“La prescrizione del diritto sostanziale può essere interrotta o sospesa da un atto giudiziale non pervenuto nella sfera di conoscenza legale del destinatario a seguito di notificazione affetta da nullità la cui rinnovazione comporta la sanatoria ex tunc del vizio suddetto, salvo che il destinatario eccepisca e dimostri la sussistenza di colpa del notificante per il mancato perfezionamento della notifica ab origine” (così, Cass. SU. 18 marzo 2026, n. 6474). La sentenza della Cassazione S.U. n. 14594/2016 aveva affermato che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti ricollegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 225 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.

La colpa del notificante rileva sotto un duplice aspetto: da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall’altro che quest’ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento (v. Cass. n. 34272/2023; Cass. ord. n. 18426/2021 e, a proposito della notificazione telematica dell’atto di citazione, S.U. n. 28452/2024).

F. A.

Prescrizione: interruzione in caso di rinnovazione tempestiva della notifica nulla di un atto giudiziario
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