Esigenze aziendali e bilanciamento con il diritto alla conciliazione vita-lavoro del caregiver

Nota a Trib. Roma (ord.) 14 settembre 2024, n. 5923

Francesca Albiniano

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro è tenuto a contemperare il proprio potere organizzativo con le esigenze di conciliazione vita-lavoro del lavoratore che rivesta il ruolo di caregiver di figli minori con disabilità grave, in particolare se genitore single. È dunque illegittima la condotta del datore che, senza comprovate e prevalenti esigenze organizzative, adibisca il lavoratore a turni di lavoro tali da rendere oggettivamente impossibile o gravemente pregiudicata l’assistenza e la cura dei figli disabili.

È quanto è stabilito dal Tribunale di Roma che, con ordinanza il 14 settembre 2024, n. 5923, sancisce granitici principi in tema di conciliazione delle esigenze lavorative e familiari, con particolare riferimento alla posizione dei lavoratori caregiver di familiari con disabilità.

La vicenda trae origine dal ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da una lavoratrice, commessa di un negozio, madre single e caregiver di quattro figli minori, due dei quali affetti da disabilità grave (uno già riconosciuto ex art. 3, co.3, L. n. 104/1992, l’altro in attesa di riconoscimento). La ricorrente lamentava una condotta aziendale, successiva alla fruizione di un congedo straordinario per l’assistenza al figlio disabile, concretizzatasi nell’assegnazione prevalente di turni pomeridiani; siffatta riorganizzazione oraria rendeva oggettivamente ardua, se non insostenibile, la gestione delle imprescindibili necessità di cura e assistenza dei propri figli. La questione giuridica dirimente atteneva, dunque, alla compatibilità tra il potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro e il diritto del lavoratore caregiver a una configurazione del proprio orario di lavoro che non pregiudicasse irragionevolmente le sue funzioni di assistenza familiare.

Il Tribunale, accogliendo parzialmente il ricorso, ha ravvisato la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

In punto di fumus, ha riconosciuto il diritto della lavoratrice madre caregiver all’assegnazione di almeno due (o tre, in assenza di fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992) turni di mattina a settimana. Tale statuizione si fonda sui principi di correttezza e buona fede che permeano il rapporto di lavoro (artt. 1175, 1375 c.c.), i quali impongono al datore di lavoro di adottare ogni accorgimento utile a favorire la conciliazione delle esigenze familiari, salvo che non ricorrano comprovate e prevalenti ragioni organizzative aziendali. Nel caso di specie, è stata decisiva l’assenza di adeguata motivazione da parte della società resistente, la quale non aveva addotto giustificazioni sufficienti a sorreggere la sproporzionata assegnazione di turni pomeridiani.

Quanto al periculum, il Tribunale ha ritenuto evidente il rischio oggettivo che il protrarsi della situazione antigiuridica potesse pregiudicare gravemente le esigenze di cura e assistenza dei minori e del soggetto disabile.

La pronuncia ribadisce la centralità del diritto del lavoratore caregiver a conciliare le proprie esigenze professionali con quelle di assistenza familiare, in particolare laddove siano coinvolti figli minori e soggetti con disabilità. Tale diritto è ancorato a principi costituzionali (artt. 2, 3, 31, 32 Cost.) e a norme sovranazionali che tutelano la persona disabile e il ruolo insostituibile della famiglia.

L’accoglimento parziale del ricorso in punto di fumus implicitamente conferma la necessità che le scelte organizzative del datore di lavoro non vadano a pregiudicare irragionevolmente la posizione di lavoratori che, per le loro specifiche condizioni familiari (nel caso di specie, madre single e caregiver di figli disabili), necessitano di un’organizzazione del lavoro più flessibile.

La condanna della società a rimodulare i turni di lavoro attesta che il potere organizzativo del datore di lavoro non è illimitato; nella specie l’ordinanza si distingue per la specificità della misura cautelare disposta, che ha imposto alla società di adibire la lavoratrice al turno con inizio alle ore 10:00/11:00 per almeno due (o tre, in assenza di richieste di permessi ex L. n. 104/1992) volte alla settimana, predisponendo una ripartizione dei turni proporzionale al numero delle dipendenti con la medesima qualifica.

Sentenza 

La tutela del lavoratore caregiver
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: