Il patto di prova è valido solo se contiene la specifica indicazione delle mansioni, la quale può validamente avvenire anche tramite il rinvio al profilo professionale previsto dal contratto collettivo, purché sufficientemente dettagliato e non limitato alla generica descrizione della categoria.

Nota a Cass. (ord.) 9 giugno 2025, n. 15326

Flavia Durval

La Corte di Cassazione (ord.) 9 giugno 2025, n. 15326, sintetizza i principi cardine che devono caratterizzare il patto di prova nel rapporto di lavoro.

Nello specifico:

1) la causa del patto di prova risiede nella tutela dell’interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro;

2) al fine evitare l’illegittimità del patto per incoerenza con la causa di cui sopra, è necessario che il patto contenga anche la specifica indicazione delle mansioni (anche per relationem) in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi (v. Cass. n. 3451/2000);

3) infatti, “la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate” (v. Cass. n. 9597/2017);

4) l’indicazione specifica delle mansioni che costituiscono oggetto del patto di prova può essere attuata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, purché “il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria” (v.  Cass. n. 5264/2023, in q. sito con nota di F. DURVAL e Cass. n. 27785/2021).

Nella fattispecie, i giudici si pongono in linea con la Corte territoriale che ha respinto il ricorso, poiché erano stati indicati in modo specifico i compiti della lavoratrice, operatrice di contact center e di back office, inquadrata secondo la contrattazione collettiva applicabile (CCNL Cooperative sociali) e nella categoria di appartenenza (profilo professionale C1), con particolare riferimento a quello di “operatore tecnico dell’assistenza”.

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 9 giugno 2025, n. 15326

Svolgimento del processo

1.la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso di A.A. diretto ad accertare l’illegittimità del licenziamento intimatole il 2 marzo 2020 dalla datrice ACAPO soc. coop. soc. integrata, per mancato superamento del periodo di prova;

2. la sentenza, in sintesi, richiamando un precedente della medesima Corte (sent. n. 3741/22) nei confronti della stessa azienda, ha ritenuto che il patto di prova contenuto nel contratto di lavoro indicasse specificamente le mansioni con “il richiamo della contrattazione collettiva applicabile e della categoria di appartenenza”;

3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente con un motivo; ha resistito con controricorso l’intimata cooperativa;

entrambe le parti hanno comunicato memorie;

all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

Motivi della decisione

1.col motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c.; si lamenta la non corrispondenza delle mansioni indicate nel contratto di assunzione a tempo indeterminato (operatrice di contact center e di back office) ai profili professionali C1 della categoria C, siccome tutti riguardanti mansioni di ambito socio – sanitario e di assistenza alla persona, proprie della cooperativa sociale datrice, ma estranee a quelle suindicate, effettivamente svolte presso SOGEI per la realizzazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, con il conseguente difetto di indicazione, anche per relationem, delle mansioni svolte nel patto di prova, pertanto nullo;

2. il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni già esposte da questa Corte su analogo motivo proposto nei confronti della medesima società avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma richiamata nella motivazione di quella qui impugnata (Cass. n. 29078 del 2023);

va, quindi, ribadito che la causa del patto di prova è ravvisabile nella tutela dell’interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro e, per evitare l’illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi (Cass. n. 3451 del 2000), atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate (Cass. n. 9597 del 2017);

la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, e che il patto di prova deve contenere, può ben essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. n. 11722 del 2009; Cass. n. 9597 del 2017; Cass. n. 27785 del 2021; Cass. n. 5264 del 2023);

nel caso di specie, la Corte territoriale, dichiaratamente consapevole di tali principi, ha condiviso col Tribunale l’accertamento circa la specificità dell’indicazione, nel contratto di assunzione della lavoratrice, delle mansioni di operatrice di contact center e di back office con chiara individuazione del suo inquadramento, per il richiamo della contrattazione collettiva applicabile (CCNL Cooperative sociali) e della categoria di appartenenza (profilo professionale C1), con particolare riferimento a quello di “operatore tecnico dell’assistenza”;

la censura a tale apprezzamento si risolve in una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella operata dai giudici di merito ai quali compete, invocando un controllo estraneo al sindacato di legittimità, per di più in una ipotesi in cui la ricostruzione del fatto è intangibile per la presenza di una cd. “doppia conforme”;

3. pertanto, il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Patto di prova e indicazione delle mansioni
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