“Il licenziamento intimato a non domino, da un soggetto effettivamente estraneo al rapporto (datore di lavoro formale, apparente o comunque soggetto non legittimato), non è idoneo in nessun caso ad esplicare effetti sul rapporto di lavoro instaurato con il datore di lavoro sostanziale” (così, al punto 16 motivaz.).
In altre parole, un “licenziamento del genere, in quanto proveniente da soggetto estraneo al rapporto lavorativo, è da considerarsi tamquam non esset, sicché non può essere affetto da quei vizi che condurrebbero all’applicazione della tutela ex art. 18 l. 300/70 o della tutela ex art. 8 l. 604/1966; né – proprio perché inesistente – può essere ratificato da parte dell’effettivo datore di lavoro. Per l’effetto il rapporto deve considerarsi come mai risolto fino a quando non intervenga altra legittima causa di cessazione, di guisa che fino a che ciò non avvenga e nel perdurante utilizzo della prestazione lavorativa, devono essere erogate le retribuzioni medio tempore maturate” (Così, Cass. ord. 7 gennaio 2026, n. 334; v. anche Cass., n. 31551/2024)
K.P.

