L’assegnazione di azioni ad un dirigente, da parte del datore di lavoro, ha la funzione di adempiere ad una obbligazione di natura retributiva assunta in proprio dalla società datrice di lavoro nei confronti del dipendente.
Nota a Trib. Verona 22 maggio 2024, n. 341
Lucia Aurola
Il Tribunale di Verona (22 maggio 2024, n. 341) ha ordinato l’adempimento in forma specifica degli obblighi fiscali ed il deposito delle azioni sul conto di un dirigente che aveva presentato ricorso contro la ex datrice di lavoro, rilevando l’inadempimento contrattuale da parte della società in merito all’assegnazione di 395 azioni, previste come parte della retribuzione nell’ambito di un piano di incentivazione a lungo termine.
Tali azioni inizialmente erano state accreditate su un conto titoli del dirigente presso una piattaforma statunitense, ma poi erano state rimosse senza il suo consenso a seguito di istruzioni impartite dal legale della società.
Nello specifico, il giudice ha accertato:
– l’esistenza del rapporto di lavoro e del relativo contratto che recitava: “lei avrà diritto a partecipare al Piano di incentivazione Long Term adottato di volta in volta dalla Società”;
– la natura retributiva dell’incentivazione, dimostrata dall’inserimento della clausola nella parte del contratto contenente la disciplina relativa alla “retribuzione”;
– la corresponsione del Long Term Incentive e il cedolino di marzo 2019 dal quale risultava che “l’assegnazione delle azioni secondo il programma di incentivo veniva assoggettata a ritenuta fiscale da parte del datore di lavoro come sostituto di imposta”;
– l’accredito delle azioni in questione presso una società di brokeraggio e la successiva rimozione delle stesse dal conto titoli;
– che l’attribuzione delle azioni faceva parte del trattamento retributivo complessivo, essendo il valore corrispondente delle medesime inserito in busta paga, e che l’adempimento dell’obbligazione avveniva mediante l’adempimento da parte di un soggetto terzo.

