La facoltà di optare per la liquidazione della pensione esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo deve essere esercitata, a pena di invalidità, mediante comunicazione scritta indirizzata dal dipendente all’ente previdenziale e non può essere sostituita dalla comunicazione Uniemens del datore di lavoro.

Nota a Cass. 30 giugno 2025, n. 17703

Sonia Gioia

La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, co. 23, L. 8 agosto 1995, n. 335 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”), “va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall’interessato all’Ente previdenziale” e non può essere surrogata dalla comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione 30 giugno 2025, n. 17703 (conforme ad App. Milano n. 515/2023), in relazione ad una fattispecie concernente la validità, ai fini dell’applicazione del massimale contributivo, di un’opzione al sistema contributivo comunicata all’INPS mediante le denunce mensili Uniemens.

All’esito del giudizio di merito, la Corte d’Appello, in conformità con il giudice di prime cure, aveva rigettato il ricorso della società datrice avverso l’avviso dell’ente previdenziale per il recupero dei contributi da eccedenza del massimale, ai sensi dell’art. 2, co. 18, L. n. 335 cit., sul presupposto che il dipendente, per il quale era stato rilevato il minor versamento, non aveva formulato direttamente all’INPS l’opzione al sistema contributivo che, in quanto inerente il rapporto giuridico tra il prestatore e l’Istituto, doveva, invece, essere “espressamente” comunicata dal primo al secondo e “non poteva essere surrogata dalla comunicazione Uniemens del datore di lavoro”.

Com’è noto, l’art. 1, L. n. 335 cit., allo scopo di garantire la tutela prevista dall’art. 38 Cost., ha riformato il sistema previdenziale, “definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione”.

Il sistema di calcolo contributivo si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e a coloro che, in base ad istituti attualmente vigenti, conseguono la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo, mentre, per i prestatori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995,  il trattamento di quiescenza è calcolato con il sistema retributivo e misto (una quota con il metodo retributivo e una quota con quello contributivo), con la precisazione che, dal 1° gennaio 2012, a tutti i lavoratori viene applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012.

L’art. 1, co. 23, L. n. 335 cit. riconosce “la facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo” ai lavoratori, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (c.d. AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, la cui pensione sia liquidata con il sistema retributivo – interamente (vale a dire, i dipendenti che al 31 dicembre 1995 abbiano un’anzianità contributiva di almeno 18 anni) o pro quota (cioè, i prestatori con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995), a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo (art. 1, co. 12 e 13, L. n. 335 cit. e art. 2, co. 1, D.L. 28 settembre 2001, n. 355, convertito con mod. dalla L. 27 novembre 2001, n. 417).

Per quanto concerne l’obbligo di contribuzione gravante sul datore di lavoro, l’art. 2, co. 18, L. n. 335 cit. prevede l’applicazione, ai lavoratori che abbiano optato per il regime contributivo, di un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, con effetto sui periodi successivi all’esercizio dell’opzione, che costituisce il limite di valore annualmente rivalutato oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali e fa sì che la remunerazione eccedente detto valore sia base imponibile unicamente per le contribuzioni minori (per l’anno 2025, il massimale è pari ad Euro 120.607,00) (v. Circ. INPS 30 gennaio 2025, n. 26; MSG. INPS 31 dicembre 2020, n. 5062; Circ. INPS 11 ottobre 2001, n. 181).

L’opzione al contributivo costituisce un negozio giuridico unilaterale, avente natura “necessariamente” recettizia, che integra un diritto potestativo del lavoratore idoneo a determinare la scelta di calcolo del futuro trattamento pensionistico, e al cui “valido” esercizio la legge ricollega effetti sul rapporto previdenziale, intercorrente tra il dipendente e l’INPS, e, conseguentemente, su quello contributivo, tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale, per la corrispondente determinazione del massimale.

“La portata della scelta, i riflessi anche di natura pubblicistica e le connesse esigenze di certezza” impongono, in deroga al generale principio di libertà delle forme degli atti, di ritenere che la manifestazione di volontà debba essere espressa dal lavoratore mediante forma scritta indirizzata all’INPS.

Tali formalità, che appaiono proporzionate alla rilevanza dell’atto e funzionali al suo perfezionamento, non possono essere surrogate dalla comunicazione mensile datoriale dei flussi Uniemens, in quanto quest’ultima, pur contenendo dati relativi alla posizione contributiva dell’assicurato, non integra una valida manifestazione di volontà del dipendente, nella cui sfera giuridica andranno a ricadere gli effetti dell’opzione, ai sensi dell’art. 1334 c.c.

Sicché, la mancanza di una dichiarazione scritta del lavoratore indirizzata all’Istituto comporta l’inefficacia dell’opzione e l’inapplicabilità del massimale contributivo previsto per coloro che esercitano validamente tale facoltà, con la conseguente legittimità delle richieste di recupero contributivo formulate dall’INPS nei confronti del datore di lavoro per le eccedenze rispetto al massimale ordinario.

In attuazione di tali principi, la Cassazione ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto non validamente esercitata l’opzione al sistema contributivo in quanto comunicata all’INPS soltanto mediante denuncia Uniemens.

Sentenza

CORTE D CASSAZIONE 30 GIUGNO 2025, n. 17703

Fatti di causa

1.La Corte di appello di Milano, con la sentenza nr. 515 del 2023, decidendo sull’impugnazione proposta dall’odierna ricorrente, ha confermato la pronuncia del Tribunale che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso dell’Inps per il “recupero dei contributi da eccedenza del massimale ex art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995” sul rilievo che, in relazione agli anni in contestazione, il dipendente della TRADITION ITALIA Srl, per il quale era stato rilevato il minore versamento, non aveva formulato direttamente all’INPS l’opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge nr. 335 del 2023 che, invece, inerente al rapporto previdenziale tra lavoratore e Ente previdenziale, doveva essere espressamente effettuata dal primo al secondo e non poteva essere surrogata dalla comunicazione Uniemens del datore di lavoro. In difetto di un valido esercizio del diritto di opzione, non era applicabile il massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge nr. 335 del 1995.

2. Per la cassazione della decisione, ha proposto ricorso la TRADITION ITALIA Srl, con tre motivi, successivamente illustrati con memoria. Ha resistito, con controricorso, l’INPS. Il PG ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

3. Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc. civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995, per avere la sentenza impugnata ritenuto che il diritto del lavoratore sia condizionato da un adempimento formale di validità. Si assume l’insussistenza di previsione e di adempimenti specifici per la scelta. Si assume, altresì, la violazione dell’art. 23 Cost.

4. Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc. civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 9, della legge nr. 269 del 2003, conv. in legge nr. 326 del 2003, alla luce dell’interpretazione dell’art. 1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995 nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2115 cod. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto le denunce obbligatorie del datore di lavoro, intermediario ex lege, ininfluente adempimento ai fini dell’efficace notizia dell’opzione del lavoratore e della correttezza contributiva. Si ritiene che la condotta dell’Inps sia contraria a buona fede e contra factum proprium.

5. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc. civ.- è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325e 1350 cod. civ.con violazione del principio di libertà delle forme degli atti e degli artt. 1367,1419,1420 e 1446 cod. civ., con violazione del principio di conservazione degli atti, per avere la sentenza interpretato ultra legem la disciplina dell’art. 1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995 nel senso dell’esigenza di adempimenti formali, quali condizioni di validità del diritto di opzione. Irragionevolezza dell’applicazione formale della legge e violazione dell’art.3 Cost. Inoffensività e non lesività delle condotte poste in essere dal lavoratore e dal datore di lavoro.

6. I motivi, tra loro connessi, si prestano ad una trattazione congiunta.

Nel complesso, essi pongono la questione delle modalità di esercizio del diritto di opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995, in ragione delle ricadute che, per effetto dello stesso, vengono a determinarsi nel rapporto contributivo tra le parti in causa.

7. È noto che la legge n. 335 del 1995, art. 1, nell’introdurre dal 1 gennaio 1996 il nuovo sistema di calcolo contributivo della pensione, ha preso in esame, ai commi 12 e 13, la posizione dei lavoratori che già avevano una anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

In particolare, il comma 12 disciplina la posizione dei lavoratori (iscritti nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa) che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni: per detti lavoratori il calcolo del trattamento pensionistico avviene secondo il principio del pro rata, con la distinzione di due quote, in modo che le anzianità contributive maturate al 31.12.1995 restino liquidate con il sistema retributivo.

Il successivo comma 13 considera, invece, i lavoratori con anzianità contributiva alla data del 31.12.1995 di almeno 18 anni e dispone che la pensione resti in tal caso liquidata interamente con il sistema retributivo.

Il comma 23 del medesimo articolo 1, qui rilevante, al secondo periodo, ha introdotto la facoltà dei lavoratori di cui ai precedenti commi 12 e 13 -e cioè i lavoratori la cui pensione sia liquidata con il sistema retributivo, pro rata (comma 12) o interamente (comma 13)- di optare per la liquidazione della intera pensione con il sistema contributivo “a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo”.

L’ articolo 2, comma 1, del D.L. 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, ha in seguito interpretato autenticamente il predetto periodo, stabilendo che esso: “si interpreta nel senso che l’opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo”.

L’opzione, poi, quanto alle ricadute sul piano dell’obbligo contributivo gravante sul datore di lavoro, è disciplinata dall’art. 2, comma 18, della legge nr. 335 che, nella parte di interesse, stabilisce quanto segue: “(…) per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell’art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile (…), con effetto sui periodi contributivi (…) successivi alla data di esercizio dell’opzione”.

8. Pacifico che il lavoratore (in relazione alla cui posizione è insorta controversia) avesse, in astratto, i requisiti utili per formulare la scelta del sistema di calcolo interamente contributivo, ai fini della liquidazione del futuro trattamento pensionistico, l’unica questione devoluta al Collegio riguarda la validità dell’opzione, come in concreto esercitata, con dichiarazione di volontà indirizzata al datore di lavoro e, da quest’ultimo, inoltrata all’INPS, mediante comunicazione Uniemens.

L’assunto della società ricorrente, che ne propugna la validità, non è condivisibile.

È vero che le norme richiamate, nel disciplinare l’istituto, fanno riferimento unicamente ad un’opzione da parte del

lavoratore, senza ulteriori indicazioni circa le modalità attraverso le quali la stessa debba essere formulata.

E tuttavia, forma e modi dell’opzione sono connaturali alla natura e agli effetti propri dell’atto in questione.

L’opzione di cui all’art. 1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995 è un negozio unilaterale, necessariamente recettizio, idoneo a determinare la scelta del sistema di calcolo del futuro trattamento pensionistico. Con l’opzione, l’interessato manifesta la volontà di preferire, quale criterio per la liquidazione della pensione, le regole del sistema contributivo. Essa, dunque, integra un diritto potestativo del lavoratore, al cui valido esercizio la legge ricollega effetti sul rapporto previdenziale, tra lavoratore assicurato ed ente assicurativo, e, in via conseguenziale, su quello contributivo, tra datore di lavoro ed ente assicuratore, per la corrispondente previsione di un massimale.

La portata della scelta, i riflessi, anche di natura pubblicistica, e le connesse esigenze di certezza impongono allora di ritenere che la manifestazione di volontà sia espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all’Ente previdenziale, nella cui sfera giuridica, secondo le regole di cui all’art. 1334 c.c., è destinata a produrre i suoi effetti.

Si tratta di oneri proporzionati alla rilevanza dell’atto, funzionali allo stesso e compatibili – quanto alla necessità di forma scritta – con una deroga al generale principio di libertà delle forme degli atti.

Ne consegue, pertanto, che le indicate modalità di forma non sono surrogabili dalla comunicazione mensile datoriale dei flussi cd. Uniemens, dovendosi al contempo precisare che ogni diversa questione -concernente, per esempio, la sussistenza di un potere rappresentativo conferito dall’interessato al datore di lavoro- resta del tutto estranea dalla presente fattispecie.

9. Il ricorso va, quindi, respinto in applicazione del seguente principio di diritto:

“La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art 1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall’interessato all’Ente previdenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà”.

10. La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, mentre, tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

L’opzione al contributivo va comunicata direttamente all’INPS dal lavoratore
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