I rimborsi che gli enti locali corrispondono ai datori di lavoro per i permessi retribuiti dei dipendenti con cariche pubbliche elettive non costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso e, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.
Nota a AdE Risp. 9 ottobre 2025, n. 261
Ludovica Scarselli
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 261/2025, ha affrontato una questione di comune applicazione per gli enti locali: la qualificazione ai fini IVA dei rimborsi corrisposti ai datori di lavoro per le ore di permesso retribuito dei dipendenti che ricoprono incarichi elettivi, quali sindaci, assessori o consiglieri comunali.
In termini generali, si ricorda che l’art. 80 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che le assenze dal servizio per lo svolgimento del mandato elettivo sono retribuite dal datore di lavoro, il quale può richiedere all’ente locale il rimborso delle somme corrisposte, comprensive di retribuzione e contributi previdenziali, in relazione alle ore o giornate di effettiva assenza.
Il dubbio alla base della Risposta n. 261/2025 nasceva in seguito all’abrogazione, operata dall’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024, del comma 35 dell’art. 8 della L. n. 67/1988, norma che fino a quel momento espressamente escludeva dall’IVA i rimborsi corrisposti per prestiti o distacchi di personale, a condizione che riguardassero soltanto il costo effettivo sostenuto dal datore di lavoro.
In forza dell’evoluzione normativa, il Comune istante chiedeva chiarimenti su due profili:
- se i permessi retribuiti per mandato elettivo dovessero essere considerati equiparabili a prestiti o distacchi di personale;
- se, in caso di risposta affermativa, la nuova disciplina IVA si applicasse anche ai mandati iniziati prima del 1° gennaio 2025.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i rimborsi per lo svolgimento di mandati elettivi non costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso perché manca il nesso sinallagmatico tra la prestazione e il corrispettivo; il Comune eroga effettivamente un rimborso, ma il datore di lavoro non fornisce allo stesso alcun servizio in cambio. Il rimborso ha unicamente una funzione compensativa, funzionale a indennizzare il datore per l’assenza del dipendente che svolge un incarico pubblico (ex artt. 77 e 80 del TUEL). La fattispecie in questione non è considerata neppure assimilabile al distacco di personale (ex art. 30 del D.Lgs. 276/2003), in quanto, nel distacco, il datore di lavoro trae un interesse economico dalla cessione del dipendente, mentre nel caso dei permessi per mandato elettivo un simile interesse manca completamente. In questi casi, il lavoratore si assenta per adempiere a un obbligo di servizio pubblico e il rimborso serve esclusivamente a non gravare sul datore di lavoro.
In conclusione, l’Agenzia stabilisce che i rimborsi di cui all’art. 80 del TUEL non costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso, sicché non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA. L’abrogazione della norma sui distacchi (ex art. 8, co. 35, L. 67/88) è irrilevante per questa fattispecie, che rimane estranea all’ambito IVA per sua natura intrinseca. La conseguenza pratica per gli enti locali è che i rimborsi erogati non richiedono l’emissione di fattura e sono da considerarsi mere movimentazioni di denaro, prive di rilevanza ai fini IVA, indipendentemente dalla data di inizio del mandato elettivo.

