Le condizioni di maggior favore previste nel contratto individuale di lavoro al regime legale di anticipazione del t.f.r., non possono concretarsi in una erogazione “mensilizzata” del t.f.r., non sostenuta da alcuna specifica causale.

 Nota a Cass. 20 maggio 2025, n. 13525

 Alfonso Tagliamonte

L’anticipazione del t.f.r. operata senza causale in modo continuativo mediante accredito mensile nella busta paga snatura “la funzione dell’anticipazione quale deroga, per ragioni eccezionali da soddisfare una tantum, alla regola generale per cui il t.f.r. deve essere accantonato mensilmente”. Tale modalità di anticipazione contrasta infatti “irrimediabilmente” con l’accantonamento mensile del t.f.r. e fa sì che la stessa “non sia più una deroga eccezionalmente prevista alla regola di accantonamento mensile, ma si ponga quale sistema pattizio capace di contrastare, e svuotare, il meccanismo di funzionamento legale del t.f.r.”.

Lo afferma la Corte di Cassazione 20 maggio 20125, n. 13525 (in linea con la nota INL n. 616/2025) in contrasto con la Corte d’Appello di Bologna (16 aprile 2019, r.g.n. n. 130/2018) che aveva ritenuto legittima l’anticipazione del t.f.r. corrisposta mensilmente in busta paga ai lavoratori sulla base di un accordo contenuto nel contratto di lavoro, considerato che l’autonomia negoziale privata aveva la possibilità di pattuire un regime dell’anticipazione del t.f.r. più favorevole per le parti rispetto a quello legale, come era stato stabilito dalla sentenza n. 4133/2007 della Corte di Cassazione. In mancanza delle predette condizioni, l’erogazione non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata ad obbligo contributivo.

L’INPS aveva invece dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 12, L. n. 153/1969 e 2120 c.c. in quanto, secondo l’Istituto, l’anticipazione non poteva essere ammessa mensilmente, neppure ai sensi dell’art. 2120, ult. co., c.c., sicché le anticipazioni mensili dovevano considerarsi somme erogate a titolo retributivo, soggette ad obbligazione contributiva.

La Cassazione elenca i presupposti sui quali si basa lo schema legale dell’anticipazione del t.f.r. E cioè: “a) necessità di causali tipiche per l’anticipazione; b) regola dell’una tantum, per cui l’anticipazione è possibile una sola volta; c) importo massimo di anticipazione (70%); d) tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio) del lavoratore; e) tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno; 4% del totale dei dipendenti)”.

Orbene, secondo i giudici, le condizioni di maggior favore cui si riferisce l’ultimo comma dell’art. 2120 c.c. vanno interpretate nel senso di un ampliamento dei limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell’anticipazione, non anche di uno snaturamento del meccanismo dell’anticipazione e, correlativamente, del t.f.r. Ne consegue, in via esemplificativa, che il contratto individuale “può prevedere importi di anticipazione superiori al 70% o causali di anticipazione ulteriori rispetto a quelle fissate dall’art. 2120 c.c.” é questo il caso affrontato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4133/2007, per la quale è legittima l’anticipazione fondata su ragioni diverse da quelle indicate all’art. 2120 c.c. Questa decisione, tuttavia “non prevede la possibilità che l’anticipazione avvenga non già una tantum ma mensilmente, e nemmeno prevede che l’anticipazione possa essere svincolata da qualsiasi causale, come è invece nel caso di specie”.

Su tale questione applicativa, v. A. TAGLIAMONTE, Disciplina del trattamento di fine rapporto: qualificazione giuridica della fattispecie e profili applicativi, 2012, pp. 113-128.

Sentenza 

CORTE DI CASSAZIONE  20 maggio 2025, n. 13525

Svolgimento del processo

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di Appello di Bologna dichiarava insussistente l’obbligazione contributiva contestata dall’Inps in un verbale di accertamento emesso nei confronti di A.A. Logistic Spa

Riteneva la Corte che per un lavoratore si fosse formato il giudicato in forza della sentenza di primo grado, non appellata sul punto.

Per il resto, secondo la Corte era legittima l’anticipazione del t.f.r. corrisposta mensilmente in busta paga ai lavoratori nel periodo ottobre 2013-febbraio 2015, sulla base di un accordo contenuto nel contratto di lavoro. Secondo la Corte, l’autonomia negoziale privata aveva la possibilità di pattuire un regime dell’anticipazione del t.f.r. più favorevole per le parti rispetto a quello legale, come ammesso dalla sentenza n. 4133/07 di questa Corte di cassazione.

Avverso la sentenza l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) Spa, ricorre per tre motivi.

A.A. Logistic Spa resiste con controricorso, illustrato da memoria.

A seguito di infruttuosa udienza camerale, la causa era rinviata alla odierna udienza pubblica.

L’ufficio della Procura Generale ha depositato nota scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso.

All’esito della camera di consiglio, il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 12 L. n. 153/6 e 2120 c.c. Secondo l’Istituto, l’anticipazione non può essere ammessa mensilmente, neppure in forza dell’art.2120, ult. co., c.c., e le anticipazioni mensili dovevano quindi considerarsi somme erogate a titolo retributivo, soggette ad obbligazione contributiva.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. per avere la Corte pronunciato oltre i limiti dei motivi d’appello, che non investivano l’intero obbligo contributivo portato dal verbale d’accertamento e integralmente escluso dalla sentenza. Il verbale aveva contestato anche obblighi contributivi estranei al tema dell’anticipazione del t.f.r., e ciò con riguardo a due lavoratori cui i motivi d’appello non si riferivano.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 e 156 c.p.c. per avere la Corte reso una decisione fonte di insanabile contraddizione tra dispositivo e motivazione. Nella motivazione si dava atto che per il lavoratore Popov era passata in giudicato la pronuncia di primo grado di rigetto dell’opposizione a verbale d’accertamento, mentre nel dispositivo la Corte d’Appello rigettava l’obbligazione contributiva oggetto del verbale d’accertamento.

Il primo motivo è fondato.

In fatto è pacifico che l’anticipazione del t.f.r. veniva corrisposta dalla società in modo mensile ai propri dipendenti e senza alcuna specifica causale.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, è da escludere che le condizioni di maggior favore che il patto individuale del contratto di lavoro può introdurre al regime legale di anticipazione del t.f.r., ai sensi dell’art.2120, ult. co., c.c., possano concretarsi in una anticipazione mensile del t.f.r. non sostenuta da alcuna specifica causale.

Lo schema legale dell’anticipazione del t.f.r. è improntato su alcuni presupposti: a) necessità di causali tipiche per l’anticipazione; b) regola dell’una tantum, per cui l’anticipazione è possibile una sola volta; c) importo massimo di anticipazione (70%); d) tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio) del lavoratore; e) tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno; 4% del totale dei dipendenti).

Ora, le condizioni di maggior favore cui si riferisce l’ultimo comma dell’art. 2120 c.c. devono intendersi volte ad ampliare i limiti fissati dai commi precedenti ai presupposti dell’anticipazione, non anche a snaturare il meccanismo dell’anticipazione e, correlativamente, del t.f.r. Così, il patto individuale può ad esempio prevedere importi di anticipazione superiori al 70% o causali di anticipazione ulteriori rispetto a quelle fissate dall’art.2120 c.c. Quest’ultimo era il caso affrontato dalla sentenza di questa Corte n. 4133/07, la quale ha ritenuto legittima l’anticipazione per ragioni diverse da quelle indicate all’art. 2120 c.c. Detta sentenza, al contrario, non prevede la possibilità che l’anticipazione avvenga non già una tantum ma mensilmente, e nemmeno prevede che l’anticipazione possa essere svincolata da qualsiasi causale, come è invece nel caso di specie.

L’anticipazione del t.f.r. operata in modo continuativo mediante accredito mensile nella busta paga viene a snaturare la funzione dell’anticipazione quale deroga, per ragioni eccezionali da soddisfare una tantum, alla regola generale per cui il t.f.r. deve essere accantonato mensilmente. L’anticipazione mensile, peraltro senza causale, contrasta irrimediabilmente con l’accantonamento mensile del t.f.r., e fa sì che l’anticipazione non sia più una deroga eccezionalmente prevista alla regola di accantonamento mensile, ma si ponga quale sistema pattizio capace di contrastare, e svuotare, il meccanismo di funzionamento legale del t.f.r.

La sentenza, non essendosi attenuta ai suesposti rilievi, va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del presente giudizio di accoglimento.

Poiché l’accoglimento del primo motivo di ricorso fa comunque venir meno il dispositivo della sentenza e la relativa affermazione di non debenza dell’obbligo contributivo di cui al verbale d’accertamento impugnato, il secondo e terzo motivo di ricorso, che investono la latitudine dell’affermazione di non debenza dell’obbligo contributivo, restano assorbiti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.

No all’anticipazione mensile del T.F.R.
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