Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se correttamente motivata, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (cfr, ex plurimis, Cass. (ord.) 27 agosto 2025, n. 24012; Cass. n.9808/2011, Cass. n.9256/ 2009 e, con riferimento al rapporto di lavoro dei musicisti, Cass. n.7740/2003 e Cass. n. 8444 del 2020).
F.A.

