L’esecuzione, durante la malattia, di attività lavorative compatibili con l’infermità, così come l’assenza del dipendente, per motivi urgenti, alla visita fiscale non giustificano il licenziamento e comportano la reintegrazione del lavoratore.

Nota a Trib. Campobasso 13 febbraio 2026 (R.G. N. 1180/2024)

 Francesco Belmonte

Lo svolgimento di attività extralavorativa durante la malattia può giustificare il licenziamento ove risulti sintomatico della simulazione della malattia, ovvero idoneo a ritardare o pregiudicare la guarigione e, conseguentemente, il rientro in servizio del lavoratore. Sicché, il giudizio di incompatibilità delle attività svolte va condotto tenendo conto della natura della patologia denunciata e della concreta incidenza delle attività contestate sul processo di guarigione.

Sia l’esecuzione, durante la malattia, di attività lavorative non incompatibili con la l’infermità, sia l’assenza del dipendente dal proprio domicilio, durante la visita fiscale, per motivi di urgenza, non sono idonee a giustificare di per sé il licenziamento per giusta causa. Ne consegue l’obbligo di reintegrazione del lavoratore in base alla tutela prevista dall’art.18, co. 4, Stat. lav. (L. n. 300/1970).

Questi i principi sanciti dal Tribunale di Campobasso 13 febbraio 2026 (R.G.N. 1180/2024) in relazione al licenziamento di un lavoratore che, durante il periodo di malattia, aveva svolto una serie di attività ritenute, da parte dell’azienda, incompatibili con lo stato d’infermità e con la guarigione, ed era risultato assente alla visita fiscale di controllo.

La sentenza ripercorre gli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di svolgimento di attività durante l’assenza per malattia e precisa che:

a) anche durante il periodo di malattia permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non inerenti all’ esecuzione della prestazione, fra i quali gli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. (v. Cass. n. 6497/2021, in q. sito con nota di D. MAGRIS; Cass. S.U. n. 28056/2009; Cass. n. 10706/2008 e Cass. n. 1406/2005). Sicché “lo svolgimento di attività extralavorativa durante la malattia costituisce illecito disciplinare sia quando l’attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione; sia quando, in violazione del dovere preparatorio all’adempimento e valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore” (Cass. n.9647/2021; Cass. n.26496/2018 e Cass. n.10416/2017).

b) In tale contesto, “assume peculiare rilievo l’eventuale violazione del dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità. Ciò, allo scopo di ristabilire le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, evitando comportamenti che mettano in pericolo l’adempimento dell’obbligazione principale del lavoratore in seguito alla possibile o probabile protrazione dello stato di malattia” (v. Cass. n. 13063/2002).

c) “Lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisce illecito di pericolo e non di danno”. Tale illecito si configura non solo se “quell’attività abbia effettivamente provocato una impossibilità temporanea di ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia stata posta in pericolo, ossia quando il lavoratore si sia comportato in modo imprudente” (Cass. n. 27104/ 2006).

d) In ogni caso, nell’ipotesi di “licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo” (v. art. 5, L. n. 604/1966) (Cass. n. 28255/2024, in q. sito con nota di F. GIROLAMI; Cass. n. 23747/2024, annotata in q. sito da F. DURVAL e Cass. n. 13063/2022, in q. sito con nota di F. BELMONTE).

Nel caso in esame, la patologia posta a fondamento dell’assenza dal lavoro, sulla scorta della certificazione medica prodotta in giudizio, era di natura psichiatrica, in quanto riconducibile a disturbo dell’adattamento con stato ansioso; mentre le attività svolte dal lavoratore (movimentazione di merce, nonché carico e scarico di materiali) erano compatibili con la diagnosi di una patologia di natura psichiatrica/neurologica. Non vi erano quindi elementi oggettivi per ritenere che lo svolgimento delle indicate attività avesse pregiudicato o ritardato la guarigione o il rientro in servizio e nemmeno che il lavoratore avesse violato il dovere di osservare cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo, prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità, dato che non risultavano prescrizioni mediche in tal senso. Né la società resistente ha fornito prova che le attività svolte dal ricorrente nelle giornate oggetto di contestazione avessero determinato un aggravamento della patologia psichica o ritardato il rientro in servizio

Peraltro, sottolinea il Tribunale, i fatti contestati, ove ritenuti disciplinarmente rilevanti, erano sanzionabili soltanto con una sanzione conservativa (art. 42, CCNL applicato all’azienda)

Anche con riguardo all’assenza dal domicilio, tale condotta non avrebbe potuto giustificare la sanzione massima del licenziamento, sempre sulla scorta delle previsioni di cui all’art. 42 CCNL. Inoltre, il lavoratore in quello stesso orario si trovava dal medico curante, ove era sottoposto a visita per una crisi ipertensiva. Perciò, anche se non aveva comunicato preventivamente (al datore di lavoro e all’Inps) l’assenza dall’abitazione durante gli orari di reperibilità, egli era stato sottoposto a visita urgente.

 

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO 13 febbraio 2026, R.G.N. 1180/2024

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 30.12.2024, proposto nei confronti della … spa, XX impugnava il licenziamento disciplinare irrogato dalla società resistente nei suoi confronti in data 8.08.2024; a fondamento della domanda, esponeva che:

-egli era stato assunto in data 2.02.2004 alle dipendenze dell’… con mansioni di ausiliario specializzato, categoria A1 del CCNL SSN, nell’ambito delle quote di riserva, in quanto invalido civile, dato che, come attestato dalla competente Commissione medica, in data 6.04.2000 gli era stata riconosciuta un’invalidità civile pari al 60% per “depressione maggiore cronica ed ernia del disco mediano”, con dichiarazione di collocabilità al lavoro;

-era stato sottoposto a visita di revisione, da ultimo in data 6.09.2012, all’esito della quale la Commissione medica certificava un aggravamento delle sue condizioni, prescrivendo limitazioni, ma dichiarandolo comunque idoneo alle mansioni di ausiliario;

-il suo rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità alle dipendenze della … ai sensi dell’art. 2112 c.c., dopo il trasferimento d’azienda intervenuto in data 8.10.2019, con conservazione dell’anzianità di servizio e delle precedenti condizioni contrattuali;

-nel corso del tempo, era stato adibito a mansioni eterogenee rispetto a quelle di assunzione; in particolare, oltre alle mansioni di ausiliario e, successivamente, di supporto amministrativo e di segreteria didattica, era stato adibito ad attività di trasporto e di autista, si era occupato del trasferimento di personale medico, amministrativo e di dirigenti aziendali, inizialmente nella giornata del giovedì, poi anche nei giorni festivi e nei fine settimana;

-nel corso del novembre 2023, era stato adibito ad attività connesse alla ristrutturazione dello stadio del … calcio, appalto gestito dalla società resistente, svolgendo mansioni di supporto logistico e operativo, anche in giornate festive, senza riconoscimento di specifiche indennità e senza modifiche formali dell’inquadramento;

-da ultimo, era stato spostato in un ufficio della sede di Campobasso, dove gli era stata assegnata in via esclusiva una stanza munita di un pc, senza che tuttavia gli fossero assegnate mansioni o attività;

-a partire dal mese di marzo 2023, a causa dell’aggravarsi della sua patologia psichica, egli aveva fruito di periodi di assenza per malattia; in particolare, nel marzo 2023 presentava certificazione medica con diagnosi di “disturbo dell’adattamento ansiogeno”; nel corso dell’anno 2024 risultavano certificati i seguenti periodi di assenza per malattia: dal 5 al 9 febbraio 2024; dal 25 marzo al 27 aprile; dal 3 al 22 giugno 2024; dal 24 al 28 giugno 2024;

-durante gli anzidetti periodi, la diagnosi medica riportata nei certificati faceva riferimento a disturbo ansioso-depressivo, con indicazione di astensione dall’attività lavorativa;

-in data 17.06.2024, durante il periodo di malattia iniziato il 03.06.2024, il ricorrente, in preda a una crisi ipertensiva accompagnata da ansia, si recava presso lo studio del medico curante, che gli prescriveva terapia farmacologica e disponeva la prosecuzione della malattia per la medesima patologia depressiva;

-nella medesima giornata, durante la fascia di reperibilità, veniva effettuata una visita di controllo domiciliare da parte dell’INPS, alla quale il ricorrente non risultava presente;

-il giorno successivo, il ricorrente si recava presso gli uffici INPS per visita ambulatoriale di controllo, all’esito della quale l’Istituto rinviava la valutazione al medico-legale; a seguito di visita medico-legale, l’assenza veniva ritenuta giustificata e, infatti, non erano operate decurtazioni del trattamento economico di malattia;

-in data 1.07.2024 egli rientrava al lavoro, ove veniva accusato dal suo superiore gerarchico di essere un “bugiardo che falsifica la realtà”;

-in data 3.07.2024, la società gli comunicava una contestazione disciplinare, con cui gli veniva addebitata la violazione degli obblighi di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà, nonché la violazione degli obblighi di cui all’art.42 del contratto collettivo, sul presupposto che le attività svolte nelle giornate del 5,6,7,12,13,14 giugno 2024, come ad esempio prelevare e sollevare materiale edile di grosse dimensioni, fossero incompatibili con lo stato di malattia denunciato, tali da integrare una grave violazione disciplinare. Contestualmente, il ricorrente veniva sospeso cautelarmente dal servizio;

-il ricorrente presentava giustificazioni scritte e veniva sentito in data 15.07.2024;

-con lettera dell’8.08.2024, la società gli comunicava il licenziamento per giusta causa, in quanto le giustificazioni addotte erano valutate non idonee ad escludere la gravità delle condotte contestate, con conseguente compromissione del vincolo fiduciario;

-in data 17.09.2024, il licenziamento veniva formalmente impugnato dal XX che deduceva l’illegittimità del recesso, sostenendo che le attività svolte durante il periodo di malattia erano compatibili con la patologia depressiva diagnosticata e, anzi, consigliate dai sanitari come attività utili al recupero psichico; riferiva che tali attività non avevano pregiudicato la guarigione né ritardato il rientro in servizio; contestava, altresì, la sproporzione della sanzione espulsiva, in ragione delle previsioni del CCL.

Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’intimato licenziamento; ricordava, infatti, di essere stato assunto dalla società resistente quale “Ausiliario”, facente parte delle quote di riserva, in quanto invalido civile, ma di essere stato di fatto adibito a mansioni non consone al suo stato di salute; quanto alle contestazioni poste a fondamento del successivo licenziamento, ricordava che esse consistevano nel fatto che egli avrebbe svolto, nelle giornate in cui era in malattia, ossia 5,6,7,12,13,14 giugno 2024, attività incompatibili con il suo stato patologico, il cui svolgimento era certificato dalle investigazioni private poste in essere dalla società e nel fatto che il 17.06.2024 egli era risultato assente non giustificato alla disposta visita fiscale.

Evidenziava, nello specifico, che l’allontanamento dal domicilio per recarsi dal medico non poteva considerarsi un fatto illegittimo, dato che egli si era effettivamente recato dal medico di base per una crisi ipertensiva in corso, accompagnata da una crisi di ansia, tanto che nessuna decurtazione era stata operata dalla società sulla indennità di malattia; rilevava, inoltre, che l’aver svolto, durante lo stato depressivo, lavori di bricolage e di piccola manutenzione dell’immobile in cui viveva non aveva alcuna valenza illecita, dato che si trattava di attività compatibili con lo stato morboso denunciato.

Rilevava che la sanzione del licenziamento era in ogni caso sproporzionata, dato che, ove fossero stati ritenuti sussistenti gli addebiti, avrebbe dovuto essere applicata una sanzione conservativa, per cui la condotta del XX non era inquadrabile nelle ipotesi di cui all’art. 42 comma 14 CCNL SSN ma, a tutto voler concedere, i fatti erano sussumibili nella ipotesi dell’art. 42 comma 11 CCNL.

Concludeva chiedendo di accertare l’insussistenza della giusta causa di licenziamento addotta dal datore di lavoro e, per l’effetto, di dichiarare illegittimo e/o inefficace e, per l’effetto, di annullare il licenziamento disciplinare irrogato dalla società resistente in data 8.08.2024, ordinando la reintegra di esso ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della convenuta a corrispondere al lavoratore l’indennità risarcitoria, nella misura massima, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; in via subordinata, chiedeva, sempre accertata l’illegittimità del recesso, di condannare la resistente al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura massima consentita o in quella ritenuta di giustizia.

Si costituiva in giudizio la … S.p.A …, chiedendo il rigetto della domanda, premettendo di aver sempre adibito il ricorrente a mansioni compatibili con il suo stato di salute, nel rispetto delle norme in tema di prevenzione, sottoponendo il ricorrente alla sorveglianza sanitaria, nel pieno rispetto della disciplina di legge; invero, ricordava che il medico competente, sin dal 25.01.2023, esprimeva giudizio di idoneità specifica, senza alcuna prescrizione, alla mansione di ausiliario, confermato nelle successive visite; osservava che, a partire dal mese di febbraio 2024, si era registrato un sensibile aumento di assenze dal servizio per malattia del ricorrente, “in controtendenza rispetto al trend delle annualità precedenti”; invero, il ricorrente era risultato assente per malattia: dal 05.02.2024 al 09.02.2024; dal 25.03.2024 al 27.04.2024; dal 3.06.2024 al 22.06.2024; dal 24.06.2024 al 28.06.2024; proprio in ragione delle numerose assenze registrate, essa resistente aveva effettuato un accertamento tramite agenzia investigativa … (titolare di licenza prefettizia), con indagini compendiate nella relazione prodotta in atti; evidenziava che dalle risultanze investigative emergeva che nelle giornate di mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 giugno 2024 il XX era stato sorpreso a svolgere attività del tutto incompatibili con lo stato di malattia denunciato, motivo per cui il lavoratore aveva posto in essere una condotta contraria ai principi di buona fede, lesiva degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà contrattuale, perché lo svolgimento di tali attività era sintomatico della inesistenza della malattia addotta o della sua simulazione fraudolenta e, comunque, idoneo a ritardare o pregiudicare la guarigione e, quindi, il rientro in servizio, anche in considerazione della patologia muscolo-scheletrica (ernia del disco mediano) che gli era stata diagnosticata dalla competente Commissione di invalidità; peraltro, proprio in considerazione della patologia di ernia del disco, la resistente aveva adibito il ricorrente a mansioni non comportanti movimentazioni manuali dei carichi.

Parte resistente sosteneva, altresì, che la sanzione espulsiva irrogata era proporzionata ai fatti, che erano di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro; chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, eccependo la detrazione dell’aliunde perceptum in caso di accoglimento della domanda.

La causa è stata istruita con l’acquisizione dei documenti depositati dalle parti, ritenuta l’irrilevanza dei mezzi istruttori orali articolati, ed è stata decisa all’esito della udienza cartolare sopra indicata, previo deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.


1.La domanda è fondata e va accolta.

Risulta dagli atti di causa quanto segue.

Il ricorrente, sin dal 2000, era stato valutato dalla competente Commissione affetto da “depressione maggiore cronica ed ernia del disco mediano” (doc. n. 1 fascicolo del ricorrente) ed era stato quindi riconosciuto invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa, “collocabile al lavoro”; egli era stato assunto in data 2.02.2004 alle dipendenze dell’…- con mansioni di “Ausiliario specializzato” cat. A1, CCNL del SSN, ai sensi della L. n. 68/99; per quanto interessa nella presente sede, da ultimo era stato assegnato alla segreteria didattica della …spa (società subentrata alla … spa).

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente, si evince altresì che XX era stato assente per malattia:

dal 5.02.2024 al 9.02.2024;

dal 25.03.2024 al 27.04.2024;

dal 3.06.2024 al 22.06.2024; dal 24.06.2024 al 28.06.2024;

Il certificato di malattia telematico del 3.06.2024 risultava emesso con prognosi fino all’8.06.2024 per “Disturbo dell’adattamento associato a stato ansioso”, con luogo di reperibilità presso il proprio domicilio …;

il successivo certificato di malattia telematico del 10.06.2024 risultava emesso per il periodo dal 9.06.2024, con prognosi clinica fino al 15.06.2024, per continuazione della malattia di cui al primo certificato del 3.06.2024, con diagnosi di disturbo dell’adattamento con stato ansioso (doc. 11 fascicolo ricorrente);

l’ulteriore certificato di malattia telematico del 17.06.2024 risultava emesso per il periodo dal 16.06.2024 al 22.06.2024, sempre per continuazione della malattia del primo certificato del 3.06.2024, con diagnosi di disturbo dell’adattamento con stato ansioso (doc. 11 cit.);

l’ultimo certificato di malattia telematico del 24.08.2024 risultava emesso per il periodo dal 24.06.2024 al 28.06.2024, come continuazione della malattia (doc. 11 cit.).

Risulta inoltre depositata in atti certificazione medica a firma del medico di medicina generale, dott. … e, nello specifico, è in atti prescrizione di farmaci (del tipo tranquillanti) al ricorrente, datata 17.06.2024, nonché certificato, sempre avente data 17.06.2024, in cui il dott. … certificava che il ricorrente in data 17.06.2024 si trovava presso l’ambulatorio …alle ore 11:30 per visita e prescrizione di farmaci ed in cui era altresì attestato che XX, in quella occasione, era stato visitato con urgenza per crisi ipertensiva.

In atti è anche in atti il verbale di visita medica di controllo ambulatoriale dell’INPS, in cui si dà atto che alle ore 11:35 del 17.06.2024 il XX era risultato assente alla visita di controllo domiciliare.

La società resistente, rilevato un incremento delle assenze per malattia nel corso del 2024, conferiva incarico a un’agenzia investigativa privata affinché svolgesse attività di osservazione nei confronti del ricorrente nelle giornate del 5,6,7,12,13 e 14 giugno 2024.

Agli atti è infatti depositata (doc. 3 fascicolo della resistente) la relazione investigativa stilata dalla Agenzia Investigativa, commissionata dalla società resistente (come si legge nella stessa relazione) “al fine di far valere e/o difendere un eventuale diritto in sede Giudiziaria, esente da consenso, nei confronti del dipendente XX  nato a …in data …, Codice Fiscale … e residente a … in Contrada … finalizzata a verificare ogni circostanza di fatto che dimostri l’insussistenza di motivi idonei di “incapacità lavorativa”, tali da giustificare l’assenza del dipendente dal luogo di lavoro nonché ad accertare se lo stesso svolga, in concomitanza con i giorni di malattia/permesso, un’altra attività lavorativa in concorrenza con la Mandante, e preordinata a far valere tali circostanze quali giusta causa di licenziamento”.

Nella relazione si legge altresì che “la Mandante dichiarava di voler accertare la fondatezza dello stato di malattia addotto dal dipendente. Il datore di lavoro ha pertanto demandato a codesto istituto investigativo un’indagine con l’obiettivo di accertare l’effettivo stato di salute del Sig.XX, monitorando attività incompatibili con la sua situazione fisica. Tutto quanto sopra esposto, se accertato, si traduce in una lesione del vincolo fiduciario insito nel rapporto di lavoro subordinato, in violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro, quindi in elementi di prova utilizzabili da quest’ultimo, nelle opportune sedi, a tutela dei propri interessi in quanto condotta che, per la sua gravità, può incidere sulla fiducia del datore di lavoro facendo ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali. In accordo con la Mandante si stabiliva dunque un periodo di osservazione statica e dinamica nelle giornate di mercoledì 05, giovedì 06, venerdì 07, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 giugno 2024. La stessa forniva i dati anagrafici del soggetto da investigare e si procedeva dunque con un’attività informativa sul soggetto”.

Le risultanze investigative risultano, quindi, compendiate nella relazione in atti, in cui è presente nutrito fascicolo fotografico, da cui emerge che XX aveva svolto le seguenti attività:

in data 5.06.2024 aveva effettuato il prelievo e il trasporto di scatoloni, arredi e materiali vari dal bagagliaio della propria autovettura all’interno dell’abitazione, nonché il caricamento sul portapacchi dell’autovettura di pannelli, barre tubolari e altro materiale;

  • In data 6.06.2024, il ricorrente effettuava ulteriori attività di movimentazione di materiali nei pressi della propria abitazione, con operazioni di carico e scarico;

  • In data 7.06.2024, venivano rilevate analoghe attività, svolte dal XX, di movimentazione e sistemazione di materiali e oggetti;

  • In data 12.06.2024 il ricorrente effettuava il carico di materiale a bordo di un furgone giunto presso la sua abitazione;

In data 13.06.2024, XX effettuava l’accesso a un esercizio commerciale di materiali edili, il prelievo di vernice, lastre prefabbricate e travi metalliche e il successivo scarico del materiale presso il proprio domicilio;

  • In data 14.06.2024, venivano rilevate ulteriori attività di spostamento con scooter e movimentazione e sistemazione dei materiali precedentemente acquistati.

Nella contestazione disciplinare del 3.07.2024, la società contestava al lavoratore tutte le attività sopra indicate e, in particolare, che:

  • il sig. XX in data 5 giugno 2024 prelevava dal vano portabagagli della propria autovettura una valigia, degli scatoloni, degli arnesi e dei pezzi di mobilio che portava poi all’interno dell’abitazione, caricava sul portapacchi dell’autovettura una rete di grandi dimensioni legandola con una fune, prendeva in spalla diversi pannelli e una barra tubolare quadrata per poi caricarli sul portapacchi dell’autovettura, procedeva infine da solo a scaricare tutto il materiale precedentemente caricato; che il 12 giugno 2024, il sig. XX alle ore 16:48 usciva dalla propria abitazione e caricava del materiale a bordo del furgoncino recante il logo “…” giunto in mattinata presso la Sua abitazione; che in data 13 giugno 2024 ed alle ore 08:28, giungeva presso l’esercizio commerciale … e vi accedeva; poco dopo raggiungeva a bordo dell’autovettura il retro del punto vendita, occupando la zona riservata al carico/scarico merci e poi vi usciva nuovamente con una tanica di vernice ed altro materiale che carica a bordo dell’autovettura, mentre sulla Sua autovettura venivano caricate diverse lastre di prefabbricato e diverse travi d’acciaio lunghe circa tre metri; il 13 giugno 2024 alle ore 09:37, il sig. XX raggiungeva il suo domicilio ove procedeva da solo a scaricare tutto il materiale precedentemente caricato; che il 14 giugno 2024 usciva dalla sua abitazione alle 8:47e si allontanava a bordo del suo motociclo, per andare presso vari esercizi commerciali, per poi far rientro a casa alle 9:23 sempre a bordo dello scooter; che alle 12:40 usciva di casa con un cane al guinzaglio e rincasava dopo qualche minuto;

-nella nota di addebito era anche contestato che in data 17.06.2024 il XX risultava assente non giustificato alla visita fiscale dell’INPS.

Al ricorrente venivano quindi contestate le menzionate condotte “contrarie ai principi di correttezza e buona fede, lesive degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro” poiché “le attività svolte nell’arco delle giornate del 5, 6, 7, 12, 13 e 14 giugno, come ad esempio prelevare e sollevare materiale edile di grosse dimensioni e peso elevato, risultano incompatibili, con lo stato di malattia denunciato”, con conseguente ritenuta violazione degli obblighi disciplinari dell’art. 42 del CCL di riferimento (cfr. doc. 16 fascicolo del ricorrente).

Emerge dagli atti che il XX, con note difensive del 15.07.2024, ribadite anche in sede di audizione, effettuava le proprie controdeduzioni agli assunti del datore di lavoro (doc. 19), evidenziando che le attività (di trasloco dal suo domicilio in via …) erano state espletate al di fuori delle fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale e che l’attività investigativa aveva violato la privacy sua e quella dei suoi familiari.

In data 8.08.2024, al ricorrente veniva comunicato il licenziamento per giusta causa, ai sensi degli artt. 2119 c.c. e 42 del CCL, con richiamo integrale alla precedente lettera di contestazione degli addebiti (doc. 21 fascicolo ricorrente).

2.Il licenziamento intimato al ricorrente in data 8.08.2024 si fonda sulla contestazione dello svolgimento, da parte del lavoratore, di attività extralavorative nel corso di un periodo di assenza per malattia, ritenute incompatibili con lo stato patologico denunciato, tale da integrare una grave violazione degli obblighi di correttezza, buona fede, diligenza e fedeltà del lavoratore e degli obblighi indicati dall’art. 42 del CCL, con conseguente compromissione del vincolo fiduciario.

Nello specifico, i fatti materiali posti a base del recesso consistono:

a) nello svolgimento, da parte del ricorrente, nelle giornate del 5,6,7,12,13,14 giugno 2024, in cui era assente dal lavoro per malattia, di attività di movimentazione e carico/scarico di materiali, nonché di acquisto di materiale edile, attività tutte incompatibili con il suo stato di malattia;

b) nel fatto che in data 17.06.2024 il XX, che quel giorno pure era in malattia, risultava assente non giustificato alla visita fiscale effettuata dall’INPS.

2.a) Quanto ai fatti contestati sub a), deve in primo luogo osservarsi che le attività di movimentazione di materiali, di carico scarico, di acquisto di merci, di spostamenti con lo scooter risultano effettivamente comprovate nella loro materialità, perché compendiate e descritte nel fascicolo investigativo allegato dalla resistente sub 3, corredato da ampia documentazione fotografica; peraltro, il ricorrente non ha specificamente contestato le risultanze di tale rapporto e, anzi, sin dalle note difensive depositate in sede di procedimento disciplinare, ha confermato che in quel periodo era in corso il trasloco da una abitazione all’altra, osservando che, comunque, si trattava di mere attività di bricolage e di piccoli lavori di manutenzione il cui svolgimento era compatibile con la sua malattia.

Tuttavia, la mera sussistenza del fatto materiale non è di per sé sufficiente a giustificare il licenziamento, posto che occorre verificare se lo stesso sia disciplinarmente rilevante e, in particolare, se sia tale da integrare una giusta causa di recesso.

Devono quindi ripercorrersi gli approdi della giurisprudenza di legittimità in tema di svolgimento di attività durante l’assenza per malattia.

Invero, la S.C. ha in primo luogo, a più riprese, precisato che, anche durante il periodo di malattia, permangono in capo al lavoratore tutti gli obblighi non inerenti allo svolgimento della prestazione; tra gli altri, anche gli obblighi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., oltre che gli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., obblighi che fanno da contraltare al rischio, assunto dal datore di lavoro, della temporanea impossibilità lavorativa dovuta a infermità (Cass. n. 10706/2008; Cass. n. 1406/2005; Cass. n. 15916/2000); pertanto, su ciascuna delle parti contrattuali incombe il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, anche a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass. n. 14726/2002, Cass. S.U. n. 28056/2009, Cass. n. 6497/2021).

In tale prospettiva, assume peculiare rilievo l’eventuale violazione del dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, sia che si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell’ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis, evitando comportamenti che mettano in pericolo l’adempimento dell’obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia (Cass. n. 13063/2002).

La S.C. ha pure affermato che lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisce illecito di pericolo e non di danno, il quale sussiste non soltanto se quell’attività abbia effettivamente provocato una impossibilità temporanea di ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia stata posta in pericolo, ossia quando il lavoratore si sia comportato in modo imprudente (Cass. n. 27104 del 2006); ovviamente, la valutazione di tipo prognostico circa l’idoneità della condotta contestata a pregiudicare, anche solo potenzialmente, il rientro in servizio non potrà che essere effettuata ex post in giudizio, eventualmente con l’ausilio di una consulenza di tipo medico-legale (cfr. Cass. n. 4237 del 2015).

La S.C. ha ulteriormente osservato che in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l’art. 5 della L. n. 604/1966 pone a carico del datore di lavoro l’onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l’illecito disciplinare contestato e secondo cui lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio “ex ante” in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (Cassazione civile sez. lav., 4/11/2024, n. 28255; cfr. in senso conforme Cass. n. 23747/2024); ed ha precisato che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio “ex ante” in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (Cass. Sez. L., 26/04/2022, n. 13063, Rv. 664597 – 01); pure evidenziando che “lo svolgimento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare e può essere ritenuto contrattualmente illegittimo per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia quando l’attività esterna, prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione; sia quando, in violazione del dovere preparatorio all’adempimento e valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore” (Cass. civ., sez.lav., 13 aprile 2021, n.9647; Cass. 19/12/2000 n.15916, Cass. 15/1/2016 n.586, Cass. 27/4/2017 n.10416, Cass. 19/10/2018 n.26496).

Lo svolgimento di attività extralavorativa durante la malattia può, quindi, giustificare il licenziamento ove risulti:

  • Sintomatico della simulazione della malattia;
  • Ovvero idoneo a ritardare o pregiudicare la guarigione e, conseguentemente, il rientro in servizio del lavoratore.
  • Ne consegue che il giudizio di incompatibilità delle attività svolte deve essere condotto tenendo conto della natura della patologia denunciata e della concreta incidenza delle attività contestate sul processo di guarigione.
  • Nel caso in esame, la patologia posta a fondamento dell’assenza dal lavoro, sulla scorta della certificazione medica prodotta in giudizio, era di natura psichiatrica, riconducibile a disturbo dell’adattamento con stato ansioso.
  • All’esito di analitica ricognizione delle acquisizioni probatorie, questo Tribunale reputa che le attività svolte dal XX nel periodo di assenza per malattia, come emergenti dal rapporto investigativo e conformemente addebitate dal datore, non fossero incompatibili con la diagnosi di una patologia di natura psichiatrica/neurologica quale il disturbo dell’adattamento con stato ansioso.

Invero, lo svolgimento di attività quali la movimentazione di merce, il carico e scarico di materiali e, quindi, l’attività extralavorativa svolta da parte del dipendente nei giorni in cui era in malattia non è di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, né dimostra una fraudolenta simulazione della stessa.

Del pari, effettuato un giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, non vi sono elementi oggettivi per ritenere che lo svolgimento delle indicate attività abbia pregiudicato o ritardato la guarigione o il rientro in servizio, che avvenne comunque di lì a pochi giorni.

Neppure emerge che il lavoratore abbia violato il dovere di osservare cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo, prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall’infermità, dato che non risultavano prescrizioni mediche in tal senso.

A ciò si aggiunga che la società resistente non ha fornito prova che le attività svolte dal ricorrente nelle giornate oggetto di contestazione abbiano determinato un aggravamento della patologia psichica o che abbiano ritardato il rientro in servizio, né tale prova, comunque, poteva essere resa con i mezzi istruttori formulati in comparsa di costituzione (sotto questo profilo anche irrilevanti, dato che i fatti oggetto dei capitoli erano già emergenti dal rapporto investigativo acquisito).

In ultima analisi, proprio la tipologia di patologia in valutazione porta a ritenere che lo svolgimento di attività all’esterno dell’abitazione o l’esecuzione di semplici occupazioni manuali o l’attività di carico/scarico di materiali non fossero di per sé incompatibili con lo stato di malattia come riscontrato nei certificati medici in atti, vale a dire con il disturbo dell’adattamento con stato ansioso (peraltro, il ricorrente soffriva di depressione maggiore cronica, come si evince dalle altre certificazioni in atti ed anche tale patologia non risulta, di per sé, incompatibile con lo svolgimento delle menzionate attività); né emerge che lo svolgimento di tali attività abbia inciso sul recupero o sulla guarigione del ricorrente, posticipandola.

Si evidenzia che il fatto che il ricorrente avesse un’ernia del disco mediano, come riscontrato dalla documentazione attinente al suo stato di invalidità, non può avere -nel caso di specie- alcun rilievo, dato che il licenziamento, in base alla contestazione degli addebiti, è stato intimato in relazione alle attività svolte nei giorni 5,6,7,12,13,14 giugno 2024 ed in relazione al fatto che in quegli stessi giorni egli era assente dal lavoro per malattia consistente nel disturbo dell’adattamento con stato ansioso (quindi, non era assente dal lavoro per patologie fisiche riconducibili all’ernia).

In ogni caso, come pure rilevato da parte ricorrente, i fatti contestati, ove fossero stati ritenuti disciplinarmente rilevanti, sarebbero stati sanzionabili con la più blanda sanzione conservativa, dato che l’art. 42, comma 11 del CCL, prevede testualmente che “La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 7, per: (omissis)

1.svolgimento di attività che ritardino o compromettano il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;

Peraltro, la medesima sanzione conservativa della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino al massimo di dieci giorni è prevista, sempre ai sensi dell’art. 42 comma 11, anche per: f. svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio; quindi, anche (e a maggior ragione) lo svolgimento di attività extralavorative durante lo stato di malattia poteva, analogamente, essere punito con la stessa sanzione.

2.b) Quanto ai fatti di cui alla lettera b), ossia la contestazione che il lavoratore, in data 17.06.2024, allorquando era in malattia, risultava assente non giustificato alla visita fiscale effettuata dall’INPS, si osserva che, come indicato nel precedente punto n.1 di motivazione, è in atti il verbale di visita medica di controllo ambulatoriale dell’INPS, in cui si dà atto che alle ore 11:35 del 17.06.2024 il XX era risultato assente alla visita di controllo domiciliare, nonché certificazione medica a firma del medico di medicina generale; è altresì depositata la prescrizione di medicinali datata 17.06.2024 ed il certificato, sempre avente data 17.06.2024, in cui il dott. … certificava che il ricorrente in data 17.06.2024 si trovava presso l’ambulatorio medico di via … alle ore 11:30 per visita e prescrizione di farmaci ed in cui era altresì attestato che il XX era stato urgentemente visitato per crisi ipertensiva.

Emerge quindi dalla certificazione redatta dal medico di medicina generale che il ricorrente, in data 17.06.2024, alle ore 11:30, era assente dal domicilio perché in quello stesso orario si trovava dal medico curante, ove era sottoposto a visita per una crisi ipertensiva. Tale evenienza risulta sufficientemente comprovata sulla scorta della documentazione depositata, non contestata dal datore di lavoro e, comunque, non inficiata da prove o richieste di prova di segno contrario.

Pur dovendosi osservare che sul lavoratore gravasse l’onere di comunicazione preventiva di assenza dall’abitazione durante gli orari di reperibilità, da effettuarsi sia al datore di lavoro che all’Inps, nel caso in esame vi erano ragioni di urgenza che portano a ritenere giustificato l’allontanamento senza il preventivo avviso: come già accennato, infatti, il certificato medico del 17.06.2024 attestava che il ricorrente aveva una crisi ipertensiva e che per tale motivo era stato sottoposto a visita urgente da parte del medico.

In ultima analisi, l’assenza dal domicilio può ritenersi giustificata e, peraltro, di per sé, una volta venuta meno la rilevanza degli altri fatti contestati, tale -unica- condotta non avrebbe potuto giustificare la sanzione massima del licenziamento, proprio sulla scorta delle previsioni di cui all’art. 42 CCL.

Alla luce delle considerazioni che precedono, accertata l’insussistenza della giusta causa di licenziamento, deve trovare applicazione la tutela prevista dall’art.18, comma 4, L. n.300/1970, con la conseguenza che deve essere ordinata la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro; la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, nei limiti di 12 mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

  1. Le spese processuali seguono la soccombenza di par resistente e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Campobasso, …, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1)Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla licenziamento disciplinare intimato dalla società resistente a XX in data 8.08.2024;

2)Ordina la reintegrazione di XX nel posto di lavoro precedentemente occupato e condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, nei limiti di 12 mensilità, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi legali e rivalutazione secondo indici ISTAT nei limiti di cui all’art. 429 c.p.c.;

3) Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, spese che liquida in euro 3.689,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.

Svolgimento di attività lavorativa compatibile con l’assenza per malattia e mancata presenza al domicilio durante la visita fiscale
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: