Il licenziamento disciplinare intimato alla lavoratrice per essersi temporaneamente allontanata dalla propria postazione di lavoro, durante un evento di rilevanza istituzionale, per inscenare una protesta politica (urlando lo slogan “Palestina libera!”) è sproporzionato e, in quanto tale illegittimo, ove risulti che la condotta, pur costituendo un inadempimento contrattuale, non abbia determinato un’interruzione dello spettacolo o messo in concreto pericolo la sicurezza pubblica.

Nota a Trib. Milano 1° dicembre 2025, n. 5214

Sonia Gioia

La sanzione espulsiva irrogata alla lavoratrice per aver abbandonato momentaneamente il proprio posto di lavoro, durante un evento considerato di assoluta rilevanza istituzionale, per inscenare una protesta di matrice politica, consistita nel gridare lo slogan “Palestina libera!” e nel tentare di esporre un simbolo ad esso pertinente, “appare manifestamente sproporzionata”, e, perciò, illegittima, qualora risulti che la condotta, pur costituendo un inadempimento degli obblighi contrattuali di diligenza e obbedienza, sia priva dei connotati della pericolosità o della violenza e inidonea a determinare alcuna variazione del programma della serata.

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano 1 dicembre 2025, n. 5214, in relazione ad una fattispecie concernente la legittimità del provvedimento espulsivo intimato ad una lavoratrice, impiegata a tempo determinato con mansioni di maschera ascritta al “gruppo rosso” presso il Teatro alla Scala di Milano, che, poco prima dell’inizio di un evento concertistico internazionale di grande rilievo istituzionale, aveva lasciato la propria postazione di lavoro (ordine dei palchi destro) per recarsi in prima galleria e gridare lo slogan “Palestina libera!”, tentando al contempo di esporre una bandiera (o un manifesto), gesto quest’ultimo impedito dall’immediato intervento delle Forze dell’Ordine e del Responsabile di Sala.

All’esito del procedimento disciplinare, la società datrice aveva irrogato la massima sanzione espulsiva sostenendo che l’abbandono della propria postazione di lavoro costituiva una “rilevante” violazione dei doveri fondamentali di diligenza e obbedienza, nonché degli obblighi afferenti al rispetto del contenuto e dei confini delle proprie mansioni, tale da ledere irrimediabilmente il necessario vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di impiego.

Ciò, considerato che le maschere, dal momento in cui prendono servizio, sono tenute ad assicurare la presenza e l’assistenza necessarie con “con assoluta serietà” e con la “massima cortesia”, evitando di assumere “atteggiamenti scorretti” e tenuto conto delle specifiche circostanze in cui il fatto era stato commesso, vale a dire l’assoluta rilevanza dell’evento in termini istituzionali per la presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di diverse delegazioni ufficiali – la cui partecipazione aveva richiesto “un’attenzione spiccata” da parte dell’Autorità pubblica nel garantire il regolare e sicuro svolgimento dell’evento – e “il momento di grande tensione e preoccupazione in sala generato, per il timore che si trattasse non di una manifestazione pacifica, per quanto inappropriata, ma di un’azione violenta” (artt. 2104 e 2119 c.c. e artt. 37 e 254 Contratto Scala).

Per la lavoratrice, invece, nel fatto contestato non potevano ravvisarsi elementi di rilevanza disciplinare dal momento che il temporaneo allontanamento dalla postazione di lavoro si era verificato poco prima dell’inizio dell’evento, mentre l’art. 254 cit. prescrive che le maschere debbono assicurare la presenza e l’assistenza “durante lo svolgimento dello spettacolo”.

Com’è noto, l’accertamento della sussistenza della giusta causa di  licenziamento, quale causa che non consenta la prosecuzione anche in via provvisoria del rapporto di lavoro,  spetta al giudice di merito, che è tenuto a valutare, “in via autonoma anche rispetto all’eventuale tipizzazione presente nei contratti collettivi, avente valenza meramente esemplificativa”, la gravità della condotta addebitata al lavoratore e la sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie.

A tal fine, il giudicante è tenuto a verificare, in concreto, se – in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia il prestatore d’opera e, quindi, alla qualità e al grado di affidamento che quel rapporto comportava – la specifica inadempienza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, con specifico riferimento alle particolari circostanze e condizioni cui è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti e all’intensità dell’elemento psicologico dell’agente, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (Cass. (ord.) n. 7828/2025; Cass. n. 28471/2024, con nota in q. sito di F. GIROLAMI).

Nel caso di specie, il giudice, operando un’interpretazione teleologica e non meramente letterale della normativa negoziale, ha rilevato che il temporaneo allontanamento non autorizzato dal posto di lavoro per inscenare un gesto di protesta politica costituisce un’ingiustificata violazione dei doveri contrattuali ed un superamento del contenuto e dei confini delle funzioni assegnate, dal momento che il vincolo di permanenza presso la propria postazione, sancito dall’art. 254 cit., non può ritenersi limitato al periodo della rappresentazione artistica, “essendo funzionale allo svolgimento di fondamentali attività prodromiche e successive alla stessa” (quali, ad esempio, vigilanza sugli accessi, accompagnamento degli spettatori ai posti assegnati, assistenza al pubblico e ai superiori, controllo della chiusura delle porte al termine dello spettacolo a pubblico defluito).

Tale condotta “di sicuro rilievo disciplinare”, tuttavia, non integra, secondo il Tribunale, una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche in via temporanea del rapporto di impiego, atteso che “nessun elemento oggettivo e concreto”, allegato dalle parti o giudizialmente riscontrato, induce a ritenere che il gesto di protesta e sensibilizzazione su un tema di matrice politica e umanitaria “potesse evolvere in chiave violenta o pericolosa per le persone presenti in sala o in alcun modo pregiudizievole per la sicurezza dell’evento”.

Dall’analisi delle circostanze oggettive e soggettive della fattispecie, operata dal giudicante in conformità con i principi giurisprudenziali soprarichiamati, emerge, infatti, il carattere assolutamente inoffensivo del comportamento della dipendente, contraddistinto “dalla plateale ma pacifica manifestazione del proprio pensiero” e dal tentativo di esposizione di un simbolo ad esso pertinente, bloccato sul nascere dall’immediato intervento delle Forze dell’Ordine.

Tale valutazione, unitamente all’ulteriore constatazione secondo cui la condotta si è sviluppata ed esaurita in un “ridottissimo lasso temporale”, precedentemente all’inizio della performance artistica, senza determinare alcuna variazione del programma della serata, induce  a concludere “nel senso dell’evidente esorbitanza della sanzione comminata”, vale a dire il licenziamento in tronco, “risultando maggiormente adeguata al fatto, nella sua portata oggettiva e soggettiva, l’applicazione di una sanzione conservativa” ricompresa nel novero dell’art. 37 cit.

Sulla base di tali considerazioni, il giudice, nell’operare un delicato bilanciamento tra i diversi interessi contrapposti, vale a dire quello della società datrice al corretto adempimento degli obblighi contrattuali e quello costituzionalmente garantito del lavoratore di esprimere liberamente il proprio pensiero (artt. 21 e 41 Cost.; artt. 2094, 2105, 1175 e 1375 c.c.), ha dichiarato “manifestamente sproporzionata” la sanzione espulsiva, dal momento che la condotta tenuta dalla dipendente, seppur contrattualmente illegittima per modalità e tempi, non risultava idonea a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario posto alla base del rapporto di impiego, avuto riguardo alle circostanze oggettive e soggettive della fattispecie (scarsa presenza di pubblico, assenza di interruzione del programma della serata, inoffensività del gesto), con conseguente condanna della società datrice al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni perse dalla data dell’estromissione alla naturale scadenza del contratto a termine, essendo preclusa la ricostituzione dello stesso (Trib. Roma n. 4817/2020).

Trib. Milano 1° dicembre 2025, n. 5214

Sproporzionato il licenziamento per aver urlato lo slogan “Palestina libera!”
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: