La trattenuta operata sul dipendente per il costo di optional aggiuntivi non modifica, riducendolo, il valore del fringe benefit assegnato, sicché la tassazione resta dovuta sulla base imponibile determinata nei modi ordinari.
Nota a AdE Risp. 9 settembre 2025, n. 233
Ludovica Scarselli
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 233/2025, è intervenuta su una questione di rilevante impatto nella prassi aziendale, chiarendo la rilevanza fiscale di importi pagati dai dipendenti per optional installati su autoveicoli concessi in uso promiscuo.
In termini generali, si ricorda che l’art. 51, co. 1, del TUIR sancisce il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, in base al quale tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro – ivi compresi i beni e i servizi offerti dal datore (c.d. fringe benefits) – costituiscono reddito imponibile. Ai sensi del co. 3 dello stesso articolo, la determinazione in denaro di tali ultimi beni e servizi avviene in base al loro valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR. Tuttavia, l’art. 51 individua specifiche deroghe a tale principio; in particolare, il co. 4, lett. a), nel definire il regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo, prevede per gli stessi un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione fondato, come noto, sui valori risultanti dalle Tabelle ACI.
La normativa di riferimento prevede che il valore da assoggettare a tassazione sia determinato “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente“. È proprio sull’interpretazione di questa espressione che si concentra la Risposta in esame.
Il dubbio alla base della Risposta n. 233/2025 riguardava, infatti, l’interpretazione da attribuire alla regola per cui la tassazione sia da applicare “al netto” di eventuali trattenute. Come anticipato, nel caso di specie, l’azienda, che concedeva veicoli in uso promiscuo a titolo gratuito, offriva ai dipendenti la possibilità di richiedere optional aggiuntivi, facendone sopportare loro l’ onere, mediante trattenuta sullo stipendio. Si domandava se tale trattenuta potesse ridurre il valore del benefit (determinato con le tabelle ACI) e, dunque, potesse ridurre l’imponibile fiscale e previdenziale del dipendente.
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la causa di esclusione di cui all’art. 51, co. 4, lett. a), TUIR – ovvero la possibilità di dedurre le somme trattenute – non si applichi al caso degli optional.
La ratio della decisione rinvia all’interpretazione già fornita nella circolare n. 326/1997, secondo cui la determinazione del valore imponibile basata sulle tabelle ACI è del tutto forfettaria e prescinde da qualsiasi valutazione dei costi effettivi o della percorrenza reale. Per l’Agenzia tale precisazione ha portata generale e si estende fino a coprire qualunque costo che il dipendente sostenga per il veicolo, sicché, nessun costo altera il valore forfettario del benefit. Ricorda altresì l’Agenzia che la stessa circolare n. 326/1997 già chiariva che beni o servizi aggiuntivi forniti dal datore devono essere separatamente valutati e tassati.
L’Agenzia ha quindi conclusivamente ritenuto che la locuzione “al netto delle somme eventualmente trattenute” deve intendersi riferita esclusivamente ai corrispettivi per il mero godimento del veicolo per scopi personali (calcolati anch’essi su base forfettaria ACI), e non ai pagamenti per beni o servizi aggiuntivi e separati, quali sono appunto gli optional.
Ne consegue che le somme corrisposte per gli optional e trattenute in busta paga non avranno alcuna incidenza sulla quantificazione dell’imponibile del fringe benefit.

