Disabilità, superamento del periodo di comporto e licenziamento discriminatorio. Il datore di lavoro è tenuto a chiedere informazioni al lavoratore circa la natura della patologia invalidante e se e quante delle assenze dal lavoro siano imputabili a detta patologia. La compilazione del certificato è onere esclusivo del medico.

Nota a App. Torino 7 luglio 2025 n. 338

Francesca Albiniano

Il datore di lavoro che sia a conoscenza dello stato di disabilità del lavoratore non può applicare le regole sull’ordinario periodo di comporto in modo indiscriminato, dovendo, prima di procedere al licenziamento, acquisire informazioni per verificare la connessione tra le assenze e la disabilità.

Nella fattispecie, i certificati prodotti dal lavoratore ricorrente evidenziavano che molteplici assenze dal lavoro erano connesse alla sua patologia invalidante (carcinoma prostatico). E’ stato poi accertato che numerose delle assenze per malattia del ricorrente considerate al fine del superamento del periodo di comporto erano correlate alla patologia invalidante e che, escludendo detti giorni, il periodo di comporto, pari a 365 giorni, non sarebbe stato superato (le assenze complessive erano pari a 367 giorni).

Così, la Corte di Appello di Torino, 7 luglio 2025, n. 338 la quale chiarisce che, qualora lo stato di disabilità del ricorrente sia noto al datore di lavoro, egli, pur non sapendo di quale patologia si tratti, per evitare di incorrere in un licenziamento discriminatorio, prima di recedere dal rapporto di lavoro deve – in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. ord. n. 170/2025, in q. sito con nota di F. GIROLAMI) – chiedere informazioni al lavoratore circa la natura della patologia invalidante e se e quante delle assenze dal lavoro fossero dovute a detta patologia. Se, nella specie, il datore di lavoro avesse richiesto al lavoratore tali informazioni, quest’ultimo avrebbe dovuto fornirle, potendosi parlare di un suo comportamento ostruzionistico qualora si fosse rifiutato di rispondere ad un’esplicita richiesta.

Secondo la Corte territoriale, quindi, il licenziamento, adottato al superamento del periodo di comporto (365 giorni) previsto dal CCNL senza differenziare tra lavoratori non disabili e lavoratori disabili, è nullo in quanto discriminatorio. Ne consegue l’applicazione della tutela ex art. 18, 1° co., Stat. lav.

La Corte ha inoltre smentito la tesi dell’azienda, secondo la quale la mancata spunta della casella “stato patologico connesso all’invalidità” sui certificati medici del lavoratore escluderebbe il nesso causale tra le assenze e la condizione di disabilità (v. D.M. 18.4.2012). La compilazione di tale campo è infatti facoltativa ed è finalizzata alla fruizione di agevolazioni normative, mentre la funzione certificativa della patologia è integrata dall’indicazione della diagnosi. La compilazione del certificato è in ogni caso rimessa integralmente e in via esclusiva al medico e non al paziente: di conseguenza, l’omessa spunta di detta dicitura non ha valore probatorio, non esclude il nesso di causalità e non può essere imputata al lavoratore come “comportamento ostruzionistico”. Al fine di verificare la riconducibilità delle assenze alle patologie invalidanti sono invece rilevanti le diagnosi indicate nei certificati medici”. In altri termini, la compilazione dei campi dei certificati spetta al medico e non al lavoratore; inoltre, come detto, essa è finalizzata esclusivamente alla fruizione di agevolazioni normative, mentre la funzione certificativa della patologia è integrata dall’indicazione della diagnosi, anch’essa compito del medico.

App. Torino 7 luglio 2025 n. 338

 

 

Comporto e assenze connesse allo stato invalidante
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: