Il costo dell’energia elettrica per la ricarica presso colonnine pubbliche, sostenuto a mezzo di card aziendale, non incide sul valore del fringe benefit in quanto è già ricompreso nel valore forfettario calcolato con le tabelle ACI. I costi di ricarica sostenuti direttamente dal dipendente (a mezzo di trattenuta in busta paga) per l’uso dell’auto oltre i limiti previsti dal datore di lavoro, allo stesso modo, non incidono (riducendolo) sul valore del fringe benefit.

Nota a AdE Risp. 11 settembre 2025, n. 237 

Ludovica Scarselli

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 237/2025, ha chiarito il trattamento fiscale delle spese per la ricarica elettrica dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo.

In termini generali, si ricorda che il valore di un bene concesso in godimento al dipendente (c.d. fringe benefit) costituisce reddito di lavoro dipendente imponibile (ex art. 51, co. 1, TUIR). Per gli autoveicoli in uso promiscuo, tale valore è determinato in via forfettaria e in forma semplificata in quanto è ancorato al costo chilometrico desumibile dalle tabelle pubblicate annualmente dall’Automobile Club d’Italia (ACI). Dal 2025, tale valore è soggetto a variazioni in base all’alimentazione del veicolo.

Il dubbio alla base della Risposta n. 237/2025 originava dal caso di un’azienda che, nel rinnovare la flotta aziendale con veicoli elettrici e ibridi plug-in, chiedeva se la spesa per l’energia elettrica, sostenuta direttamente dall’azienda concedendo ai dipendenti una card aziendale da utilizzare per le ricariche presso colonnine pubbliche, configurasse o meno in capo al dipendente un fringe benefit ulteriore e imponibile, aggiuntivo rispetto a quello già determinato in via forfettaria con le tabelle ACI.

Era altresì previsto che ciascun dipendente fosse tenuto a comunicare alla Società i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private. Superato un dato limite di chilometri per anno effettuati per ragioni private, la Società avrebbe addebitato al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo per l’elettricità relativo all’uso privato della vettura, per la quota eccedente il limite stabilito. Si chiedeva se, in caso di superamento di tali ultimi limiti, gli importi addebitati al dipendente per l’energia elettrica relativa a tale utilizzo eccedente incidessero sull’imponibile forfettario.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che  il costo dell’energia elettrica deve ritenersi già ricompreso nel calcolo forfettario operato dalle tabelle ACI, le quali includono espressamente tra le voci di costo, anche la voce “elettricità” alla stregua dei carburanti tradizionali.

Per l’Agenzia va valorizzata la natura forfettaria e presuntiva della valutazione del valore dell’auto, che prescinde da qualunque valutazione dei costi effettivi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza reale (cfr. C.M. n. 326/97, § 2.3.2.1). Fornire l’energia elettrica tramite card non costituisce, quindi, un bene o servizio aggiuntivo, ma la mera concretizzazione di una voce di costo già contemplata nel valore forfettario complessivo su cui il dipendente è già tassato.

Quanto ai rimborsi per ricariche domestiche, questi non sono ritenuti riconducibili al meccanismo forfettario ma sono ritenuti configurare un rimborso autonomo e, pertanto, a tutti gli effetti un reddito imponibile in capo al dipendente (cfr. Risposta a interpello n. 421/2023).

Va quindi confermata la regola generale secondo cui le somme corrisposte dal dipendente (in questo caso per l’energia elettrica relativa all’uso privato eccedente il limite) non modificano il valore forfettario del benefit.

In sintesi, è, dunque, possibile attribuire ai propri dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica delle vetture assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, senza che tali ricariche costituiscano un fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato. Inoltre, le somme addebitate al dipendente in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo non diminuiscono il valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI da tassare quale fringe benefit.

Auto in uso promiscuo: come i costi sostenuti per la ricarica delle auto elettriche incidono sul valore del fringe benefit
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