Ai fini della legittimità del trasferimento, il datore di lavoro deve dimostrare la sussistenza di autonome “esigenze tecniche, organizzative e produttive”, con riferimento tanto alla “sede di provenienza”, quanto alla “sede di destinazione”.
Nota a Trib. Roma 23 febbraio 2026, n. 19997
Fabrizio Girolami
Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza n. 19997 del 23 febbraio 2026 ha affrontato la questione della legittimità del “trasferimento collettivo” di una pluralità lavoratori – dalla sede di Roma (sede di provenienza) a quella di Lecce (sede di destinazione) – disposto dalla società multinazionale spagnola operante nel settore dei servizi di contact center e customer care (Konecta Italia S.p.A., ex Comdata Group), a seguito della perdita di una commessa.
Nel caso di specie, alcuni lavoratori avevano svolto, per Konecta, mansioni di call center (anche in modalità da remoto), nell’ambito della commessa denominata “66” (gestione del bollo auto per la Regione Lombardia), con sede di lavoro nella Regione Lazio (Roma). Nel luglio 2025 la società aveva perso la commessa e 5 lavoratori – che non avevano voluto aderire al passaggio alle dipendenze del nuovo fornitore subentrante – con lettere del 24.7.2025 erano stati “trasferiti” presso altra sede nella Regione Puglia (sede di Lecce), con decorrenza dal 18.8.2025 (senza tuttavia prendere servizio nella nuova sede, in quanto assenti per malattia).
I lavoratori, lamentando la “nullità” e la “illegittimità” del trasferimento, avevano proposto ricorso cautelare al Tribunale di Roma, chiedendo la “sospensione d’urgenza” dei suoi effetti. La società datrice di lavoro si era costituita in giudizio asserendo la piena legittimità dei trasferimenti disposti, evidenziando: a) la perdita della commessa “66”; b) i lavoratori non avevano accettato il passaggio alle dipendenze del nuovo fornitore della commessa (rimanendo a lavorare a Roma); c) la conseguente eccedenza di personale sulla sede di Roma; d) l’indisponibilità di altre posizioni lavorative nella stessa città di Roma; e) l’individuazione, quale unica soluzione percorribile (anche in funzione conservativa del rapporto di lavoro), del trasferimento dei lavoratori presso la sede di Lecce; f) l’acquisizione, su Lecce, da parte della società, a decorrere da luglio 2025, di una “nuova commessa”, subentrando a un precedente fornitore e assorbendone il personale (detto personale, con il tempo, si era rivelato insufficiente a coprire le richieste di incremento lavorativo della committente e, pertanto, il relativo fabbisogno poteva essere coperto solo con il trasferimento dei ricorrenti da Roma); g) l’insussistenza del requisito del periculum in mora quale presupposto per l’accoglimento della domanda cautelare.
Il Tribunale, con l’ordinanza in commento, ha accolto il ricorso cautelare (ritenendo sussistenti i requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”) di 4 dei 5 lavoratori ricorrenti, dichiarando, per uno dei lavoratori, la sopravvenuta carenza ad agire (in quanto il suo rapporto di lavoro era stato definitivamente risolto durante il procedimento).
In particolare, il giudice ha osservato quanto segue:
- la decisione dei lavoratori di non accettare il passaggio alle dipendenze del nuovo fornitore della commessa (rimanendo su Roma) non assume rilievo, in quanto, indipendentemente dalla valutazione delle ragioni di tale diniego, quello che occorre accertare “è se il trasferimento disposto nei loro confronti sia o meno legittimo”;
- né il fatto che la perdita della commessa avrebbe potuto determinare la risoluzione dei rapporti di lavoro dei ricorrenti può consentire di conferire ai trasferimenti (quale “misura conservativa dei rapporti di lavoro” e quindi “più favorevole per i lavoratori”) “un automatico crisma di legittimità” poiché occorre “pur sempre sottoporre detti trasferimenti al controllo giudiziale sulla sussistenza dei requisiti di legittimità” (che, come noto, sono sanciti dall’art. 2103 c.c., secondo cui il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra “se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”);
- il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, deve “essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell’impresa”; pertanto, tale accertamento “non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza”, ma deve estendersi “anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza di dette ragioni” (si veda, tra le altre, Cass., Sez. Lav., 28.1.2016, n. 1608);
- orbene, con riguardo alla sede di destinazione, nelle lettere di trasferimento non erano state specificate quali fossero “le condizioni organizzative” presenti a Lecce, utili “per poter ricollocare il personale trasferito”;
- il fatto che la società datrice di lavoro avesse iniziato a gestire – su Lecce – una nuova commessa e che il personale adibito alla sede pugliese fosse insufficiente, non ha trovato conferma dalle evidenze documentali prodotte in giudizio. In particolare, la documentazione depositata in giudizio (“contratti commerciali di somministrazione a tempo determinato” per le necessità su Lecce; richieste di “adibizione presso la commessa” dei lavoratori somministrati; “accordi sindacali” concernenti il cambio di appalto della commessa) non è idonea a dimostrare – come già rilevato dal Tribunale di Milano con una pronuncia resa in un procedimento analogo a cognizione piena – “una stabile e non provvisoria necessità di personale ulteriore presso la sede di Lecce” e, quindi, la comprovata ragione per cui detta esigenza dovesse essere coperta proprio “con il trasferimento dei ricorrenti da Roma”;
- pertanto, l’insussistenza delle ragioni che legittimano il trasferimento “sia pure limitatamente alla sede di destinazione”, consente “di ritenere fondata, quanto al fumus, la domanda cautelare proposta”;
- è altresì sussistente il requisito del “periculum”, in quanto il trasferimento dei lavoratori è stato disposto “presso una sede distante centinaia di chilometri dal luogo di residenza”, con “intuibili ed evidenti pregiudizi di natura anche economica”. Inoltre, 3 dei 4 ricorrenti, vivevano con i propri figli, anche se tutti maggiorenni, e tutti i ricorrenti erano da tempo assenti dal lavoro per malattia. Pertanto, il trasferimento disposto “presso una sede molto distante dal luogo ove i ricorrenti vivono” rende evidente “per l’elevato rilievo dei valori in questione (di salute, sociale, familiare e non ultimo economico), che attendere la definizione di un ordinario giudizio di cognizione esporrebbe i ricorrenti ad un danno grave ed irreparabile”.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ha disposto la sospensione dell’efficacia dei trasferimenti, condannando la società datrice di lavoro a rimborsare, in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti, i compensi legali, oltre spese generali e contributo unificato.
Tribunale di Roma 23 febbraio 2026, n. 19997

