L’esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i contributi versati a fondi sanitari integrativi opera anche se la copertura assicurativa decorre in un periodo in cui il rapporto di lavoro è terminato, purché il versamento sia avvenuto in costanza di rapporto e in conformità al CCNL.

Nota a AdE Risp. 26 gennaio 2026, n. 2

Ludovica Scarselli

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta in oggetto, ha chiarito il trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria integrativa versati dal datore di lavoro, anche in presenza di rapporti di lavoro a carattere intermittente.

In termini generali, si ricorda che l’art. 51 del TUIR stabilisce il “principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, in base al quale tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro, costituiscono reddito imponibile. Tuttavia, l’art. 51 individua specifiche deroghe a tale principio. In particolare, il co. 2, lett. a), nel definire il regime di esclusione per i contributi sanitari, prevede che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente:

“i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008 […] che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20”.

Il dubbio alla base della Risposta n. 2/2026 riguardava l’applicabilità di tale esclusione in un contesto contrattuale caratterizzato da intermittenza del rapporto di lavoro. Si discuteva, in particolare, di quanto previsto dal CCNL dell’industria, rinnovato nel 2024 che ha istituito un sistema di assistenza sanitaria integrativa finanziato interamente dal datore di lavoro (€ 16,50 mensili, pari a € 198,00 annui), il cui accesso è subordinato al raggiungimento di una soglia minima di giorni lavorati (c.d. durata-soglia). Il premio viene versato nel mese in cui il lavoratore matura il diritto, ma la copertura decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo. Era questo differimento il profilo problematico sollevato dall’istanza: al momento della maturazione del corrispettivo il rapporto di lavoro avrebbe potuto non essere più attivo. Il quesito posto dalle Associazioni di categoria nazionali era, pertanto, se i contributi versati potessero beneficiare dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente, nonostante la copertura operasse in assenza di un rapporto di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la causa di esclusione di cui all’art. 51, co. 2, lett. a), TUIR si applichi integralmente anche nel caso descritto. La ratio della decisione si rinviene nella natura contrattuale e assistenziale del versamento, che viene effettuato in esecuzione di un obbligo collettivo e in costanza di rapporto di lavoro, a fronte del raggiungimento di una prestazione lavorativa minima. Per l’Agenzia, il requisito essenziale è che il contributo sia versato, durante la vigenza del rapporto, in conformità a un CCNL, a un fondo iscritto all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, operante secondo principi di mutualità.

L’Agenzia ha, quindi, conclusivamente ritenuto che la locuzione “in relazione al rapporto di lavoro”, richiamata dal comma 1 dell’art. 51, debba intendersi soddisfatta nel momento del versamento e non anche in quello della fruizione della copertura. Ne consegue che i contributi sanitari integrativi versati dal datore di lavoro in base a CCNL non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche qualora la copertura assicurativa decorre in periodi di non attività lavorativa. Resta inteso che l’esclusione opera entro il limite complessivo di 3.615,20 euro annui, soglia che deve considerare anche eventuali contributi versati direttamente dal lavoratore o deducibili dal suo reddito ai sensi dell’art. 10, co. 1, lett. e-ter) del TUIR.

Contributi sanitari integrativi e regime di esclusione dal reddito anche in caso di rapporto di lavoro intermittente
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