L’incompatibilità di una nuova attività soggetta al regime del margine con il regime forfettario si realizza solo se il regime speciale IVA sia stato concretamente utilizzato in passato.

Nota a AdE  Risp. 7 luglio 2025, n. 181

Francesco Palladino

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta in oggetto, si è occupata della causa ostativa al regime forfetario di cui alla lett. a) del co. 57, dell’art. 1, della L. n. 190/2014.

In termini generali, si ricorda che il regime forfetario si connota per essere un regime fiscale particolarmente vantaggioso e semplificato a favore delle persone fisiche il cui il beneficio principale consiste in una tassazione particolarmente contenuta (il 15% di norma, ovvero il 5% in taluni casi specifici). Esso viene riconosciuto ai soggetti che rispondono a specifici requisiti, tra i quali il rispetto di una soglia massima di ricavi conseguiti o compensi percepiti nel periodo di imposta precedente, nonché il rispetto di altrettanto specifiche condizioni di accesso/permanenza al regime, oggetto di revisione nel corso degli anni.

Tra queste opera la sopracitata lett. a), secondo cui non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini della determinazione dell’IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito.

Il dubbio alla base della Risposta n. 181/2025 riguardava la possibilità per un contribuente di applicare il regime forfetario in presenza delle seguenti circostanze:

  • l’aver svolto fino al 31 dicembre 2024 un’attività di commercio fisso e ambulante di piccoli elettrodomestici, utensili e articoli per la casa (inclusiva anche di servizi di riparazione) assoggettata, ai fini fiscali, al regime fiscale di vantaggio (ex 27, D.L. n. 98/2011) che prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 5% per i primi 5 anni di attività;
  • il voler svolgere dal 1° gennaio 2025, per sopraggiunti limiti d’età (oltre 35 anni) – che non consentono l’applicazione del regime di vantaggio ex 27, D.L. n. 98/2011 – la medesima attività di cui sopra adottando il regime forfetario;
  • l’aver iniziato, nel corso del 2025, una nuova attività di vendita di elettrodomestici usati dal valore inferiore a 516,46 euro soggetta, ex lege, al regime speciale IVA del margine (art. 36, co. 6, D.L. n. 41/1995).

In sintesi, il contribuente chiedeva di sapere se fosse possibile applicare il regime forfettario, a partire dal 2025, anche in relazione alla nuova attività di vendita di elettrodomestici usati che, per legge, prevede l’utilizzo di un regime IVA speciale mai adottato in precedenza.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, in base alle circostanze descritte nell’interpello, non venisse integrata la causa ostativa di cui alla lett. a) in quanto nei periodi d’imposta precedenti rispetto all’annualità 2025, il contribuente non aveva applicato il regime IVA del margine, sicché il soggetto istante poteva legittimamente adottare il regime forfetario a decorrere dal 2025 anche in relazione alla vendita di elettrodomestici usati.

Regime forfettario e regime IVA del margine
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