La qualificazione delle biciclette a pedalata assistita come velocipedi esclude l’applicazione delle limitazioni previste per i veicoli a motore e rende decisiva la distinzione tra uso aziendale e uso personale ai fini IVA, IRES e IRAP.
Nota a AdE Risp. 16 febbraio 2026, n. 41
Ludovica Scarselli
Con la Risposta n. 41 del 16 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle e-bike acquistate, anche in leasing, da una società e concesse ai dipendenti nell’ambito di un piano di welfare aziendale.
Nel caso prospettato, la società intendeva:
- concedere le e-bike in uso promiscuo ai dipendenti a tempo indeterminato, qualificandole come fringe benefit;
- subordinare l’assegnazione alla condizione che almeno il 30% del tragitto casa-lavoro fosse effettuato con il mezzo;
- sostenere il canone base di leasing;
- acquistare altresì una e-bike destinata esclusivamente a uso aziendale.
In termini generali, occorre ricordare che la disciplina fiscale dei mezzi di trasporto aziendali si fonda su due coordinate normative: da un lato, le regole di detrazione dell’IVA di cui agli artt. 19 e 19-bis1 del DPR n. 633/1972; dall’altro, il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sancito dall’art. 51 del TUIR, che considera imponibili tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo specifiche esclusioni.
A fini IVA, l’Agenzia, per risolvere il caso, affronta preliminarmente la questione della qualificazione giuridica del mezzo. L’art. 50 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) equipara ai velocipedi le biciclette a pedalata assistita con potenza nominale continua non superiore a 0,25 kW e assistenza fino a 25 km/h, con l’effetto che simili mezzi non rientrano, pertanto, tra i veicoli stradali a motore. Tale inquadramento è coerente con l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa C-286/22) e assume rilievo determinante ai fini fiscali. Da ciò discende, l’inapplicabilità dell’art. 19-bis1 del DPR n. 633/1972, che limita la detrazione dell’IVA per i veicoli stradali a motore.
Premesso quanto sopra, l’Agenzia regola il trattamento applicabile distinguendo tra utilizzo esclusivamente aziendale e utilizzo personale del dipendente.
Nel primo caso, qualora il bene sia destinato a operazioni imponibili, trova applicazione la regola generale di cui all’art. 19 del DPR n. 633/1972, con conseguente detraibilità dell’imposta assolta a monte.
Nel secondo caso, la concessione gratuita del mezzo per uso personale, benché anche per effettuare il tragitto casa-lavoro, integra una prestazione non rilevante ai fini IVA ai sensi dell’art. 3, co. 3, del DPR n. 633/1972. In tale ipotesi difetta il requisito della diretta afferenza tra l’acquisto del bene e operazioni imponibili, con conseguente indetraibilità dell’imposta.
In materia di reddito di lavoro dipendente, l’Agenzia ricorda che l’art. 51, co. 1, del TUIR stabilisce che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro. Tuttavia, il co. 2, individua specifiche ipotesi di esclusione. In particolare, la lettera f) esclude dal reddito le opere e i servizi di utilità sociale di cui all’art. 100 del TUIR, qualora siano messi a disposizione della generalità o di categorie omogenee di dipendenti. Il criterio decisivo è, dunque, la natura collettiva o individuale del piano.
L’Agenzia risolve la questione distinguendo se il servizio di mobilità sostenibile, strutturato nei termini descritti, sia oggetto di accordi collettivi o se sia frutto di accordi personalizzati.
Nel primo caso, il benefit non concorre alla formazione del reddito del dipendente; nel secondo caso, torna applicabile la regola generale dell’art. 51, co. 1 e 3, del TUIR, con tassazione del valore normale ai sensi dell’art. 9 TUIR e conseguenti obblighi in capo al sostituto d’imposta.
Ai fini della tassazione dell’impresa, l’Agenzia chiarisce che occorre distinguere se le e-bike sono destinate esclusivamente a uso aziendale o sono assegnate ai dipendenti per uso personale nell’ambito di un piano di welfare.
Nel primo caso, i relativi costi sono integralmente deducibili in quanto inerenti all’attività d’impresa, ai sensi dell’art. 109, co. 5, TUIR, e non trovano applicazione le limitazioni previste dall’art. 164 per i veicoli a motore. Nel secondo caso, la deducibilità dipende dalla fonte dell’obbligazione con l’ulteriore conseguenza che se l’erogazione deriva da obbligo contrattuale o regolamentare, si applica l’art. 95 TUIR; in assenza di tale vincolo, trova applicazione l’art. 100, co. 1, del TUIR, che consente la deducibilità delle spese quali quelle in questione nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
Anche ai fini IRES, dunque, è decisiva la qualificazione del piano come obbligatorio o volontario.
Ai fini IRAP, i costi in questione, per l’Agenzia, vanno qualificati come componenti riconducibili al costo del personale. Poiché l’art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 limita la deducibilità dei costi per il personale nella determinazione del valore della produzione netta, tali oneri non riducono la base imponibile IRAP.
Diversamente, qualora le e-bike siano destinate a uso esclusivamente aziendale, il relativo costo non è riconducibile a spese per il personale, ma agli ordinari componenti negativi di gestione e, pertanto, concorre, riducendolo, alla determinazione del valore della produzione netta.

