Confermato l’accesso al regime degli impatriati anche in presenza di lavoro da remoto per un datore di lavoro estero, purché l’attività sia svolta prevalentemente in Italia e siano rispettati tutti i requisiti normativi.
Nota a AdE Risp. 12 gennaio 2026, n. 2
Francesco Palladino
La Risposta n. 2/2026 dell’Agenzia delle Entrate esamina il dubbio interpretativo relativo alla possibilità di accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023, nel caso di un contribuente rientrato in Italia che svolge attività di lavoro subordinato in smart working per una società estera.
Il contribuente istante, nel rappresentare la propria posizione, evidenzia di aver trasferito la residenza fiscale in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero, di non essere stato residente in Italia per il numero richiesto di periodi d’imposta precedenti a quello di rientro e di aver instaurato un nuovo rapporto di lavoro, distinto e non collegato rispetto a quello estero precedente. Tuttavia, precisa che il nuovo datore di lavoro ha sede segale all’estero e con questo ha concordato di svolgere l’attività lavorativa da remoto, in smart working. Il contribuente istante ritiene che nessuna di queste circostanze sia ostativa all’accesso al regime degli impatriati a partire dall’anno di rientro e alla possibilità di fruire dell’agevolazione autonomamente in sede di dichiarazione dei redditi (non potendosela vedere applicata in busta paga dal momento che il datore di lavoro è estero).
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire il proprio parere, richiama preliminarmente il quadro normativo di riferimento, soffermandosi sulle condizioni soggettive e oggettive previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023. In particolare, viene ribadito che il beneficio riguarda esclusivamente i redditi prodotti in Italia e che, ai fini della loro individuazione, occorre fare riferimento ai criteri di collegamento territoriale di cui all’art. 23 del TUIR. Richiamando prassi e chiarimenti già forniti in relazione al precedente regime agevolativo (cfr. Circ. n. 25/E del 18 agosto 2023; Risposta n. 596 del 16 settembre 2021; Circ. n. 33/E del 28 dicembre 2020), l’Amministrazione finanziaria sottolinea che il lavoro svolto in smart working dal territorio italiano integra, a tutti gli effetti, un’attività lavorativa prestata in Italia, anche se il datore di lavoro è residente all’estero.
Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia conferma che, nel caso esaminato, il contribuente potrà accedere al nuovo regime impatriati, a condizione che l’attività lavorativa sia svolta prevalentemente nel territorio dello Stato e che risultino soddisfatti tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa. Viene inoltre precisato che il beneficio sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta 2026 e per i quattro periodi d’imposta successivi e viene infine confermato che, in assenza di applicazione diretta da parte del datore di lavoro, l’agevolazione potrà essere fruita dal dipendente direttamente in dichiarazione.
La Risposta si pone quindi in linea di continuità con l’orientamento interpretativo già consolidato, offrendo un chiarimento rilevante in merito alla compatibilità tra lavoro da remoto per datori esteri e fruizione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati direttamente in dichiarazione.
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