Il licenziamento intimato senza la preventiva contestazione dell’addebito su cui lo stesso si fonda è nullo in violazione di una norma imperativa, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria.

Nota a Trib. Napoli Nord 13 novembre 2025, R.G. 197/2025

Pamela Coti

Il licenziamento comunicato via WhatsApp è formalmente valido, in quanto soddisfa il requisito della forma scritta digitale, ma diventa nullo se il datore di lavoro non ha prima inviato al dipendente una contestazione disciplinare formale e dettagliata, rispettando le garanzie del lavoratore. Ne consegue la reintegra e il risarcimento danni.

È quanto stabilito dal Tribunale di Napoli Nord 13 novembre 2025, R.G. 197/2025 con riferimento al caso di un lavoratore magazziniere-autista, licenziato tramite un messaggio WhatsApp inviato dal contabile dell’azienda.

Al riguardo, il Tribunale ha precisato che:

  • nel caso in cui il datore di lavoro sia un ente dotato di personalità giuridica di diritto privato, la manifestazione della volontà di recesso dal rapporto di lavoro, quale atto unilaterale recettizio, deve provenire dal soggetto o dall’organo munito dei relativi poteri rappresentativi. Resta tuttavia insindacabile, da parte del lavoratore, il procedimento interno di formazione della volontà dell’ente. Pertanto, il licenziamento intimato da soggetto privo di potere rappresentativo ovvero in eccesso di potere non è affetto da nullità, ma è suscettibile di annullamento esclusivamente su iniziativa del datore di lavoro, il quale può procedere alla ratifica dell’atto ai sensi dell’art. 1399 c.c.;
  • la ratifica del licenziamento intimato da soggetto diverso può intervenire anche mediante la costituzione in giudizio del datore di lavoro, poiché la scelta di resistere all’impugnazione del recesso integra una manifestazione inequivoca di volontà di fare propri gli effetti dell’atto;
  • la comunicazione del licenziamento mediante strumenti di messaggistica telefonica (tra i quali la piattaforma WhatsApp) è astrattamente idonea a soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam previsto dall’art. 2 della legge n. 604/1966, non essendo richieste forme sacramentali. In assenza di specifiche modalità imposte dalla legge, il requisito formale deve ritenersi assolto con qualsiasi mezzo idoneo a trasmettere al destinatario un documento scritto nella sua materialità, purché ne sia comprovata la ricezione (Cass. 29753/17, in q. sito con nota di G.I. VIGLIOTTI; Trib. Catania 27 maggio 2025, annotata in q. sito da F. GIROLAMI; Trib. Catania ord. 27 giugno 2017, in q. sito con nota di G. PIGLIALARMI);
  • “il recesso intimato a mezzo «WhatsApp» appare assolvere l’onere della forma scritta, allorché parte ricorrente abbia con certezza imputato al datore di lavoro il documento informatico, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale”;
  • ciò che rileva ai fini della legittimità del licenziamento è l’assoluta mancanza di una preventiva contestazione dell’addebito disciplinare posto, tra l’altro, in modo del tutto generico e lacunoso, a base del licenziamento. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 300/1970, “il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito (…)”. Peraltro, la violazione di detta disposizione incide concretamente sulle garanzie di difesa del lavoratore, concretizzando una nullità di protezione conseguente al mancato rispetto del procedimento dettato a sua garanzia.

Sentenza

Trib. Napoli Nord 13 novembre 2025, R.G. 197/2025

Licenziamento comunicato tramite WhatsApp: illegittimo senza la previa contestazione disciplinare
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