L’assenza del decreto attuativo relativo al Fondo Controesodo non impedisce l’estensione del regime impatriati per i rientri 2019, mentre per i ricercatori l’allungamento del periodo agevolabile opera in via progressiva anche in presenza di eventi sopravvenuti.

Nota a AdE Ris. 23 febbraio 2026, n. 8/E

Ludovica Scarselli

Con la Risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti in materia di estensione temporale dei regimi agevolativi per i lavoratori impatriati e per i ricercatori rientrati in Italia.

In via preliminare, si ricorda che il regime degli impatriati costituisce un’agevolazione fiscale introdotta dall’art. 16 del D.lgs. n. 147/2015, volta a incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori qualificati attraverso una riduzione della base imponibile IRPEF. In particolare, il regime prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilato e autonomo prodotti nel territorio dello Stato concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare per cinque periodi d’imposta, a condizione che il lavoratore non sia stato fiscalmente residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegni a mantenere la residenza nel territorio dello Stato per almeno due anni.

Il D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha successivamente ridefinito la sua disciplina, prevedendo, per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dopo il 2 luglio 2019, l’incremento della riduzione della base imponibile dal 50% al 70% e la possibilità di estendere il beneficio per un ulteriore quinquennio al ricorrere di specifiche condizioni (presenza di figli minori o acquisto di un immobile residenziale).

Il successivo D.L. n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) ha poi esteso tali maggiori benefici anche ai soggetti rientrati tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019, istituendo il c.d. Fondo Controesodo e subordinando l’applicazione dell’aliquota agevolata al 70% all’emanazione di un decreto ministeriale, tuttavia mai adottato (tanto che poi è stata abrogata la norma che lo prevedeva). L’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito, con Circolare n. 33/E del 2020, che, nelle more dell’adozione del decreto, i soggetti interessati potevano applicare la riduzione nella misura ordinaria del 50%.

Il primo profilo interpretativo affrontato dalla Risoluzione concerne la possibilità per i contribuenti rientrati tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019 di accedere all’estensione quinquennale del regime, nonostante la mancata attuazione del Fondo Controesodo.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata emanazione del decreto attuativo non incide sul diritto all’estensione temporale del beneficio. Le disposizioni che introducono il quinquennio aggiuntivo fanno infatti riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, senza richiedere ulteriori condizioni.

Per l’Agenzia, possono pertanto godere dell’estensione temporale del regime di favore anche soggetti rientrati tra il 30 aprile e il 2 luglio 2019: l’ulteriore quinquennio decorre a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolabile.

Il secondo chiarimento riguarda gli incentivi per il rientro dei ricercatori residenti all’estero, disciplinati dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010. A differenza del regime generale degli impatriati (riformato nel 2024), questo incentivo specifico è rimasto sostanzialmente stabile nel tempo e offre un trattamento di maggior favore per chi svolge attività di ricerca e docenza.

L’agevolazione consiste nell’esclusione dal reddito imponibile del 90% degli emolumenti percepiti in Italia per l’attività di ricerca e docenza. In altri termini, le imposte sono dovute solo sul 10% del reddito (sia esso di lavoro dipendente o autonomo) derivante da tale attività.

I requisiti per accedervi sono il possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; la residenza all’estero non occasionale, con svolgimento documentato di attività di ricerca o docenza all’estero per almeno 2 anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati, università o enti equiparati; l’acquisizione della residenza fiscale in Italia e svolgimento dell’attività di ricerca o docenza nel territorio nazionale. La durata del beneficio è di 6 periodi d’imposta, ampliabili fino a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di specifiche condizioni.

Il D.L. n. 34/2019, infatti, ha introdotto il comma 3-ter, che consente un’estensione del periodo agevolabile:

  • a otto periodi d’imposta in presenza di un figlio minore o di acquisto di immobile;
  • a undici periodi in presenza di almeno due figli minori;
  • a tredici periodi in presenza di almeno tre figli minori.

La disposizione richiede che l’acquisto dell’immobile avvenga “successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei dodici mesi precedenti”, ma non disciplina il momento in cui debba sussistere la presenza o intervenire la nascita di figli.

L’Agenzia delle Entrate adotta un’interpretazione sistematica e teleologica, riconoscendo l’estensione progressiva del periodo agevolabile anche qualora la nascita dei figli intervenga nel corso del periodo di fruizione del beneficio. Ne consegue che il contribuente che rientra senza figli minori e fruisce dei sei periodi base potrà estendere il regime fino a otto, undici o tredici periodi d’imposta qualora, prima della conclusione del periodo già spettante, abbia rispettivamente uno, due o tre figli; il contribuente che rientra con un figlio (ovvero lo abbia entro il primo periodo di fruizione) potrà accedere all’estensione a undici periodi in presenza di un secondo figlio entro il termine degli otto periodi, ulteriormente prolungabili a tredici qualora intervenga la nascita di un terzo figlio entro il limite temporale già maturato.

Regime impatriati e incentivi per ricercatori: estensione dei benefici
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