Le imposte sostitutive sugli incrementi retributivi e sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni si applicano esclusivamente alle componenti retributive espressamente individuate dalla legge, con esclusione delle somme che non presentano natura incrementale o aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria.

 Nota a AdE Circolare 24 febbraio 2026, n. 2E

Ludovica Scarselli

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare in oggetto, ha fornito chiarimenti applicativi relativi alle imposte sostitutive introdotte dall’art. 1, commi 7, 10 e 11, della L. n. 199/2025, in materia di tassazione agevolata degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità connesse a lavoro notturno, festivo e a turni.

Va preliminarmente ricordato che La legge di Bilancio 2026 ha previsto due distinte misure di favore per i lavoratori dipendenti del settore privato:

  • un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi sottoscritti nel triennio 2024-2026, riservata ai lavoratori con reddito 2025 non superiore a 33.000 euro;
  • un’imposta sostitutiva pari al 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni, riconosciuta ai lavoratori con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro. Per questa agevolazione, il comma 10 dell’art. 1 della L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) fissa un limite annuo complessivo di 1.500 euro, oltre il quale trova applicazione la tassazione ordinaria.

Il principale profilo interpretativo affrontato dalla Circolare n. 2/E del 2026 concerne il perimetro oggettivo delle due agevolazioni.

Con riferimento all’imposta sostitutiva del 5%, l’Agenzia chiarisce che il beneficio si applica esclusivamente agli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta (mensilità ordinarie e aggiuntive), nonché agli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi. La Circolare specifica che per “istituti retributivi indiretti” si intendono, in particolare, le somme corrisposte al lavoratore in connessione con assenze che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro (quali malattia, maternità/paternità, infortunio), limitatamente alla quota integrata dal datore di lavoro. È altresì precisato che, per i lavoratori che fruiscono del regime degli impatriati, l’imposta sostitutiva si applica alla sola quota imponibile dell’aumento contrattuale. Restano esclusi gli scatti di anzianità, le somme una tantum corrisposte a copertura del periodo di carenza contrattuale, le maggiorazioni per lavoro straordinario e il trattamento di fine rapporto. In caso di erogazione degli aumenti in più tranche, l’agevolazione riguarda esclusivamente gli importi corrisposti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.

Quanto all’imposta sostitutiva del 15%, è chiarito che rientrano nell’ambito applicativo le sole maggiorazioni e indennità aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva per lavoro notturno, come definito dal D.lgs. n. 66/2003, festivo o a turni, incluse le indennità di reperibilità correlate a tali modalità organizzative. Sono invece escluse le somme sostitutive della retribuzione ordinaria, il lavoro straordinario (salvo che reso in orario notturno o festivo), gli istituti retributivi indiretti e le voci differite, quali il TFR. Il già richiamato limite annuo di 1.500 euro assume natura di franchigia, con applicazione della tassazione ordinaria sulla parte eccedente.

La Circolare precisa inoltre che entrambe le agevolazioni operano automaticamente in sede di erogazione della retribuzione, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore. Il rispetto dei limiti reddituali deve essere verificato considerando l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche in presenza di più rapporti, con obbligo per il lavoratore di fornire al sostituto d’imposta le relative certificazioni o una dichiarazione sostitutiva.

Detassazione degli incrementi retributivi e delle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: