Le somme corrisposte a titolo di compensazione per la modifica del sistema previdenziale si qualificano come indennità equipollenti al TFR e sono assoggettate al regime della tassazione separata.
Nota a AdE Risp. 30 luglio 2025, n. 198
Ludovica Scarselli
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n.198/2025, ha affrontato la questione del corretto inquadramento fiscale, ai sensi degli artt.17, co. 1, lett. a), e 19, co. 2-bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di talune somme erogate da un datore di lavoro.
In concreto, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, ha esposto all’Agenzia le seguenti circostanze:
- fino al 31 dicembre 2019, il trattamento previdenziale del personale era accantonato presso l’INPS nelle forme del TFR o TFS.;
- a decorrere dal 1° gennaio 2020, era stato adottato un nuovo Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale che aveva istituito un diverso trattamento di fine rapporto, denominato Indennità di Fine Rapporto (IFR), calcolato con una riduzione del 30% rispetto al precedente parametro;
- al personale in servizio alla data del 7 aprile 2020 era stato riconosciuto il diritto di opzione tra il nuovo regime IFR e il mantenimento del precedente regime del TFR integrato da un fondo di previdenza complementare;
- al fine di neutralizzare gli effetti economici della modifica per il periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, era stato previsto, per il personale che avesse esercitato l’opzione, il diritto a percepire delle “somme compensative”. Tali somme erano calcolate come differenza tra l’importo che sarebbe spettato applicando il vecchio parametro di calcolo e l’importo determinato secondo le nuove regole.
Il contribuente chiedeva se le suddette misure compensative dovessero essere assoggettate a tassazione ordinaria ovvero a tassazione separata ai sensi degli artt. 17 e 19 del TUIR.
In termini generali, si ricorda che l’art. 17, co. 1, lett. a), del TUIR include nella nozione di reddito di lavoro dipendente il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, nonché altre indennità e somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro. L’art. 19 del medesimo Testo Unico disciplina il regime della tassazione separata applicabile a tali categorie di reddito. Questo regime, a differenza di quello ordinario, consente di attenuare la progressività dell’IRPEF distribuendo il carico fiscale in base all’aliquota media degli anni precedenti a quello di percezione della somma da tassare, evitando che il pagamento in un’unica soluzione determini un “balzo in avanti” eccessivo di aliquota.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le misure compensative in esame presentassero i caratteri delle “indennità equipollenti” di cui all’art. 17, co. 1, lett. a), del TUIR. La qualificazione è stata motivata considerando che le somme di cui si discute erano commisurate alla durata del rapporto di lavoro e per il loro ammontare correlate a una modifica strutturale del regime previdenziale, riconducibile, in via mediata, alla cessazione del rapporto stesso. Pertanto, per l’Agenzia le stesse potevano beneficiare del regime della tassazione separata di cui all’art. 19, co. 2-bis, del TUIR.
La posizione espressa dall’Agenzia si pone in linea di continuità logica e giuridica con la Risposta n. 195/2025, sebbene le due fattispecie presentino differenze sostanziali. Nel caso delle indennità soppresse convertite in welfare (Risposta n. 195/2025), il beneficio richiesto aveva natura meramente sostitutiva di retribuzioni correnti. Per questo motivo, l’Agenzia aveva escluso l’applicazione del regime di tassazione separata, ribadendo che tali somme restassero imponibili secondo le regole ordinarie dell’IRPEF. Diversamente, le misure compensative oggetto della Risposta in esame, pur non costituendo un vero e proprio TFR, sono state qualificate come indennità “equipollenti”. Si tratta, infatti, di somme collegate alla durata del rapporto di lavoro e a una modifica strutturale del regime previdenziale, il che giustifica la loro attrazione nel regime speciale della tassazione separata, volto a mitigare l’effetto della progressività dell’imposta. In entrambi i casi, l’Amministrazione finanziaria richiama il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente (art. 51 TUIR), distinguendo tuttavia tra le fattispecie di retribuzione corrente o sostitutiva (come nel caso delle indennità convertite in welfare) che restano integralmente imponibili e quelle di indennità equiparabili al TFR che godono del regime speciale della tassazione separata.

