Il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) di una società di food delivery ha diritto a esercitare in favore di tali lavoratori le attribuzioni di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché a ricevere le informazioni e la documentazione in materia di salute e sicurezza e ad essere consultato relativamente a rischi lavorativi correlati con il rapporto di lavoro dei riders.

Nota a Trib. Milano 10 dicembre 2025, n. 5219

Valerio Di Bello

“L’estensione, alla categoria dei ciclofattorini, dell’assetto di tutele sostanziali proprie dei lavoratori subordinati, per il tramite della norma di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, non può che concernere anche il fondamentale aspetto della sicurezza sul luogo di lavoro, per il tramite di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, se del caso nominato su base Territoriale, ricorrendone i presupposti degli artt. 47 e 48, D.Lgs. n. 81/2008, che eserciti le prerogative e attribuzioni di cui all’art. 50, D.Lgs. n. 81/2008, tra cui l’attivazione del ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

Questa, la decisione del Tribunale di Milano 10 dicembre 2025, n. 5219, in accoglimento del ricorso del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST, designato dalla Filcams Cgil) di una società di food delivery (per la provincia di Palermo e Trapani), secondo cui; a) i rider della società convenuta risultavano esposti a plurimi rischi legati alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro poiché rendevano “la propria prestazione utilizzando mezzi instabili, in prevalenza a trazione fisica, risultando assoggettati a sistemi di monitoraggio e gestione automatizzati in contesti particolarmente pericolosi, inseriti nel traffico stradale e soggetti a rischi lavorativi da affaticamento e caduta, da esposizione a fattori climatici, da aggressioni in contesti socio ambientali critici, e da “burnout” e da tecnostress”; b) il RLST aveva diritto a ricevere informazioni in materia di salute e sicurezza e ad essere consultato; c) il rapporto di lavoro dei rider era riconducibile all’ambito della subordinazione o quantomeno dell’etero organizzazione, con integrale applicazione della normativa del lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, e con godimento dei diritti stabiliti dalla Direttiva 2024/2831 e dall’art. 50, D.Lgs. n. 81/2008, attuativo della Direttiva, con particolare riferimento al documento di valutazione dei rischi (DVR). Tale documento in particolare, nella fattispecie, “non valutava in alcun modo i diversi rischi evidenziati nel ricorso distinguendo per gravidanza, età, genere, provenienza e tipologia contrattuale e non conteneva, al suo interno la relazione sulla valutazione di tutti i rischi nella quale sono specificati i criteri adottati per tale valutazione”.

Secondo il Tribunale, anche laddove non si ravvisino elementi ex art. 2094 c.c., da cui dedurre incidentalmente l’esistenza di un rapporto di subordinazione lavorativa dei rider, nondimeno, ai sensi dell’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015: ”A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente [anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro]. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”.

La giurisprudenza consolidata applica la normativa sulla sicurezza al rapporto di lavoro dei rider (v. App. Torino, sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 26) prescrivendo l’ordine di consegna dei dispositivi di protezione individuale contro il rischio di contagio da Covid-19 (Trib. Firenze, sez. lav., 1° aprile 2020, n. 886); contro il rischio climatico (Trib. Palermo, 26 settembre 2022 n. 3350); nonché l’imposizione di valutazione dei rischi da esposizione a ondate di calore, delle misure necessarie per preservare la salute dei rider in senso prevenzionistico e l’ordine di sottoposizione dei lavoratori a formazione e informazione, ex artt. 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008, cit., sui rischi correlati all’attività di consegna (Trib. Palermo, 18 agosto 2022, n. 29826). In particolare, la Cass. n. 28772/2025, ha riscontrato nel lavoro dei rider modalità operative di autonomia, continuità ed eterorganizzazione di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, “con applicazione di segmenti di disciplina della subordinazione a rapporti di lavoro che possono essere legittimamente pattuiti alla stregua di rapporti di lavoro autonomo”; anche alla luce del nuovo sistema operativo di c.d. free log in, introdotto dalla società, persistono, secondo il Tribunale, gli indici giurisprudenziali riassunti da App. Torino, 4 febbraio 2019, n. 26, e in particolare l’elemento dell’eterorganizzazione della prestazione ad opera del committente, sufficienti a dare luogo all’applicazione della norma di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 81/2015.

Per la Corte territoriale, quindi, “premessa la riconducibilità dei rapporti di lavoro dei rider alla categoria delle collaborazioni organizzate dal committente mediante piattaforme digitali di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 81/2015, non può che darsi luogo alle conseguenze previste dalla norma che prevede che, a far data dal 1/1/2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato”, cui consegue il diritto dell’RLST a ricevere le informazioni e la documentazione in materia di salute e sicurezza e ad essere consultato relativamente a rischi lavorativi correlati con il rapporto di lavoro dei riders, nonché, più in generale, a esercitare in favore di tali lavoratori le attribuzioni di cui all’art. 50, D.Lgs. n. 81/2008.

Quanto al DVR, ritenuto insufficiente dal sindacato, esso dovrà contenere: “un’apposita sezione, sentito il RLST, concernente i rischi climatici da ondate di calore, sulla base dei criteri formali e sostanziali dettati dagli artt. 28 e 29, D.Lgs. n. 81/08, la distinzione dei rischi per gravidanza, età, genere, tipologia contrattuale e provenienza; tale documento inoltre dovrà essere oggetto di un confronto con il RLST e di una consultazione preventiva sui temi della salute e sicurezza sul lavoro dei rider della società convenuta impiegati nel territorio di competenza”.

TRIBUNALE DI MILANO 10 dicembre 2025, n. 5219 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad essere consultato nonché a ricevere informazioni in materia di salute e sicurezza dei rider
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