Il dipendente in malattia può svolgere altre attività purché non incompatibili con la malattia, la buona fede e il recupero delle energie psico-fisiche.

Nota a App. Napoli 2 luglio 2025, n. 2611 (R.G. n. 423/2025)

Fabrizio Girolami

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2611 del 2 luglio 2025 (R.G. n. 423/2025), ha affrontato la questione della legittimità del c.d. “licenziamento ritorsivo” il quale – secondo la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. (ord.) 9 giugno 2025, n. 15330, in q. sito, con nota di V. DI BELLO; Cass. (ord.) 19 dicembre 2024, n. 33452, in q. sito, con nota di G.I. VIGLIOTTI; Cass. civ., Sez. lav., ord. 9 agosto 2024, n. 22614) – costituisce un’ingiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro (e, quindi, un atto essenzialmente motivato da un intento di rappresaglia) a un “comportamento legittimo” del lavoratore e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo comunque connessi. Tale licenziamento è “nullo” e, quindi, inidoneo a produrre effetti ai sensi dell’art. 1345 c.c., quando il motivo ritorsivo sia stato “l’unico determinante” e la prova di tale motivo (ex art. 2697 c.c.) va fornita dal lavoratore, anche attraverso presunzioni “gravi, precise e concordanti” (ex art. 2729 c.c.).

Nel caso di specie, un lavoratore era stato assunto da una società a seguito di trasferimento d’azienda (ex art. 2112 c.c.), addetto presso una serie di supermercati e inquadrato come “operaio scaffalista”. Contrariamente a quanto previsto dal contratto di lavoro, il lavoratore aveva svolto attività lavorativa per un ammontare di ore nettamente superiori rispetto a quelle contrattualizzate (senza che la società registrasse l’orario effettivo con fogli presenza, badge o altri sistemi). Pertanto, aveva chiesto all’azienda di regolarizzare il rapporto di lavoro, con pagamento delle differenze retributive. A fronte di tali rimostranze, la società datrice di lavoro aveva disposto, in rapida successione e nella stessa giornata, il “trasferimento” (ex art. 2103 c.c.) del lavoratore presso un’altra unità produttiva per “esigenze aziendali” e poi il “distacco temporaneo” presso la suddetta unità produttiva per la durata di 3 mesi per “ragioni organizzative”, imponendogli un orario di lavoro punitivo (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 20, ad eccezione del martedì, e, dunque, con una pausa di ben 5 ore dalla fine del primo turno giornaliero), per poi avviare, nei confronti del dipendente, che si era posto in malattia, un procedimento disciplinare (contestazione disciplinare del 16.2.204) conclusosi con l’intimazione (20.3.2024) del licenziamento “per giusta causa” per aver utilizzato assenze per malattia per finalità diversa.

Il Tribunale di Napoli-Nord, Sez. lavoro (sentenza n. 904/2025), in accoglimento della domanda del lavoratore, aveva dichiarato la nullità del licenziamento per ritorsività del motivo, ordinando per l’effetto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannando la società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione, oltre interessi legali sui crediti annualmente rivalutati dal dovuto al soddisfo e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,  con detrazione di quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altra attività lavorativa (c.d. aliunde perceptum).

La Corte partenopea, con la sentenza in commento, ha rigettato l’appello della società datrice e per l’effetto confermato la sentenza impugnata, osservando quanto segue:

  • il Tribunale, sulla base della ricostruzione della dinamica dei fatti, ha correttamente dichiarato la nullità del licenziamento (ex art. 1345 c.c.) per sussistenza di un “motivo ritorsivo”, quale unico “motivo illecito determinante”, con la conseguente nullità del recesso;
  • la contestazione posta, dalla società datrice, alla base del recesso “si palesa del tutto infondata”;
  • dal certificato di malattia prodotto dal lavoratore emerge che “la patologia lamentata è lo stato d’ansia che, proprio sulla base della certificazione medica, risulta incompatibile con l’attività lavorativa” ma che “certamente non rende il lavoratore totalmente inabile a qualsivoglia attività”;
  • deve, dunque, ritenersi legittimo il comportamento del lavoratore che ha svolto – durante il periodo di malattia – delle attività che non soltanto non erano incompatibili con la patologia lamentata e non ne aggravano l’andamento, ma che addirittura “potevano contribuire ad una sua ripresa”;
  • nel caso di specie, la società datrice non ha contestato o impugnato con le modalità previste dalla legge le certificazioni mediche le quali “sono atti provenienti da pubblico ufficiale e sono, dunque, impugnabili solo con la querela di falso”, né tanto meno ha provato che “si trattasse di attività che potessero aggravare la malattia o ritardarne la guarigione”;
  • al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., ord. 29.11.2024, n. 30722) ha precisato che “in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo”, atteso che l’art. 5 L. n. 604/1966 “pone a carico del datore di lavoro l’onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l’illecito disciplinare contestato), l’incompatibilità dell’attività svolta con la ripresa psico-fisica”.

App. Napoli 2 luglio 2025, n. 2611

 

Nullità del licenziamento ritorsivo
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