Se il comporto è superato per fatto imputabile al datore di lavoro, il recesso è nullo.
Nota a Cass. (ord.) 27 marzo 2025, n. 8072
Fabrizio Girolami
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, le assenze per malattia che trovano diretta causa nella violazione, da parte del datore, degli obblighi formativi imposti dalla normativa vigente sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i.) non possono essere computate ai fini del comporto, ove sussista un nesso causale tra l’inadempimento datoriale e la patologia professionale. La mancata organizzazione di idonei corsi di formazione sulla prevenzione dei rischi connessi all’attività lavorativa integra violazione dell’art. 2087 c.c. e determina la nullità del licenziamento intimato per superamento del comporto, in quanto fondato su assenze che non possono essere legittimamente conteggiate.
È il principio espresso dalla Corte di Cassazione, ord. 27.3.2025, n. 8072, con riferimento alla vicenda di una lavoratrice che aveva impugnato il licenziamento per superamento del comporto per sommatoria intimatole (il 19.5.2016) dalla datrice di lavoro (Associazione Italiana Assistenza Spastici – AIAS – Sezione S. Filippo del Mela – ONLUS), per la quale prestava servizio (fin dal settembre 2000) con mansioni di fisioterapista domiciliare.
La Corte d’Appello di Messina (sentenza 14.6.2023, n. 450, R.G.N. 176/2022), in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità del licenziamento, rilevando che il datore aveva violato l’obbligo di formazione (ex art. 37, D.Lgs. n. 81/2008), trascurando di organizzare corsi sulla prevenzione dei rischi (con particolare riguardo alla movimentazione di pazienti non autonomi, considerata la mansione di fisioterapista, e alla sindrome del tunnel carpale sofferta). Pertanto, la Corte ha ritenuto sussistente una connessione causale tra le assenze per malattia e la mancata formazione datoriale sulla prevenzione dei rischi, sicché i giorni di assenza per la tecnopatia sofferta dalla lavoratrice dovevano essere esclusi dal computo del comporto.
Avverso tale sentenza, l’Associazione aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, che la Corte territoriale aveva proposto in grado di appello “specifici, nuovi, motivi quali la violazione dell’art. 2087 c.c. e degli obblighi di formazione ex art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008”.
L’ordinanza in esame costituisce un’importante conferma della consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., ex aliis, Cass. 23.4. 2004, n. 7730; Cass. 7.4.2003, n. 5413), secondo cui le assenze del lavoratore per malattia non giustificano il recesso del datore di lavoro “ove l’infermità sia comunque imputabile a responsabilità dello stesso datore di lavoro, in dipendenza della nocività delle mansioni o dell’ambiente di lavoro, che egli abbia omesso di prevenire o eliminare, in violazione dell’obbligo di sicurezza o di specifiche norme”, incombendo, peraltro, sul lavoratore l’onere di provare il collegamento causale fra la malattia e il carattere morbigeno delle mansioni espletate.
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 27 marzo 2025, n. 8072
Svolgimento del processo
1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Messina, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, ha accolto le domande proposte da A.A. nei confronti dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici – AIAS, Sezione S. Filippo del Mela, Onlus per la declaratoria di nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto in data 9.5.2016.
2. La Corte territoriale ha, per quel che interessa, rilevato che il datore di lavoro aveva violato l’obbligo di formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 trascurando di organizzare corsi sulla prevenzione dei rischi (con particolare riguardo alla movimentazione di pazienti non autonomi, considerata la mansione svolta di fisioterapista domiciliare, e alla sindrome del tunnel carpale sofferta), con conseguente connessione causale tra le assenze per malattia effettuate dalla lavoratrice e detto inadempimento, configurazione di una tecnopatia ed esclusione di tali assenze dal computo del periodo di comporto.
3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La lavoratrice ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, violazione degli artt. 112, 345, 437 c.p.c. avendo, la Corte territoriale ammesso, inammissibilmente, in sede di appello domande nuove che alteravano profondamente la causa petendi dell’originaria domanda.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., primo comma, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 2087 c.c., del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in specie dell’art. 37, avendo, la Corte territoriale, proposto in grado di appello specifici, nuovi, motivi quali la violazione dell’art. 2087 c.c. e degli obblighi di formazione ex art. 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008. Inoltre, la Corte territoriale ha fornito una motivazione illogica e contraddittoria perché ha accolto la modifica sostanziale dell’azione, né ha tenuto conto della comunicazione fatta il 2.12.2016 al direttore sanitario (come è emerso dalla deposizione testimoniale).
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
4. Il motivo è inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., in quanto la parte ricorrente omette di trascrivere gli atti processuali su cui la censura si fonda, quantomeno nelle parti essenziali e in modalità comprensibile (essendo state riprodotte alcune pagine, solo le dispari, del ricorso introduttivo del giudizio nonché alcune, sparse, pagine della memoria di costituzione in primo grado), e di indicare la collocazione degli atti depositati in allegato al ricorso per cassazione. Come statuito da questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico, impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022). Tale principio può ritenersi rispettato “ogni qualvolta l’indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell’assolvimento dell’onere di deposito previsto dall’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l’atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo a identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022), requisiti del tutto omessi nel caso di specie.
5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
6. Le censure formulata come violazione di legge mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità. Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
7. Inoltre, la valutazione della correttezza della motivazione rientra nel diverso paradigma impugnatorio previsto nel n. 5, dell’art. 360 c.p.c. (come sostituito dall’art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) a norma del quale è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), profili non denunciati né ricorrenti in questa sede.
8. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Associazione ricorrente al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
9. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di A.A. a norma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018.

