I compensi percepiti per errore e poi restituiti non devono essere considerati per il limite degli 85.000 € ai fini della permanenza nel regime forfetario.

Nota a AdE Risp. 6 marzo 2026, n. 68

Francesco Palladino

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 68/2026, ha chiarito che i componenti positivi di redditi del professionista o dell’imprenditore erogati per errore e in seguito restituiti al committente non concorrono al raggiungimento della soglia di 85.000 euro ai fini della permanenza nel regime forfetario di cui alla L.  n.190/2014, anche nel caso in cui la restituzione avvenga nel periodo d’imposta successivo.

Il caso oggetto d’interpello riguardava una contribuente, medico di medicina generale, che nel periodo d’imposta 2024 applicava il regime forfetario. A causa di un errore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), il contribuente era stato erroneamente inquadrato come pediatra e aveva quindi percepito nel corso del 2024 compensi di importo superiore rispetto a quelli effettivamente spettanti.

L’errore è stato poi rilevato nel gennaio 2025 e segnalato all’ASP, che ha provveduto a quantificare le somme indebitamente corrisposte. Tali importi sono stati integralmente restituiti dal contribuente nel corso del 2025, in parte mediante bonifico e in parte tramite trattenute sulle competenze successive.

Tuttavia, la Certificazione Unica relativa ai compensi 2024 riportava l’importo complessivo originariamente erogato, senza tener conto delle somme restituite. Ciò determinava formalmente il superamento della soglia di 85.000 euro prevista per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario, con la conseguente fuoriuscita dal regime a partire dal 2025, oltre al pagamento di una maggiore imposta sostitutiva.

Il contribuente, nell’argomentare l’istanza d’interpello, riteneva che i compensi percepiti nel 2024, ma successivamente restituiti nel 2025, non dovessero essere considerati ai fini della determinazione del reddito imponibile né ai fini della verifica del limite di 85.000 euro previsto per il regime forfetario. Secondo l’istante, infatti, tali somme non costituivano reddito effettivo, in quanto derivanti da un errore amministrativo del sostituto d’imposta e integralmente restituite. Il contribuente riteneva inoltre che la mancata rettifica della Certificazione Unica da parte dell’ASP non potesse impedire la corretta determinazione del proprio reddito, essendo la restituzione delle somme documentata e comprovata.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 68/2026, ribaltando l’interpretazione dalla medesima diffusa con la Risposta n. 26/2026, ha ritenuto condivisibile l’impostazione prospettata dal contribuente. In particolare, ha chiarito che, in presenza di compensi indebitamente percepiti a causa di un errore del soggetto erogante e successivamente restituiti, ai fini della verifica del limite di 85.000 euro non rilevano, mentre rilevano esclusivamente quelli effettivamente spettanti al professionista.

Pertanto, le somme erroneamente corrisposte nel 2024 e integralmente restituite nel 2025 non devono essere considerate nel computo dei ricavi o compensi rilevanti ai fini della permanenza nel regime forfetario. Di conseguenza, il superamento della soglia determinato esclusivamente da tali importi non comporta la fuoriuscita dal regime per l’anno successivo.

L’Agenzia ha inoltre precisato che, qualora nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024, siano stati indicati anche i compensi non spettanti, il contribuente può recuperare l’imposta sostitutiva versata in eccesso mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa oppure tramite istanza di rimborso all’ufficio competente.

Regime forfetario e compensi erroneamente percepiti
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