La condizione di tracciabilità del pagamento è essenziale affinché il rimborso di spese sostenute in Italia non concorra a formare il reddito imponibile del dipendente.
Nota a AdE Risp. 4 dicembre 2025, n. 302
Ludovica Scarselli
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta in oggetto, affronta il trattamento fiscale dei rimborsi spese erogati ai dipendenti per l’utilizzo di taxi in Italia, nel caso in cui il relativo pagamento sia effettuato in contanti.
Il dubbio alla base della Risposta n. 302/2025 riguardava la corretta qualificazione fiscale del rimborso di spese per taxi utilizzato durante missioni di servizio in Italia, laddove il pagamento della corsa fosse stato effettuato in contanti dal dipendente. Nello specifico, il Ministero istante doveva rimborsare a una propria dipendente le spese sostenute per spostamenti in taxi durante tre missioni (sia in Italia che all’estero). Per le corse effettuate in territorio nazionale, il pagamento era avvenuto in contanti, sollevando il quesito sulla conseguente imposizione fiscale del relativo rimborso.
La normativa di riferimento (art. 51, co. 5, TUIR) stabilisce che i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato per viaggio e trasporto non concorrono a formare reddito a condizione, però, che i pagamenti delle predette spese siano eseguiti con strumenti tracciabili (quali bonifico, carta di credito/debito, o altri sistemi di pagamento previsti dalla legge).
L’Agenzia delle entrate, vista l’insuperabile previsione per cui il pagamento delle spese di trasporto deve avvenire in contanti ai fini della non tassazione dei relativi rimborsi, ha ritenuto che, nel caso concreto, mancando la tracciabilità del pagamento, il successivo rimborso della spesa non potesse che costituire reddito imponibile del dipendente. Di conseguenza, il Ministero dovrà includere l’importo rimborsato nel reddito della dipendente ed applicare una ritenuta d’acconto alla fonte calcolata sull’aliquota IRPEF marginale (la più elevata applicabile al reddito del percipiente), come previsto dall’art. 29, co.1, del DPR n. 600/1973.

