L’Agenzia delle Entrate conferma che la preclusione prevista per i funzionari UE non opera per gli organismi internazionali non espressamente menzionati nel Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione Europea, consentendo così l’accesso al beneficio ai lavoratori della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.
Nota a AdE Risp. 13 ottobre 2025, n. 264
Ludovica Scarselli
Con la Risposta n. 264/2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato le interrelazioni tra il regime impatriati di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, con la presunzione di residenza fiscale in Italia prevista per i funzionari dell’Unione Europea, per verificare, se tale presunzione possa estendersi anche ai dipendenti di altri organismi finanziari internazionali, come la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS).
La questione era posta da un cittadino italiano iscritto all’AIRE dal 2021, che, dopo aver lavorato per la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e per la BERS, ritornava in Italia domandando se, al suo rientro in Italia nel 2025, potesse accedere al regime degli impatriati.
Il nodo interpretativo riguardava l’art. 13 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e le immunità dell’Unione Europea, che pone una presunzione legale di residenza fiscale in Italia per i funzionari e agenti dell’UE che si trasferiscono in un altro Stato membro per ragioni di servizio. Tale presunzione – come già chiarito dalla Circolare n. 33/E del 2020 – impedisce di considerare tali soggetti fiscalmente non residenti, precludendogli quindi l’applicazione del regime degli impatriati. Come noto, quest’ultimo è il regime che agevola i lavoratori che rientrano in Italia dopo un periodo di residenza all’estero, concedendo loro un’esenzione parziale del 50% sui redditi di lavoro prodotti nel territorio italiano. Per la sua applicazione è richiesto che il lavoratore non sia stato fiscalmente residente in Italia per almeno i tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento.
Ai fini della soluzione del caso prospettato, l’Agenzia ha rilevato che la BERS non è inclusa nell’elenco delle istituzioni e degli organi dell’Unione Europea ai quali si applica il Protocollo n. 7. Questo, infatti, vale solo per la Banca Centrale Europea (art. 21) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) (art. 22), senza alcun riferimento alla BERS, sicché la presunzione di residenza fiscale in Italia non può essere estesa in via analogica ai dipendenti di tale ultimo ente, i quali non rientrano, dunque, nel perimetro soggettivo delle istituzioni europee riconosciute dal Protocollo.
Sulla base di tale analisi, l’Agenzia ha concluso che, per il periodo di lavoro presso la BERS, il contribuente, in quanto iscritto all’AIRE, fosse da considerare non residente, poiché non operava alcuna presunzione legale di residenza in Italia. Di conseguenza, si riconosceva che il contribuente potesse accedere al regime degli impatriati a decorrere dal 2026, a condizione che fossero rispettati gli altri requisiti previsti dalla disciplina (trasferimento della residenza in Italia per almeno quattro anni, attività lavorativa prevalentemente nel territorio dello Stato e possesso di elevata qualificazione o specializzazione) e sempre che non operassero, per la specifica attività, le circostanze che comportano l’allungamento del periodo di residenza all’estero a sei o sette anni.

