L’indennità di trasferta spetta al lavoratore che svolge la propria attività al di fuori del Comune della sede di assunzione, a prescindere dai motivi che hanno giustificato tale assegnazione.

Nota a Cass. (ord.) 28 gennaio 2026, n. 1907

Fabrizio Girolami

Il dipendente divenuto inabile alle originarie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia deve essere adibito a mansioni equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori e, in tal senso, può essere anche assegnato presso altre sedi aziendali, con percepimento dell’indennità di trasferta laddove prevista dal C.C.N.L. di riferimento senza limiti o eccezioni.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1907 del 28.1.2026, in relazione alla vicenda di un lavoratore dipendente di TRENITALIA S.p.A. dichiarato inidoneo temporaneamente alle mansioni inerenti alla sicurezza e, quindi, alle mansioni di macchinista. Al lavoratore erano state, dunque, assegnate mansioni da svolgere in Comuni diversi da quello ove era stato assunto.

La Corte d’Appello di Venezia aveva riconosciuto al lavoratore l’indennità di trasferta, stante l’assenza di limiti o eccezioni nel C.C.N.L. di riferimento (C.C.N.L. mobilità attività ferroviarie).

TRENITALIA aveva proposto ricorso per cassazione, ritenendo insussistente il diritto all’indennità di trasferta, asserendo che la fattispecie doveva essere configurata come “mera ricollocazione del dipendente”, coerente con la sua ridotta capacità lavorativa e finalizzata a preservarne il posto di lavoro, in adempimento dell’obbligo previsto dalla normativa vigente di assegnare al lavoratore divenuto inabile mansioni compatibili con le sue condizioni di salute.

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso, osservando, quanto segue:

  • l’art. 4, co. 4, L. n. 68/1999, per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, stabilisce che “l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori”;
  • nel caso di specie, il datore si è conformato all’obbligo legale, ricercando, per il lavoratore divenuto inabile alle mansioni svolte, compiti confacenti alle sue condizioni di salute. In particolare, ha assegnato al dipendente mansioni “da svolgere presso sedi della società datoriale collocate in comuni diversi da quello di assunzione”;
  • la decisione della Corte territoriale – che ha riconosciuto il diritto del lavoratore all’indennità di trasferta – non si pone in alcun modo in contrasto con la menzionata disposizione di legge;
  • l’art. 77 C.C.N.L. mobilità attività ferroviarie (“Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede”) riconosce l’indennità di trasferta ai “lavoratori che per esigenze di servizio vengano inviati temporaneamente dall’Azienda fuori dal comune della sede di lavoro formalmente assegnata”;
  • dal tenore letterale della disposizione del C.C.N.L. si evince che l’indennità spetta in tutti i casi in cui il lavoratore è inviato temporaneamente a lavorare fuori dal Comune sede di assunzione “a prescindere dalle ragioni sottese a tale invio” e ciò anche laddove “avvenga in adempimento dell’obbligo di assegnare al dipendente, divenuto inidoneo alle originarie mansioni, compiti compatibili con la residua capacità lavorativa”;
  • ove il datore, nell’adempimento di tale obbligo, individui una “mansione compatibile con le condizioni di salute del dipendente” e collochi il dipendente nel posto così selezionato, il ricorrere di “esigenze di servizio” deve ritenersi “immanente a tale scelta organizzativa” e logicamente necessitato dall’esistenza, nell’organico aziendale e nel concreto assetto produttivo, di quella determinata “postazione di lavoro”, anche “ove appositamente creata o rimodulata per risultare compatibile con le limitazioni derivanti dai problemi di salute del dipendente”.

CORTE DI CASSAZIONE (ord.) 28 gennaio 2026, n. 1907

Fatti di causa

1.La Corte d’appello di Venezia ha respinto l’appello di XXX spa, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione della società al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di YYYY per il pagamento dell’indennità di trasferta nel periodo dal 23.11.2013 al 7.7.2015.

  1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la società datrice di lavoro con due motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

  2. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ragioni della decisione

1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per avere la Corte d’appello errato nel giudicare inconferente il fatto che l’assegnazione del dipendente ad una sede diversa da quella di assunzione e ad altre mansioni era avvenuta, non per esigenze di servizio, bensì allo scopo di adibirlo a mansioni (diverse da quelle di macchinista) compatibili con la sua residua capacità lavorativa e con le abilitazioni possedute.

La società allega che, al rientro dopo un periodo di malattia, il R. era stato dichiarato temporaneamente inidoneo alle mansioni inerenti alla sicurezza ed era stato pertanto assegnato ad altre sedi, situate in Comuni diversi da quello di assunzione; che tale assegnazione era motivata esclusivamente dalla necessità di trovare una collocazione lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal suo stato di salute.; che anche l’assegnazione presso l’impianto di XXXX per 53 giornate, era motivato dalle stesse esigenze, con conseguente diritto della società alla restituzione dell’indennità di trasferta corrisposta;

che la Corte di appello aveva errato anche nel confermare il rigetto della domanda riconvenzionale proposta sul punto da YYYY

  1. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli  artt. 32   e   77   c.c.n.l.   mobilità attività ferroviarie, per avere la Corte d’appello riconosciuto l’indennità di trasferta, prevista dall’art. 77 c.c.n.l., pur in assenza delle “esigenze di servizio” per l’invio temporaneo fuori dal Comune ove è ubicata la sede di lavoro. Allega che le comunicazioni aziendali di assegnazione del lavoratore ad altra sede erano adottate in applicazione dell’art. 32, punto 12, del c.c.n.l. Mobilità 2012 che concerne la “Malattia e infortunio non sul lavoro” e ai sensi del quale “(ove) lo stato patologico abbia determinato  una   invalidità    parziale che nonconsenta   al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa”. Censura la decisione impugnata per avere erroneamente qualificato l’assegnazione ad altra sede del sig. XXXX come trasferta per esigenze di servizio ai sensi dell’art. 77 c.c.n.l. anziché come una ricollocazione conforme alla sua ridotta capacità lavorativa, a seguito di invalidità ex art. 32 c.c.n.l. La società censura la sentenza anche nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale svolta per la restituzione delle somme che si assume indebitamente versate durante l’assegnazione del lavoratore alla sede di ZZZZ

  2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

È pacifico in fatto che il lavoratore sia stato dichiarato inidoneo temporaneamente alle mansioni inerenti alla sicurezza e quindi, alle mansioni di macchinista.

In base al disposto dell’art. 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, per i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia “l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori”. La datrice di lavoro si è conformata all’obbligo, imposto da tale disposizione, di ricercare, per il lavoratore divenuto inabile alle mansioni svolte, compiti confacenti alle sue condizioni di salute. Al dipendente sono state assegnate mansioni da svolgere presso sedi della società datoriale collocate in comuni diversi (  YYYYY ) da quello di assunzione (XXXX

La decisione d’appello, che ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla indennità di trasferta, non si pone in alcun modo in contrasto con la disposizione di legge invocata nel motivo di ricorso, né la società ricorrente evidenzia le ragioni della dedotta violazione o falsa applicazione di legge (v. sull’onere di specificità dei motivi Cass., Sez. U. n. 23745 del 2020).

  1. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

L’art. 77 c.c.n.l. Mobilità, rubricato “Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede”, riconosce il diritto all’indennità di trasferta ai “lavoratori che per esigenze di servizio vengano inviati temporaneamente dall’Azienda fuori dal comune della sede di lavoro formalmente assegnata”.

L’art. 32, punto 12 del c.c.n.l., la cui rubrica recita “Malattia e infortunio non sul lavoro”, stabilisce: “Relativamente alle particolari categorie di lavoratori per i quali sono prescritte specifiche  abilitazioni,  nei  casi  in  cui  sia  eventualmente accertato e certificato, con le modalità stabilite dai decreti ministeriali e dagli ulteriori provvedimenti amministrativi dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che lo stato patologico abbia determinato una invalidità parziale che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa. Compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, l’individuazione mirerà prioritariamente alla ricollocazione nell’ambito dello stesso livello professionale e ne sarà data informativa alle RSU. A tal fine l’azienda provvederà agli opportuni interventi di riqualificazione professionale qualora necessari […]”.

Dal punto di vista letterale, deve evidenziarsi, anzitutto, come l’art. 77 c.c.n.l., nell’individuare i presupposti per il riconoscimento dell’indennità di trasferta, non ponga limiti o eccezioni di sorta, dal che discende che l’indennità spetta in tutti i casi in cui il lavoratore sia inviato temporaneamente a lavorare fuori dal Comune sede di assunzione, a prescindere dalle ragioni sottese a tale invio; quindi anche ove ciò avvenga in adempimento dell’obbligo di assegnare al dipendente, divenuto inidoneo alle originarie mansioni, compiti compatibili con la residua capacità lavorativa.

Ove il datore, nell’adempimento di tale obbligo, individui una mansione compatibile con le condizioni di salute del dipendente, e collochi il dipendente nel posto così selezionato, il ricorrere di “esigenze di servizio” deve ritenersi immanente a tale scelta organizzativa e logicamente necessitato dall’esistenza, nell’organico aziendale e nel concreto assetto produttivo, di quella  determinata  postazione  di  lavoro,  anche  ove appositamente creata o rimodulata per risultare compatibile con le limitazioni derivanti dai problemi di salute del dipendente

La tesi della società ricorrente, secondo cui la destinazione ad altra sede del dipendente divenuto inidoneo alle mansioni originarie costituisca solo adempimento dell’obbligo imposto all’azienda dall’art. 32 c.c.n.l. e non integri “esigenze di servizio” è priva, oltre che di fondamento giuridico, di un substrato logico, in quanto presuppone una coazione datoriale alla ricollocazione sganciata da qualsiasi utilità produttiva; soluzione che sarebbe non compatibile con i principi costituzionali e, specificamente, con l’art. 41 Cost.

La tesi avanzata da XXXX  è, peraltro, contraddetta dallo stesso tenore dell’art. 32 c.c.n.l., là dove impone all’azienda di provvedere agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, prescrizione che evoca, in modo inequivoco, l’esigenza di rendere la prestazione del lavoratore nelle mutate mansioni confacente alle “esigenze di servizio”.

Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del diritto alla indennità di trasferta, e ciò determina il rigetto del ricorso.

  1. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

  2. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Trasferta del lavoratore inidoneo alle originarie mansioni
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