate a quelle lavoratore) – e quello costituzionale.
Ai fini dell’individuazione di quest’ultimo, il giudice non può limitarsi a considerare l’indice ISTAT di povertà assoluta o gli importi della NASpI, della CIG o del reddito di cittadinanza (che costituiscono valori economici non idonei a garantire un’esistenza libera e dignitosa, ma al più la mera sopravvivenza) ma deve, “in via preliminare”, far riferimento ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva, ritenuti idonei a realizzare, per naturale vocazione, le istanze sottese ai concetti costituzionali di sufficienza e proporzionalità.
Il riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi costituisce una presunzione di conformità alla Costituzione, suscettibile di accertamento contrario, e dalla quale il giudice può “motivatamente” discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri costituzionali di proporzionalità e sufficienza, anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare un’ interpretazione costituzionalmente orientata (Cass. n. 4951/2019; Cass. n. 26742/2014).
Ed infatti, ai fini dell’applicazione dell’art. 36 Cost., il giudice gode, ai sensi dell’art. 2099 c.c., di un’ampia discrezionalità nella determinazione della giusta retribuzione potendo discostarsi (sia in diminuzione che in aumento) dai minimi retributivi della contrattazione collettiva e servirsi di altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli pattizi (sia in concorso che in sostituzione), con l’unico obbligo di darne puntuale e adeguata motivazione.
A tale scopo, è possibile far riferimento anche al trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o mansioni analoghe, o all’occorrenza, agli indicatori economici e statistici previsti dal considerando n. 28 e art. 5 Direttiva cit. (vale a dire il potere d’acquisito dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita; il livello generale dei compensi e la loro distribuzione; il tasso di crescita delle retribuzioni; i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività) e alla previsione di salario minimo legale suggerita dall’Organizzazione internazionale del lavoro.
All’esito di tale valutazione, il giudice che ritenga inadeguato il trattamento economico determinato dalle parti sociali, è tenuto, stante la cogenza dell’art. 36 Cost., a dichiarare la nullità della clausola contrattuale e a procedere conseguentemente alla quantificazione della giusta remunerazione, in attuazione delle regole civilistiche di cui agli artt. 1419, co. 1 e 2099, co. 2, c.c.
In questa prospettiva, il lavoratore può invocare il diritto di “uscire” dal compenso contrattuale di appartenenza, laddove il livello salariale applicato sia giudicato insufficiente in base all’art. 36 Cost., e chiedere l’applicazione della retribuzione minima prevista da altro diverso accordo collettivo, dal momento che nessuna tipologia contrattuale può ritenersi sottratta alla verifica giudiziale di conformità ai requisiti sostanziali stabiliti dalla Costituzione con norma precettiva di rango sovraordinato (v. ex multis, Cass. n. 28323/2023; Cass. n. 28321/2023, con nota in q. sito di F. GIROLAMI; Cass. n. 28320/2023; Cass. n. 27769/2023; Cass. n. 27713/2023; Cass n. 27711/2023, annotata in q. sito da M.N. BETTINI e F. DURVAL; App. Venezia n. 477/2024; App. Napoli n. 1056/2024, con nota in q. sito di F. GIROLAMI).
In attuazione di tali principi, il giudice ha ritenuto non proporzionata né sufficiente la retribuzione di 880 Euro netti mensili corrisposta dalla società datrice in ragione, per un verso, del consistente scostamento tra il compenso erogato al lavoratore ricorrente e quello che avrebbe percepito, a parità di mansioni e orario di lavoro, in forza di altri ccnl similiari e, in particolare, del ccnl Multiservizi (sottoscritto da “organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”) e, per l’altro, della circostanza che il valore netto del salario non consentiva al prestatore di vivere in condizioni di non povertà.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale, in accoglimento delle doglianze del prestatore, ha dichiarato la nullità dell’art. 24 ccnl Vigilanza, accertando il diritto del ricorrente a percepire un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal ccnl Multiservizi, ritenuto idoneo a soddisfare tanto il requisito di proporzionalità che quello della sufficienza, con conseguente condanna della società datrice al pagamento delle differenze retributive medio tempore maturate.
Sul tema, v. anche v. G. PROIA, Minimi sindacali, articolo 36 della Costituzione e sindacato giudiziale, in Il sole 24 ore, Norme e tributi, 4 Ottobre 2023.

