La collaborazione continuativa con un precedente datore di lavoro non preclude l’accesso al beneficio per i redditi prodotti con un nuovo soggetto, purché sia rispettato il periodo minimo di residenza all’estero di tre anni.
Nota a AdE Risp. 13 ottobre 2025, n. 263
Ludovica Scarselli
Con la Risposta n. 263/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ammissibilità del regime riservato ai c.d. impatriati in caso di svolgimento contestuale di più attività lavorative al rientro in Italia.
L’Agenzia delle Entrate era interpellata da un cittadino italiano trasferitosi all’estero per lavorare come dipendente, dal 1° gennaio 2023, il quale, però, durante la permanenza all’estero aveva proseguito una collaborazione coordinata e continuativa con un’Università italiana, iniziata prima del trasferimento. Al suo rientro, previsto per il 2026, il contribuente intendeva sia avviare un nuovo rapporto di lavoro dipendente con una società non collegata al precedente datore di lavoro estero, sia proseguire la collaborazione con l’Ateneo italiano.
Il dubbio sorgeva a causa di una specifica disposizione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023. Tale previsione concede un’agevolazione fiscale consistente nella tassazione di solo il 50% dei redditi di lavoro (entro un limite di 600.000 euro), richiedendo, per il suo godimento, che il lavoratore non sia stato fiscalmente residente in Italia per i tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento. Tuttavia, la norma prevede che il periodo minimo di residenza all’estero richiesto si allunghi da tre a sette anni se, al rientro, il lavoratore presta la propria attività per lo stesso soggetto presso il quale era già stato impiegato in Italia prima del trasferimento all’estero.
Era proprio tale ultima previsione che poneva un dubbio al contribuente. Questi si chiedeva se la collaborazione con l’Università, essendo continuata anche dopo il rientro, rappresentasse un’attività svolta per lo stesso datore di lavoro per cui lavorava già in Italia prima dell’espatrio. Ci si domandava, dunque, se, per effetto di quella specifica attività, il periodo minimo di permanenza all’estero per godere del regime degli impatriati non dovesse essere di tre anni, bensì di sette anni. Ci si chiedeva altresì se questa circostanza precludesse del tutto l’accesso al regime, anche per la nuova attività con il nuovo datore.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il periodo minimo di residenza all’estero, ai fini dell’applicazione del regime di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, deve essere valutato con riferimento a ciascuna specifica attività lavorativa. Pertanto, è stato riconosciuto che il contribuente in questione:
- potesse fruire del regime agevolativo in discussione relativamente al reddito derivante dalla nuova attività dipendente. Per questa, infatti, essendo il datore di lavoro un soggetto diverso e non collegato a quello per cui lavorava all’estero, era sufficiente un periodo di residenza all’estero di soli tre anni, requisito soddisfatto nel caso di specie;
- non potesse fruire del regime agevolativo per il reddito derivante dalla collaborazione con l’Università dal momento che quest’attività, essendo svolta per lo stesso datore di lavoro per cui il contribuente lavorava già prima dell’espatrio, richiedeva un periodo di residenza all’estero di sette anni, requisito non soddisfatto nel caso di specie.
La coesistenza di due attività non è considerata rappresentare, di per sé, una causa ostativa all’accesso al regime. In simili casi, l’agevolazione viene semplicemente “frazionata” per applicarsi solo alla fonte reddituale che, singolarmente considerata, soddisfa tutti i requisiti di legge.
L’interpretazione proposta dall’Agenzia introduce un criterio di valutazione “a compartimenti stagni” che offre maggiore flessibilità in quanto consente che il mantenimento di collaborazioni o incarichi con datori preesistenti non comporti la perdita automatica del beneficio per le nuove attività, ma richiede anche molta attenzione poiché impone di analizzare tutti i rapporti attivi e pregressi per individuare quelli che potranno effettivamente beneficiare del regime.

