La presunzione di conoscenza dell’atto recettizio si fonda sull’equivalenza giuridica tra conoscenza e conoscibilità dell’atto, purché regolarmente ricevuto al domicilio del destinatario. Tale presunzione è superabile solo tramite una prova contraria oggettiva, relativa a circostanze (estranee alla volontà del destinatario) che abbiano impedito l’effettiva possibilità di venire a conoscenza dell’atto.
Nota a Cass. ord. 15 giugno 2025, n. 15987
Daniele Magris
In ambito pubblico, un dipendente ha impugnato tardivamente il licenziamento, comunicatogli dal Comune datore di lavoro, per inidoneità assoluta e permanente, sostenendo di non aver potuto rispettare il termine per l’impugnazione perché non era venuto a conoscenza della lettera di recesso, ricevuta presso la propria abitazione dalla madre convivente che, per tutelarlo psicologicamente da una notizia destabilizzante, non gliel’aveva comunicata.
La Corte di Cassazione (ord.) 15 giugno 2025, n. 15987 (conf. Cass. S.U. n. 23874/2024) rigetta il ricorso (in linea con il giudici di merito) affermando che “la conoscenza legale di cui all’art. 1335 c.c. è la risultante di una equivalenza giuridica tra conoscenza e conoscibilità fissata in relazione alla regolare ricezione dell’atto al domicilio del destinatario (equivalenza che in quanto tale non può essere messa in discussione) e di una presunzione iuris tantum suscettibile di prova contraria”. Tale presunzione “può essere vinta dimostrando che, per fatti oggettivi ed incolpevoli, nonostante che l’atto sia pervenuto nel luogo di destinazione, lo stesso non sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, come si desume dallo stesso tenore letterale dell’art. 1335 c.c., che, nell’indicare quale debba essere la prova contraria che il destinatario è tenuto a dare, fa riferimento alla “impossibilità di aver notizia” e non alla conoscenza effettiva dell’atto né, tanto meno, alla sua comprensione.
In linea con le SU della Cassazione, dunque, “la prova contraria alla presunzione, che il destinatario deve offrire per vincere la stessa, si deve muovere anch’essa su un piano oggettivo e riguardare circostanze che attengano, non alle condizioni soggettive del ricevente, bensì a fattori esterni ed oggettivi (di cui il lavoratore ricorrente non ha dato prova n.d.r.) che, in quanto attinenti al collegamento del soggetto con il luogo di consegna, siano idonei ad escludere la conoscenza nei termini intesi dal legislatore, ossia, sostanzialmente, la conoscibilità dell’atto.”
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 15 giugno 2025, n. 15987
Svolgimento del processo
– Con sentenza del 9 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Bologna e dichiarava inammissibile, per intervenuta decadenza dall’impugnazione del licenziamento, il ricorso proposto da A.A. nei confronti del Comune di Bologna, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato allo A.A. ai sensi dell’art. 36 del CCNL per il comparto Funzioni locali e del D.P.R. n. 171/2011 per inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro.
– La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto di dover confermare l’inammissibilità del ricorso sancita dal primo giudice per essere lo A.A. decaduto per decorso del termine dall’impugnazione del licenziamento, stante la presunzione di conoscibilità dell’atto recettizio operante nel momento in cui questo perviene all’indirizzo del destinatario, sicché il non avere avuto dalla madre convivente, che aveva ricevuto la lettera di licenziamento, la comunicazione del recapito della stessa non era idoneo ad integrare quell’evento eccezionale ed estraneo alla volontà dell’interessato idoneo a consentire, se provato, il superamento della presunzione. Ad avviso della Corte territoriale quanto dallo stesso A.A. riferito circa l’intento che aveva mosso la madre di proteggerlo da una comunicazione destabilizzante costituiva, unitamente alla pretesa volontà di riprendere il lavoro, un elemento elettivo rientrante nella sfera di controllo dello A.A. Escludeva, inoltre, il giudice d’appello l’incidenza nell’evenienza del precario stato psicofisico del medesimo.
– Per la cassazione di tale decisione ricorre lo A.A., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Bologna.
– Entrambe le parti hanno poi depositato memoria.
Motivi della decisione
– Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1335 c.c. in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente interpretato la norma invocata, escludendo che possano avere rilievo ai fini della mancata conoscenza dell’atto recettizio, riverberando a carico del datore di lavoro, eventi avvenuti nella sfera del lavoratore così denegando al ricorrente quella prova contraria che pur la norma ammette e che, nella specie, doveva ritenersi imposta dalla peculiarità del contegno del familiare che aveva ricevuto l’atto, contegno contrario a quello, attuativo dei doveri di solidarietà e prossimità all’interessato su cui l’art. 139 c.p.c. e 7 L. n. 890/1982 fondano l’ammissibilità della consegna dell’atto al familiare per conto dell’interessato e ciò a motivo del precario stato psicofisico del ricorrente illegittimamente disconosciuto dalla Corte territoriale.
– Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. n. 604/1966 in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere considerato erroneamente idoneo ad integrare gli estremi della comunicazione di recesso corredata dai relativi motivi da fare oggetto di tempestiva impugnazione ai fini dell’ammissibilità della relativa azione l’atto ricevuto che né prospettava quei motivi, resi noti solo nel corso della successiva procedura di mediazione né dava conto di possibili accomodamenti ragionevoli cui il datore è tenuto al fine di consentire al soggetto fragile la conservazione del posto.
– Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del CCNL per il comparto delle Funzioni locali e del D.P.R. n. 171/2011, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente interpretato le norme invocate come tali da legittimare il recesso dell’Ente datore, quando, viceversa, sono formulate in modo da consentire al soggetto datore di valutare soluzioni alternative oggi imposte nei confronti del lavoratore fragile.
– Il primo motivo si rivela infondato alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 23874/2024) per cui la conoscenza legale di cui all’art. 1335 c.c. è la risultante di una equivalenza giuridica tra conoscenza e conoscibilità fissata in relazione alla regolare ricezione dell’atto al domicilio del destinatario (equivalenza che in quanto tale non può essere messa in discussione) e di una presunzione iuris tantum suscettibile di prova contraria (qui, però, non valutabile non avendo il ricorrente riportato le istanze istruttorie formulate con conseguente inammissibilità della censura), presunzione che può essere vinta dimostrando che, per fatti oggettivi ed incolpevoli, nonostante che l’atto sia pervenuto nel luogo di destinazione, lo stesso non sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, come si desume dallo stesso tenore letterale dell’art. 1335 c.c., che, nell’indicare quale debba essere la prova contraria che il destinatario è tenuto a dare, fa riferimento alla “impossibilità di aver notizia” e non alla conoscenza effettiva dell’atto né, tanto meno, alla sua comprensione.
– Le Sezioni Unite hanno, dunque, dato continuità all’orientamento secondo cui “cui la prova contraria alla presunzione, che il destinatario deve offrire per vincere la stessa, si deve muovere anch’essa su un piano oggettivo e riguardare circostanze che attengano, non alle condizioni soggettive del ricevente, bensì a fattori esterni ed oggettivi che, in quanto attinenti al collegamento del soggetto con il luogo di consegna, siano idonei ad escludere la conoscenza nei termini intesi dal legislatore, ossia, sostanzialmente, la conoscibilità dell’atto.”.
– Di contro inammissibili risultano il secondo ed il terzo motivo, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risolvendosi le censure mosse dal ricorrente nella mera confutazione dell’apprezzamento operato dalla Corte territoriale circa l’idoneità della missiva dell’Ente datore pervenuta al domicilio del ricorrente a porsi, contrariamente a quanto prospettato da questi, come lettera di licenziamento corredata dei motivi e, pertanto, eventuale oggetto dell’impugnazione ex art. 6, L. n. 604/1966, lettera il cui contenuto, peraltro non è qui sindacabile, per non averla il ricorrente trascritta.
– Per il resto le censure, nella parte in cui ripropongono gli argomenti inerenti all’asserita illegittimità del licenziamento, sono inammissibili in quanto su quelle questioni la Corte non ha pronunciato, ritenendo assorbente il mancato rispetto del termine di decadenza.
– Il ricorso va, dunque, rigettato.
– Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

