La prassi dell’agenzia di somministrazione di assumere soltanto lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno che abbia una scadenza successiva al termine della missione, è discriminatoria
Nota a Trib. Milano 15 Gennaio 2026, n. 144
Daniele Magris
È discriminatorio il comportamento di un’azienda (nella fattispecie Adecco Italia S.p.A.) consistente nell’adozione di una politica aziendale che escluda dalle selezioni di assunzione i cittadini extra UE in possesso di permesso di soggiorno con validità cronologica residua inferiore alla durata prevista dalla missione (in somministrazione) che dà luogo alla assunzione.
Con specifico riguardo alla suddetta esclusione, il Tribunale premette che il principale titolo che legittima il soggiorno del migrante sul territorio nazionale è l’esercizio di un’attività lavorativa sulla base di uno schema autorizzatorio introdotto dalla L. n. 189/2002 e poi trasfuso nel vigente testo unico sull’immigrazione – D.Lgs. n. 286/1998. V., soprattutto, l’art. 5, co. 9 e 9 bis (nella forma attualmente vigente, introdotta dall’art. 3, co. 1, del D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2025, n. 179) -.
Tale sistema normativo si fonda “sull’inscindibile connessione normativa tra la previa titolarità di un contratto di lavoro e rilascio del permesso di soggiorno”. Nondimeno, rileva la Corte, “pretendere che un gruppo di persone (gli stranieri con permesso di soggiorno) debba immediatamente (in sede di valutazione assuntiva) produrre la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (che, peraltro, non è semplice ottenere in via di fatto, quando la scadenza non è imminente) è circostanza, in sé, discriminatoria”.
È vero che sul datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno grava una responsabilità penale (art. 22, co.12, D.Lgs. cit. e D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”). Tuttavia, questa scatta nel caso di dipendenti:
“a) privi tout-court del permesso di soggiorno (fattispecie che qui non si discute);
b) il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo) revocato o annullato”. Tale circostanza però “non può che verificarsi (non al momento dell’assunzione ma) dopo lo spirare della validità del permesso di soggiorno (che determina la fine del rapporto di lavoro per factum principis ossia per sopravvenuta mancanza di un provvedimento dell’autorità pubblica) e non certo in sede assuntiva”.
Ne consegue che, Il comportamento dell’Adecco configura un’ipotesi di discriminazione indiretta. La richiesta di produrre la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno comporta infatti una situazione di svantaggio ingiustificata per tali lavoratori i quali potrebbero domandare il rinnovo dopo l’inizio del rapporto di lavoro.
Ciò premesso, il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dal sindacato e condannato l’agenzia del lavoro per condotta discriminatoria, ordinando di cessare la prassi de qua.
TRIBUNALE DI MILANO 15 gennaio 2026, n. 144

