L’assegnazione permanente o semipermanente a mansioni superiori del lavoratore con inquadramento inferiore è suscettibile di aggirare il dato normativo e di risolversi in un abuso dell’utilizzo del sostituto.

Nota a Cass. 28 novembre 2025, n. 31120

Marco Mocella

In relazione al caso di una lavoratrice che aveva svolto mansioni superiori per circa quattro anni in sostituzione di un capo ufficio collocato in aspettativa, senza che fosse mai stato adottato un provvedimento formale di sostituzione e senza che il sostituito fosse mai rientrato in servizio, il Tribunale ha riconosciuto il diritto all’inquadramento superiore limitatamente al periodo dalla scadenza del terzo mese di aspettativa. La Corte d’Appello ha respinto l’appello della lavoratrice ritenendo applicabile l’eccezione della sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto, che esclude la definitività dell’inquadramento superiore.

Secondo la Corte di Cassazione (28 novembre 2025, n. 31120), la Corte di Appello di Caltanisetta (n. 34/2022) ha omesso di considerare “l’assenza di abuso datoriale nell’utilizzo di lavoratore con qualifica inferiore per superiori mansioni, per un periodo di tempo del tutto anomalo e sproporzionato rispetto all’usuale periodo trimestrale”. Sicché, in relazione a tale omesso accertamento, considerato una violazione del dato normativo, la sentenza impugnata è stata cassata, “con rinvio per procedere ad esso, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, in primo luogo il lungo periodo di assegnazione ai fini della definitività dell’inquadramento superiore corrispondente alle mansioni effettivamente svolte”.

I giudici hanno precisato il significato della disciplina di legge relativa all’ adibizione del lavoratore a mansioni superiori chiarendo alcuni rilevanti principi:

  • la regola generale stabilita dalla norma codicistica e da quella contrattuale collettiva è quella della definitività dell’inquadramento corrispondente alle mansioni superiori svolte in concreto, correlata ad un periodo di assegnazione di norma non superiore a tre mesi (come noto, con la riforma dell’art. 2103 c.c. da parte del D.Lgs. n. 81/2015 l’assegnazione a mansioni superiori è stata modificata, con un periodo di maturazione più lungo di sei mesi e la possibilità per il lavoratore di rifiutare la promozione definitiva);

  • la non definitività dell’assegnazione a mansioni superiori con relativo inquadramento, in caso di sostituzione di dipendente con diritto alla conservazione del posto, costituisce pertanto un’eccezione alla suddetta regola;

  • tale “non definitività” dell’inquadramento superiore “richiede un sicuro accertamento della sostituzione, nel senso dell’effettivo rapporto tra assegnazione a mansioni superiori e sostituzione, tanto più in un’ipotesi, quale quella in esame, di così lunga durata (quadriennale), decisamente lontana dal dato normativo”;

  • la sicurezza dell’accertamento può desumersi, ad esempio, da un provvedimento formale (nel caso di specie del tutto mancante) o dalle circostanze del caso concreto, “in modo che risulti dimostrato l’effettivo collegamento tra assegnazione e assenza, piuttosto che l’utilizzo permanente o semipermanente del lavoratore con inquadramento inferiore, che finisce per aggirare il dato normativo e risolversi in un abuso dell’utilizzo del dipendente dichiarato sostituto, non essendo mai rientrato in servizio il dipendente sostituito”;

  • secondo la consolidata giurisprudenza, nell’ipotesi di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, per escludere il diritto del lavoratore alla definitiva adibizione alle mansioni superiori: a) non è necessario comunicare all’interessato tale sostituzione “prima, o in concomitanza, dell’attribuzione delle mansioni superiori”. Ciò, anche se la contrattazione collettiva può prevedere tale rigoroso regime al fine di tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro (v. Cass. n. 12793/2003); b) e non è neppure necessario che il datore di lavoro comunichi al dipendente (in occasione della suddetta assegnazione) il nominativo del sostituito e i motivi della sostituzione, fermo restando che anche in questo caso la contrattazione collettiva può prevedere un regime più rigoroso allo scopo di proteggere più efficacemente la professionalità del lavoratore nei confronti di possibili abusi del datore di lavoro ( v. Cass. n. 7126/2007; v. anche Cass. n. 24348/2006).

Sentenza

CORTE DI CASSAZIONE 28 novembre 2025, n. 31120

Svolgimento del processo

1.Il Tribunale di Enna, pronunciandosi sul ricorso proposto da A.A. contro ENNAEUNO Spa (successivamente dichiarata fallita, con conseguente interruzione e riassunzione della causa nei confronti del fallimento) dichiarava “il diritto della ricorrente all’inquadramento nel VI livello dell’area tecnico-amministrativa del CCNL Federambiente a decorrere dal terzo mese successivo al collocamento in aspettativa del sig. B.B. e sino al mese di maggio 2012…, con ogni effetto normativo economico e contributivo e per l’effetto” condannava “il Fallimento di ENNAEUNO Spa in persona del dr. C.C. a procedere al corretto inquadramento della stessa e a corrisponderle le differenze retributive dovutele oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo”.

  1. La Corte d’Appello di Caltanissetta respingeva (eccetto che in punto spese) l’appello della lavoratrice.

  2. La Corte territoriale osservava che la censura della “decisione di primo grado nella parte in cui il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori oggetto di rivendicazione è stato limitato temporalmente al periodo intercorrente tra il terzo mese successivo al collocamento in aspettativa del capo ufficio B.B. e il mese di maggio 2012, in violazione della disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. e dall’art. 16, comma 3, del C.C.N.L. Federambiente applicato in azienda, che statuivano il diritto del lavoratore alla definitività dell’assegnazione delle superiori mansioni trascorso il periodo (di tre mesi continuativi) ivi indicato” non era da ritenersi fondata, in quanto in contrasto “con la chiara lettera del complesso normativo citato che, dovendosi nel caso de quo avere riguardo alla formulazione dell’art. 2103 cc ante riforma del 2015, fa salva l’ipotesi in cui lo svolgimento delle superiori mansioni abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, caso ricorrente nella specie, laddove l’assenza del capo dell’ufficio cui era addetta la ricorrente era dovuta a un periodo di aspettativa dallo stesso goduta, fino alla designazione del nuovo capo ufficio”. Respingeva altresì il motivo di gravame relativo alla “regolarizzazione della posizione previdenziale, assistenziale ed assicurativa della ricorrente relativamente all’intero periodo lavorato con contratti a progetto”.

  3. Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso la lavoratrice con tre motivi; non si è costituito il Fallimento; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo parte ricorrente deduce erronea ricognizione della fattispecie concreta, nullità del provvedimento impugnato, motivazione apparente, violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. in relazione al n. 4) dell’art. 360 c.p.c., assumendo che il lavoratore ha diritto al superiore inquadramento anche in assenza di formale attribuzione di mansioni superiori da parte del datore di lavoro.

  1. Con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 16 del CCNL Federambiente in relazione al n. 3) dell’art. 360 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di applicare il disposto del comma 3 della suddetta norma collettiva, che stabilisce che “L’assegnazione nel superiore livello di inquadramento diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi di effettivo servizio”, poiché nel caso in esame la lavoratrice aveva sostituito sine die un dipendente con diritto alla conservazione del posto.

  2. I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati nei termini che seguono.

  3. Da un punto di vista sistematico, la non definitività dell’assegnazione a mansioni superiori con relativo inquadramento, in caso di sostituzione di dipendente con diritto alla conservazione del posto, costituisce un’eccezione alla regola generale stabilita dalla norma codicistica e da quella contrattuale collettiva, che è quella della definitività dell’inquadramento corrispondente alle mansioni superiori svolte in concreto, correlata ad un periodo di assegnazione di norma non superiore a tre mesi (IO dopo la riforma dell’art. 2103 c.c. dal parte del D.Lgs. n. 81/2015 l’assegnazione a mansioni superiori è stata modificata, con un periodo di maturazione più lungo di sei mesi e la possibilità per il lavoratore di rifiutare la promozione definitiva. Secondo la norma, infatti: “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.

  4. Quindi, la non definitività del superiore inquadramento per sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto richiede un sicuro accertamento della sostituzione, nel senso dell’effettivo rapporto tra assegnazione a mansioni superiori e sostituzione, tanto più in un’ipotesi, quale quella in esame, di così lunga durata (quadriennale), decisamente lontana dal dato normativo. Sicurezza dell’accertamento che può desumersi, ad esempio, da un provvedimento formale, nel caso di specie del tutto mancante, o dalle circostanze del caso concreto, in modo che risulti dimostrato l’effettivo collegamento tra assegnazione e assenza, piuttosto che l’utilizzo permanente o semipermanente del lavoratore con inquadramento inferiore, che finisce per aggirare il dato normativo e risolversi in un abuso dell’utilizzo del dipendente dichiarato sostituto, non essendo mai rientrato in servizio il dipendente sostituito.

  5. La necessità di evitare abusi della sostituzione in questo settore è stata evidenziata dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha sottolineato come, affinché rimanga escluso il diritto del lavoratore alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori in caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non è necessario (in mancanza di una prescrizione in tal senso nell’art. 2103 c. c.) che la circostanza di tale sostituzione sia comunicata all’interessato prima, o in concomitanza, dell’attribuzione delle mansioni superiori; tuttavia, la contrattazione collettiva ben può prevedere un tale regime rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro (Cass. n. 12793/2003). Si è anche rilevato che, in materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, l’art. 2103 c.c. non prescrive che, perché sia escluso il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori, il datore di lavoro debba comunicare a quest’ultimo, in occasione dell’assegnazione anzidetta, il nominativo del sostituito e i motivi della sostituzione, fermo restando che la contrattazione collettiva può prevedere un regime più rigoroso per tutelare più efficacemente la professionalità del lavoratore contro possibili abusi del datore di lavoro (Cass. n. 7126/2007; v. anche Cass. n. 24348/2006).

  6. Ora, nel valutare la fattispecie concreta alla luce del combinato disposto dell’art. 2103 c.c. e della pertinente norma contrattuale collettiva, la Corte di merito ha omesso di considerare la circostanza che si configura come una vera e propria condizione negativa, ossia l’assenza di abuso datoriale nell’utilizzo di lavoratore con qualifica inferiore per superiori mansioni, per un periodo di tempo del tutto anomalo e sproporzionato rispetto all’usuale periodo trimestrale.

  7. In relazione a tale omesso accertamento, che si connota come violazione del dato normativo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio per procedere ad esso, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, in primo luogo il lungo periodo di assegnazione ai fini della definitività dell’inquadramento superiore corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

  8. Con il terzo motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per erronea ricognizione della fattispecie concreta, nullità del provvedimento impugnato, motivazione apparente, per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. in relazione al n. 4) dell’art. 360 c.p.c. e per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione al n. 4) dell’art. 360 c.p.c., sostenendo che la Corte distrettuale ha omesso di stabilire l’adeguamento delle posizioni assicurativa e previdenziale in considerazione delle mansioni superiori riconosciute.

  9. Il motivo è inammissibile, perché carente sotto il profilo dell’autosufficienza e perché non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata.

  10. Infatti, parte ricorrente non spiega la correlativa statuizione di primo grado e omette di leggerla in relazione alla sua conferma in secondo grado.

  11. La sentenza d’appello ha rilevato la non facile comprensibilità del secondo motivo d’appello proposto, sulla regolarizzazione della posizione previdenziale, assistenziale ed assicurativa relativamente all’intero periodo lavorato con contratti a progetto, tenuto conto del rigetto della connessa domanda di avere riconosciuta la natura subordinata del rapporto fino al 31.1.2007, prima dell’assunzione a tempo indeterminato.

  12. Tuttavia, rispetto alla domanda originaria di “regolarizzazione della posizione previdenziale, assistenziale ed assicurativa” avanzata con riferimento al chiesto riconoscimento di mansioni superiori relativa al periodo successivo, tenuto conto del fatto che non risulta dagli atti una domanda di condanna al pagamento di contributi omessi e che non è stato chiamato in giudizio l’INPS, la statuizione del Tribunale dichiarativa del “diritto della ricorrente all’inquadramento nel VI livello… con ogni effetto normativo economico e contributivo e per l’effetto condanna il Fallimento di ENNAEUNO Spa.. a procedere al corretto inquadramento della stessa” non è stata riformata e risulta satisfattiva dell’interesse della lavoratrice come azionato nel presente giudizio (per il riferimento espresso all’assetto contributivo), salvi i profili di definitività dell’inquadramento, da rivedere in sede di rinvio alla luce dell’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso per cassazione.

  13. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento per quanto di ragione dei primi due motivi di ricorso, inammissibile il terzo, con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, che procedere al riesame della fattispecie concreta attendendosi al seguente principio di diritto “in materia di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto con altro lavoratore di qualifica inferiore, per escludere il diritto del sostituto alla definitiva assegnazione alle mansioni superiori, ai sensi dell’art. 2103 c.c. e della contrattazione collettiva applicabile la professionalità del lavoratore deve essere tutelata contro possibili abusi del datore di lavoro, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, inclusa la durata della sostituzione”.

  14. Alla Corte di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese.

Adibizione a mansioni superiori e abuso datoriale
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