La reperibilità con pernottamento in azienda costituisce “orario di lavoro” da retribuire adeguatamente sulla base dei criteri di proporzionalità e sufficienza di cui all’art. 36 Cost.
Nota a Cass. (ord.) 25 agosto 2025, n. 23845
Fabio Iacobone
In base alla normativa dell’U.E., come interpretata dalla Corte di giustizia “le nozioni di “orario di lavoro” e di “riposo” si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost.”
Lo afferma la Corte di Cassazione (25 agosto 2025, n. 23845 (conf. Cass. nn. 10648, 10651, 10653/2025), la quale ha accolto i ricorsi dei lavoratori cassando con rinvio la sentenza impugnata, secondo cui i turni di reperibilità notturna, con obbligo di presenza sul posto di lavoro, non dessero diritto al compenso per il lavoro straordinario notturno ma all’indennità fissa mensile di reperibilità notturna, esclusa dal computo dell’orario di lavoro, prevista dall’art. 57 c.c.n.l. cooperative sociali del 2010, senza verificare però se la sua misura fosse conforme ai parametri costituzionali
I giudici hanno osservato che:
– secondo la normativa UE (Direttiva 2003/88/CE) e la giurisprudenza della Corte di giustizia, il tempo di reperibilità con obbligo di presenza fisica presso il luogo di lavoro va considerato a tutti gli effetti orario di lavoro e di conseguenza deve essere retribuito, anche se non implichi un’attività lavorativa effettiva;
– il trattamento economico per i periodi di reperibilità deve rispettare i principi di proporzionalità e sufficienza sanciti dall’art. 36 Cost., con possibile non applicazione della diversa disciplina nazionale di legge o collettiva. Da ciò non deriva automaticamente il diritto alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario, nel senso che la normativa e la giurisprudenza UE non implicano che il turno di reperibilità notturno debba essere retribuito come lavoro straordinario notturno; ma nemmeno giustificano la sua mancata considerazione ai fini retributivi, o quantomeno adeguatamente indennitari.
Quanto ai suddetti criteri costituzionali la Cassazione specifica che “il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost.” (Cass. n. 27711, n. 27713, n. 27769/2023; cfr. anche Cass. n. 28320, n. 28321, n. 28323/2023).
Non vi è quindi automatismo tra la reperibilità con pernottamento in azienda e lo straordinario notturno, ma nemmeno è accoglibile la tesi che sostiene la corresponsione di un’indennità di reperibilità non conforme ai parametri costituzionali di adeguatezza e proporzionalità
Sentenza
CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2025, n. 23845
Lavoro straordinario notturno – Reperibilità notturna – Indennità di lavoro notturno – Verbale unico di accertamento – Orario di lavoro – Accoglimento
Fatti di causa
1.Con la sentenza qui impugnata la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento di rigetto dell’opposizione al verbale unico di accertamento in data 8.4.2015 redatto dall’INPS, e contro il susseguente avviso di addebito per l’importo di € 75.405,49 a titolo di recuperi contributivi e sanzioni, proposto dalla soc. coop. sociale C.A.O. a seguito di doppio verbale ispettivo nelle date 7.12.2011 e 15.1.2013 con riferimento a violazioni, per quanto ancora rileva, in materia di mancata erogazione di indennità di lavoro notturno ex art. 54 CCNL per i lavoratori impegnati in turni e mancata retribuzione dello straordinario notturno.
2. In contraddittorio con l’INPS, la Corte disattendeva la prospettazione della cooperativa, secondo la quale ai lavoratori non spettava indennità di lavoro notturno (ex art. 54 CCNL) perché sostituita da indennità (ex art. 56) per i lavoratori turnisti e che il maggiore orario straordinario fosse stato recuperato nelle forme della flessibilità contrattuale mediante la concessione di riposi compensativi a norma dell’art. 52 CCNL per difetto di prova sul punto.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo ha proposto ricorso la cooperativa, sulla base di due motivi; l’INPS ha resistito con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione degli artt. 51, 52, 53, 57 CCNL Cooperative settore socio-sanitario-assistenziale-educativo triennio 2010/2012, 58 CCNL in combinato disposto con gli artt. 3, comma 2, 4, comma 3, 5, 6, 11 ss. d.lgs. n. 66/2003 ed errata valutazione della prova.
Lamenta, in sintesi, che il giudice di merito ha violato la disciplina dell’orario di lavoro (nella specie dettata dagli artt. 51 ss. CCNL Cooperative sociali applicato al rapporto), non considerando che il periodo di riferimento per il calcolo della durata massima dell’orario di lavoro è di 8 mesi e che il mero pernottamento nella struttura è reperibilità notturna; e che ha travisato gli esiti dei verbali ispettivi, ritenendo provato, sulla mera dichiarazione dei medesimi lavoratori, il lavoro straordinario notturno, senza dimostrazione che nell’orario notturno fosse stato svolto lavoro effettivo.
2. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
3. Questa Corte ha osservato, in controversie coinvolgenti la medesima cooperativa e i lavoratori interessati (Cass. nn. 10648, 10651, 10653/2025), sottostanti i verbali ispettivi e di accertamento per cui è causa, che la reperibilità con pernottamento in azienda costituisce “orario di lavoro” da retribuire adeguatamente.
4. Precisamente, in base alla normativa dell’U.E., come interpretata dalla Corte di giustizia ed attuata nell’ordinamento italiano, le nozioni di “orario di lavoro” e di “riposo” si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, secondo cui i turni di reperibilità notturna, con obbligo di presenza sul posto di lavoro, non dessero diritto al compenso per il lavoro straordinario notturno ma all’indennità fissa mensile di reperibilità notturna, esclusa dal computo dell’orario di lavoro, prevista dall’art. 57 c.c.n.l. cooperative sociali del 2010, senza verificare però se la sua misura fosse conforme ai parametri costituzionali).
5. In tali precedenti, sono state cassate le sentenze d’appello che avevano respinto la domanda di pagamento di ore di straordinario notturno svolte in regime di reperibilità con pernottamento in azienda, ritenendo applicabile la norma collettiva che prevedeva al riguardo un’indennità mensile di poche decine di euro. Accogliendo i ricorsi dei lavoratori, questa Corte ha osservato che:
(i) in base alla normativa UE (Direttiva 2003/88/CE) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il tempo di reperibilità con obbligo di presenza fisica presso il luogo di lavoro è da considerare a tutti gli effetti orario di lavoro, pertanto da retribuire, anche se non implichi attività lavorativa effettiva;
(ii) pur non derivandone automaticamente il diritto alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario, il trattamento economico per tali periodi deve rispettare i principi di proporzionalità e sufficienza sanciti dall’art. 36 Cost., con possibile non applicazione della diversa disciplina nazionale di legge o collettiva.
6. Infatti, la ricostruzione in termini di dicotomia tra orario di lavoro e periodo di riposo, in base alla normativa dell’Unione europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia e come attuata nella normativa italiana, non determina di per sé che il turno di reperibilità notturno debba essere retribuito come lavoro straordinario notturno; ma nemmeno giustifica la sua mancata considerazione ai fini retributivi, o quantomeno adeguatamente indennitari.
7. In proposito, questa Corte ha di recente chiarito che, nell’attuazione dell’art. 36 Cost., il giudice deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, in via preliminare alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’art. 36 Cost. (Cass. n. 27711, n. 27713, n. 27769/2023; cfr. anche Cass. n. 28320, n. 28321, n. 28323/2023).
8. In continuità con i principi espressi nelle suddette pronunce, deve quindi rilevarsi che non è condivisibile la prospettazione dell’INPS, accolta nella sentenza gravata, in ordine all’automatismo tra la reperibilità con pernottamento in azienda e lo straordinario notturno.
Neppure, d’altra parte, è accoglibile la prospettazione di parte ricorrente in ordine all’applicazione di norma collettiva che prevede per tale attività, a tutti gli effetti lavorativa perché contrapposta al periodo di riposo, stante la messa a disposizione del tempo e della presenza fisica dei lavoratori presso la sede aziendale, seppure in termini di reperibilità, la corresponsione di indennità non conforme ai parametri costituzionali di adeguatezza e proporzionalità.
9. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione a tale motivo, per il riesame della pretesa contributiva alla luce dei principi sopra richiamati, tenendo conto, anche ai fini dell’eventuale disapplicazione, dell’entità del compenso prevista su base giornaliera o mensile dal CCNL per i servizi di reperibilità notturna prestati presso la struttura costituente luogo di lavoro, entità che, in ogni caso, deve essere conforme al principio di retribuzione proporzionata e dignitosa, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa; ed anche con eventuale ricorso ai poteri integrativi di cui all’art.1374 c.c.
10. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n.3, c.p.c.) violazione degli artt. 115, 116, 209 c.p.c., in relazione all’art. 10, comma 5, d. lgs. n. 124/2004, e 2700 c.c.; lamenta che nei verbali IPL, nel verbale unico di accertamento redatto dall’INPS, nel susseguente avviso di addebito non risulta alcun accertamento ai sensi dell’art. 10, comma 5, d. lgs. n. 124/2004.
11. Il motivo è infondato, stante la piena conformità dell’utilizzo in causa degli elementi di prova valutati alla normativa richiamata, che stabilisce che: “I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 23800/2014).
12. Quale giudice del rinvio viene individuata la medesima Corte d’Appello in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.

